Regolamento (CE) n. 668/2003 della Commissione, dell'11 aprile 2003, concernente l'autorizzazione a tempo indeterminato di un additivo nei mangimi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 096 del 12/04/2003 pag. 0014 - 0015
Regolamento (CE) n. 668/2003 della Commissione dell'11 aprile 2003 concernente l'autorizzazione a tempo indeterminato di un additivo nei mangimi (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali(1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1756/2002(2), in particolare gli articoli 3 e 9 D, considerando quanto segue: (1) La direttiva 70/524/CEE stabilisce che nessun additivo può essere immesso in circolazione senza che sia stata rilasciata un'apposita autorizzazione comunitaria. (2) È consentito il rilascio di un'autorizzazione a tempo indeterminato per l'utilizzazione di un additivo già autorizzato nei mangimi, purché siano soddisfatte le condizioni previste nell'articolo 3 A di suddetta direttiva. (3) Il preparato a base di enzimi oggetto del presente regolamento è stato autorizzato per la prima volta a titolo provvisorio dal regolamento (CE) n. 1436/98 della Commissione(3), in conformità alla direttiva 93/113/CE del Consiglio(4), sulla scorta del parere favorevole del comitato scientifico per l'alimentazione animale, concernente in particolare la sicurezza del prodotto. L'autorizzazione provvisoria di questo additivo è stata prorogata al 30 giugno 2004(5), in conformità alla direttiva 70/524/CEE. (4) L'impresa produttrice ha presentato nuovi dati a sostegno di una richiesta d'autorizzazione a tempo indeterminato del preparato a base di enzimi oggetto del presente regolamento. (5) Il 4 dicembre 2002, il comitato scientifico per l'alimentazione animale ha espresso un parere favorevole circa l'efficacia del preparato a base di enzimi alle condizioni stabilite nell'allegato. (6) Tenuto conto del parere del comitato, l'esame della richiesta d'autorizzazione presentata per il preparato a base di enzimi dimostra che sono soddisfatte tutte le condizioni previste dall'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE. Il preparato dovrebbe pertanto essere autorizzato a tempo indeterminato. (7) L'esame della richiesta rivela che occorre attenersi a determinate procedure per proteggere i lavoratori da un'esposizione all'additivo che figura nell'allegato. Tale protezione dovrebbe, tuttavia, essere garantita dall'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro(6). (8) Le disposizioni previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO Articolo 1 Il preparato appartenente al gruppo "enzimi" indicato in allegato è autorizzato ad essere utilizzato come additivo nei mangimi alle condizioni stabilite nel suddetto allegato. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2003. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. (2) GU L 265 del 3.10.2002, pag. 1. (3) GU L 191 del 7.7.1998, pag. 15. (4) GU L 334 del 31.12.1993, pag. 17. (5) Ultima proroga nel regolamento (CE) n. 2200/2001 della Commissione (GU L 299 del 15.11.2001, pag. 1). (6) GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. ALLEGATO >SPAZIO PER TABELLA>