32003R0649

Regolamento (CE) n. 649/2003 della Commissione, del 10 aprile 2003, che modifica i regolamenti (CEE) n. 139/81, (CE) n. 936/97 e (CE) n. 996/97 per quanto riguarda l'importazione dei prodotti del settore delle carni bovine

Gazzetta ufficiale n. L 095 del 11/04/2003 pag. 0013 - 0014


Regolamento (CE) n. 649/2003 della Commissione

del 10 aprile 2003

che modifica i regolamenti (CEE) n. 139/81, (CE) n. 936/97 e (CE) n. 996/97 per quanto riguarda l'importazione dei prodotti del settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione(2),

visto il regolamento (CEE) n. 139/81 della Commissione, del 16 gennaio 1981, che definisce le condizioni cui è subordinata l'ammissione di talune carni bovine congelate nella sottovoce 0202 30 50 della tariffa doganale comune(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 264/1999(4), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1781/2002(6), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 996/97 della Commissione, del 3 giugno 1997, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d'importazione di pezzi detti "hampes" della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91 (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1266/98(8), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) I regolamenti (CEE) n. 139/81, (CE) n. 936/97 e (CE) n. 996/97 prevedono il rilascio di certificati d'autenticità per potere procedere ad importazioni o all'ammissione di alcune merci in determinate sottovoci della nomenclatura combinata. Gli elenchi degli organismi d'emissione di questi certificati sono allegati ai suddetti regolamenti.

(2) L'Argentina ha cambiato la denominazione dell'organismo di emissione dei certificati d'autenticità.

(3) È opportuno quindi modificare i regolamenti (CEE) n. 139/81, (CE) n. 936/97 e (CE) n. 996/97,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 139/81 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

All'allegato II del regolamento (CE) n. 936/97, la denominazione dell'organismo "Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA)" è sostituito dalla denominazione "Secretaría di Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SUOGPyA)".

Articolo 3

All'allegato II del regolamento (CE) n. 996/97, la denominazione dell'organismo "Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA)" è sostituita dalla denominazione "Secretaría di Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SUOGPyA)".

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

(2) GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.

(3) GU L 15 del 17.1.1981, pag. 4.

(4) GU L 32 del 5.2.1999, pag. 3.

(5) GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10.

(6) GU L 270 dell'8.10.2002, pag. 3.

(7) GU L 144 del 4.6.1997, pag. 6.

(8) GU L 175 del 19.6.1998, pag. 9.

ALLEGATO

"ALLEGATO II

Elenco degli organismi dei paesi esportatori autorizzati a rilasciare certificati d'autenticità

>SPAZIO PER TABELLA>"