32003R0728

Regolamento (CE) n. 728/2003 della Commissione, del 25 aprile 2003, recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il 2003 a norma del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti

Gazzetta ufficiale n. L 105 del 26/04/2003 pag. 0003 - 0008


Regolamento (CE) n. 728/2003 della Commissione

del 25 aprile 2003

recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il 2003 a norma del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98(2), in particolare l'articolo 23, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti(3), modificato dal regolamento (CE) n. 1957/98 della Commissione(4), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2555/2001 del Consiglio, del 18 dicembre 2001, che stabilisce, per il 2002, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2256/2002(6), prevede a quali stock possano applicarsi le disposizioni del regolamento (CE) n. 847/96.

(2) Il regolamento (CE) n. 2341/2002 del Consiglio(7), modificato dal regolamento (CE) n. 671/2003(8) stabilisce, per il 2003, i contingenti per alcuni stock ittici.

(3) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96, alcuni Stati membri hanno chiesto di riportare all'anno successivo una parte del proprio contingente. Nei limiti indicati in detto articolo, i quantitativi riportati saranno aggiunti al contingente 2003.

(4) Secondo le informazioni comunicate alla Commissione, nel 2002 alcuni Stati membri hanno effettuato catture di alcuni stock ittici eccedenti gli sbarchi consentiti. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 847/96, i contingenti nazionali per il 2003 saranno oggetto di detrazioni equivalenti al quantitativo pescato in eccesso, fatta salva l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2.

(5) Conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96, il superamento degli sbarchi consentiti nel 2002 comporta detrazioni ponderate dai contingenti nazionali nel 2003 per gli stock soggetti a tali detrazioni ai sensi dell'articolo 5 e dell'allegato III del regolamento (CE) n. 2555/2001.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti stabiliti dal regolamento (CE) n. 2341/2002 sono aumentati come indicato nell'allegato I o ridotti come indicato nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

(2) GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

(3) GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

(4) GU L 254 del 16.9.1998, pag. 3.

(5) GU L 347 del 31.12.2001, pag. 1.

(6) GU L 343 del 18.12.2002, pag. 19.

(7) GU L 356 del 31.12.2002, pag. 12.

(8) GU L 97 del 15.4.2003, pag. 11.

ALLEGATO I

RIPORTI DEI CONTINGENTI AL 2003

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

DETRAZIONI DAI CONTINGENTI 2003

>SPAZIO PER TABELLA>