32003R0638

Regolamento (CE) n. 638/2003 della Commissione, del 9 aprile 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio e della decisione 2001/822/CE per quanto riguarda il regime applicabile all'importazione di riso originario degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)

Gazzetta ufficiale n. L 093 del 10/04/2003 pag. 0003 - 0009


Regolamento (CE) n. 638/2003 della Commissione

del 9 aprile 2003

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio e della decisione 2001/822/CE per quanto riguarda il regime applicabile all'importazione di riso originario degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002(2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98(3), in particolare l'articolo 5,

vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea ("decisione sull'associazione d'oltremare")(4), in particolare l'allegato III, articolo 6, paragrafo 5, settimo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2286/2002 attua i regimi d'importazione dagli Stati ACP a seguito dell'accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000(5). L'articolo 1, paragrafo 3, del summenzionato regolamento istituisce un regime generale di riduzione dei dazi doganali per i prodotti di cui all'allegato I e un regime specifico di riduzione dei dazi doganali, nel quadro di contingenti tariffari, per taluni prodotti di cui all'allegato II. Sono previsti contingenti annuali per 125000 tonnellate di riso, espresse in equivalente riso semigreggio, e 20000 tonnellate di rotture di riso.

(2) In virtù della decisione 2001/822/CE, il cumulo dell'origine ACP/PTOM ai sensi dell'allegato III, articolo 6, paragrafi 1 e 5, di detta decisione è ammesso nel limite di un totale annuo di 160000 tonnellate di riso, espresse in equivalente riso semigreggio, per i prodotti di cui alla voce NC 1006. Su questo volume totale, i titoli d' importazione sono rilasciati inizialmente ai PTOM ogni anno per un quantitativo di 35000 tonnellate e, nell' ambito di tale quantitativo, sono rilasciati ai PTOM meno sviluppati titoli d'importazione per un volume di 10000 tonnellate.

(3) Per facilitare la gestione di questi regimi d'importazione, occorre stabilire, in un testo unico, le modalità di applicazione relative al rilascio dei titoli d'importazione per il riso originario degli Stati ACP e dei PTOM. È opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 2603/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, recante modalità d'applicazione per l'importazione di riso originario degli Stati ACP e dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)(6).

(4) Per la gestione dei contingenti tariffari di cui trattasi, ove il presente regolamento non preveda regole specifiche, è necessario applicare le regole generali previste dal regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso(7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2333/2002(8), nonché dal regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione dei regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli(9), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2299/2001(10).

(5) Ai fini di una gestione equilibrata del mercato, il rilascio dei titoli d'importazione deve essere scaglionato in più periodi determinati nel corso dell'anno. Occorre istituire un regime di riporto di quantitativi non utilizzati da un periodo all'altro.

(6) La riduzione dei dazi è subordinata alla riscossione, da parte dello Stato ACP esportatore, di una tassa all'esportazione corrispondente all'importo ridotto del dazio doganale, conformemente all'allegato II del regolamento (CE) n. 2286/2002. Occorre definire le modalità di prova della riscossione di detta tassa.

(7) Le importazioni devono essere effettuate sulla scorta di titoli d'importazione rilasciati in base ad un titolo di esportazione emesso dagli organismi abilitati dagli Stati ACP e dai PTOM.

(8) I titoli non utilizzati dai PTOM meno sviluppati devono essere messi a disposizione delle Antille olandesi e di Aruba, ferma restando la possibilità di riporto tra i vari lotti nel corso dell'anno.

(9) Ai fini di un'oculata gestione dei contingenti previsti dal regolamento (CE) n. 2286/2002 e dalla decisione 2001/822/CE, è opportuno, da un lato, corredare la domanda di titolo d'importazione di una cauzione e, dall'altro, definire taluni requisiti relativi ai richiedenti. Occorre inoltre prevedere lo scaglionamento del volume del contingente nel corso dell'anno, nonché precisare il periodo di validità dei titoli.

(10) Per consentire la gestione ottimale del contingente tariffario, è necessario disporre che il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o aprile 2003.

