Regolamento (CE) n. 703/2003 della Commissione, del 16 aprile 2003, che stabilisce in quale misura è possibile accogliere le domande di diritti d'importazione presentate nel mese di aprile 2003 per l'importazione di tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna
Gazzetta ufficiale n. L 099 del 17/04/2003 pag. 0042 - 0042
Regolamento (CE) n. 703/2003 della Commissione del 16 aprile 2003 che stabilisce in quale misura è possibile accogliere le domande di diritti d'importazione presentate nel mese di aprile 2003 per l'importazione di tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1081/1999 della Commissione, del 26 maggio 1999, relativo all'apertura e alle modalità di gestione di contingenti tariffari d'importazione per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna, che abroga il regolamento (CE) n. 1012/98 e modifica il regolamento (CE) n. 1143/98(1), modificato dal regolamento (CE) n. 1096/2001(2), in particolare l'articolo 5, considerando quanto segue: (1) L'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1081/1999 prevede una nuova attribuzione dei quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli d'importazione al 15 marzo 2003. (2) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 541/2003 della Commissione, del 26 marzo 2003, che prevede una nuova attribuzione di diritti d'importazione a titolo del regolamento (CE) n. 1081/1999 per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna(3), ha fissato i quantitativi di tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna che possono essere importati a condizioni speciali fino al 30 giugno 2003. (3) I quantitativi per i quali sono stati chiesti dei diritti d'importazione superano i quantitativi disponibili. A norma dell'articolo 9, paragrafo 8 e dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1081/1999, occorre pertanto fissare una percentuale unica di riduzione dei quantitativi chiesti, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Ogni domanda di diritti d'importazione presentata conformemente alle disposizioni dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1081/1999 è accolta fino a concorrenza dei quantitativi seguenti: - 7,3161 % del quantitativo chiesto per il numero d'ordine 09.0001, - 1,2093 % del quantitativo chiesto per il numero d'ordine 09.0003. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 17 aprile 2003. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2003. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 131 del 27.5.1999, pag. 15. (2) GU L 150 del 6.6.2001, pag. 33. (3) GU L 80 del 27.3.2003, pag. 24.