Regolamento (CE) n. 743/2003 della Commissione, del 28 aprile 2003, recante quarta modifica del regolamento (CE) n. 310/2002 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
Gazzetta ufficiale n. L 106 del 29/04/2003 pag. 0018 - 0019
Regolamento (CE) n. 743/2003 della Commissione del 28 aprile 2003 recante quarta modifica del regolamento (CE) n. 310/2002 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 310/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1643/2002(2) e prorogato dal regolamento (CE) n. 313/2003(3), in particolare l'articolo 8, secondo trattino, considerando quanto segue: (1) Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 310/2002 figura l'elenco delle autorità competenti a cui devono essere inviate le informazioni e le richieste riguardanti le misure imposte dal regolamento. (2) I Paesi Bassi e il Regno Unito hanno chiesto che sia modificato l'indirizzo delle loro autorità competenti. A seguito di un cambiamento a livello del personale, inoltre, occorre modificare l'indirizzo presso la Commissione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato III del regolamento (CE) n. 310/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2003. Per la Commissione Christopher Patten Membro della Commissione (1) GU L 50 del 21.2.2002, pag. 4. (2) GU L 247 del 14.9.2002, pag. 22. (3) GU L 46 del 20.2.2003, pag. 6. ALLEGATO L'allegato III del regolamento (CE) n. 310/2002 è modificato come segue: 1) l'indirizzo che figura sotto la dicitura "Paesi Bassi" è sostituito dal testo seguente: " Ministerie van Financiën Directie Financiële Markten, afdeling Integriteit Postbus 20201 2500 EE Den Haag Nederland Tel. (070-342) 8997 Fax (070-342) 7918 ". 2) l'indirizzo che figura sotto la dicitura "Regno Unito" è sostituito dal testo seguente: "- Per quanto riguarda le restrizioni all'esportazione: Department of Trade and Industry Export Control and Non-Proliferation Directorate 3-4, Abbey Orchard Street London SW1P 2JJ United Kingdom Tel. (44-207) 215 05 10 Fax (44-207) 215 05 11 - Per quanto riguarda il congelamento dei capitali e delle risorse economiche: HM Treasury International Financial Services Team 1, Horse Guards Road London SW1A 2HQ United Kingdom Tel. (44-207) 270 55 50 Fax (44-207) 270 43 65 Bank of England Financial Sanctions Unit Threadneedle Street London EC2R 8AH United Kingdom Tel. (44-207) 601 46 07 Fax (44-207) 601 43 09". 3) l'indirizzo che figura sotto la dicitura "Comunità europea" è sostituito dal testo seguente: " Commissione delle Comunità europee Direzione generale Relazioni esterne Direzione PESC Unità A.2: Questioni giuridiche e istituzionali per le relazioni esterne - Sanzioni CHAR 12/163 B - 1049 Bruxelles Tel. (32-2) 295 81 48, 296 25 56 Fax (32-2) 296 75 63 E-mail: relex-sanctions@cec.eu.int ".