Regolamento (CE) n. 744/2003 della Commissione, del 28 aprile 2003, recante seconda modifica del regolamento (CE) n. 1081/2000 del Consiglio che vieta la vendita, la fornitura e l'esportazione in Birmania/Myanmar di attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna o a fini terroristici e congela i capitali di determinate persone che ricoprono importanti cariche pubbliche sul suo territorio
Gazzetta ufficiale n. L 106 del 29/04/2003 pag. 0020 - 0021
Regolamento (CE) n. 744/2003 della Commissione del 28 aprile 2003 recante seconda modifica del regolamento (CE) n. 1081/2000 del Consiglio che vieta la vendita, la fornitura e l'esportazione in Birmania/Myanmar di attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna o a fini terroristici e congela i capitali di determinate persone che ricoprono importanti cariche pubbliche sul suo territorio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1081/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, che vieta la vendita, la fornitura e l'esportazione in Birmania/Myanmar di attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna o a fini terroristici e congela i capitali di determinate persone che ricoprono importanti cariche pubbliche sul suo territorio(1), modificato dal regolamento (CE) n. 1883/2002 della Commissione(2), in particolare l'articolo 4, secondo trattino, considerando quanto segue: (1) Nell'allegato III regolamento (CE) n. 1081/2000 figura l'elenco delle autorità competenti a cui devono essere inviate le informazioni riguardanti le misure imposte dal regolamento. (2) I Paesi Bassi e il Regno Unito hanno chiesto che sia modificato l'indirizzo delle loro autorità competenti. A seguito di un cambiamento a livello del personale, inoltre, occorre modificare l'indirizzo presso la Commissione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato III del regolamento (CE) n. 1081/2000 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2003. Per la Commissione Christopher Patten Membro della Commissione (1) GU L 122 del 24.5.2000, pag. 29. (2) GU L 285 del 23.10.2002, pag. 17. ALLEGATO L'allegato III del regolamento (CE) n. 1081/2000 è modificato come segue: 1) l'indirizzo che figura sotto la dicitura "Paesi Bassi" è sostituito dal testo seguente: " Ministerie van Financiën Directie Financiële Markten, afdeling Integriteit Postbus 20201 2500 EE Den Haag Nederland Tel. (070-342) 8997 Fax (070-342) 7918 ". 2) l'indirizzo che figura sotto la dicitura "Regno Unito" è sostituito dal testo seguente: "- Per quanto riguarda le restrizioni all'esportazione: Department of Trade and Industry Export Control and Non-Proliferation Directorate 3-4, Abbey Orchard Street London SW1P 2JJ United Kingdom Tel. (44-207) 215 05 10 Fax (44-207) 215 05 11. - Per quanto riguarda il congelamento dei capitali e delle risorse economiche: HM Treasury International Financial Services Team 1, Horse Guards Road London SW1A 2HQ United Kingdom Tel. (44-207) 270 55 50 Fax (44-207) 270 43 65 Bank of England Financial Sanctions Unit Threadneedle Street London EC2R 8AH United Kingdom Tel. (44-207) 601 46 07 Fax (44-207) 601 43 09". 3) l'indirizzo che figura sotto la dicitura "Comunità europea" è sostituito dal testo seguente: " Commissione delle Comunità europee Direzione generale Relazioni esterne Direzione PESC Unità A.2: Questioni giuridiche e istituzionali per le relazioni esterne - Sanzioni CHAR 12/163 B - 1049 Bruxelles Tel. (32-2) 295 81 48, 296 25 56 Fax (32-2) 296 75 63 E-mail: relex-sanctions@cec.eu.int ".