(11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

FINALITÀ

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità di gestione del regime dei titoli d'importazione per un contingente globale di 160000 tonnellate di riso, espresse in equivalente riso semigreggio, originario degli Stati ACP e dei paesi e territori d'oltremare (PTOM), conformemente all'articolo 1, paragrafo 3 e agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2286/2002, nonché all'allegato III, articolo 6, paragrafo 5, della decisione 2001/822/CE, e per un contingente globale di 20000 tonnellate di rotture di riso originario degli Stati ACP, conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, e all'allegato II del regolamento (CE) n. 2286/2002.

CAPO II

IMPORTAZIONE DI RISO ORIGINARIO DEGLI STATI ACP

Articolo 2

Le importazioni nella Comunità di riso di cui ai codici NC 1006 10 21, 1006 10 23, 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 92, 1006 10 94, 1006 10 96, 1006 10 98, 1006 20 e 1006 30, originario degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), beneficiano di una riduzione dei dazi doganali nell'ambito di un contingente di 125000 tonnellate di riso, espresse in riso semigreggio, dietro presentazione di un titolo d'importazione.

Articolo 3

1.

>SPAZIO PER TABELLA>

2. I quantitativi per i quali non sono richiesti titoli di importazione per il primo o il secondo lotto sono riportati al lotto successivo alle condizioni specificate all'articolo 13.

Articolo 4

Le importazioni nella Comunità di rotture di riso di cui al codice NC 1006 40 00, originarie degli Stati ACP, beneficiano di una riduzione dei dazi doganali nell'ambito di un contingente di 20000 tonnellate, dietro presentazione di un titolo d'importazione.

Articolo 5

1.

>SPAZIO PER TABELLA>

2. I quantitativi per i quali non sono richiesti titoli di importazione per il primo o il secondo lotto sono riportati al lotto successivo.

Articolo 6

La riduzione del dazio prevista all'allegato II del regolamento (CE) n. 2286/2002 si applica all'importo del dazio doganale fissato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione(11).

Articolo 7

1. La riduzione del dazio prevista all'allegato II del regolamento (CE) n. 2286/2002 si applica esclusivamente alle importazioni di riso per le quali è stata riscossa dal paese esportatore la tassa all'esportazione corrispondente alla differenza tra i dazi doganali applicabili all'importazione di riso in provenienza dai paesi terzi e gli importi fissati conformemente all'articolo 6.

Il dazio all'importazione è quello applicabile il giorno di presentazione della domanda del titolo.

2. La prova della riscossione della tassa all'esportazione è data dall'indicazione del relativo importo in moneta nazionale e dall'apposizione da parte delle autorità doganali del paese esportatore di una delle diciture seguenti, corredata della firma e del timbro dell'ufficio doganale, nella rubrica n. 12 della licenza di esportazione emessa dal paese esportatore e, conformemente al facsimile che figura nell'allegato I:

- Gravamen percibido a la exportación del arroz

- Særafgift, der opkræves ved eksport af ris

- Bei der Ausfuhr von Reis erhobene Sonderabgabe

- Ειδικός φόρος που εισπράττεται κατά την εξαγωγή του ρυζιού

- Special charge collected on export of rice

- Taxe spéciale perçue à l'exportation du riz

- Tassa speciale riscossa all'esportazione del riso

- Bij uitvoer van de rijst opgelegde bijzondere heffing

- Direito especial cobrado na exportação do arroz

- Riisin viennin yhteydessä perittävä erityismaksu

- Särskild avgift för risexport.

3. Se l'importo della tassa all'esportazione riscosso dal paese esportatore è inferiore alla riduzione che risulta dall'applicazione dell'articolo 6, la riduzione del dazio è limitata all'importo riscosso.

4. Se l'importo riscosso della tassa all'esportazione è espresso in una moneta diversa da quella dello Stato membro importatore, il tasso di cambio applicabile per la determinazione dell'importo della tassa effettivamente riscossa è quello registrato nel o nei mercati di cambio più rappresentativi di tale Stato membro il giorno della fissazione anticipata del dazio doganale.

Articolo 8

In deroga all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1162/95 e in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, i titoli d'importazione per il riso semigreggio, lavorato o semilavorato nonché per le rotture di riso, sono validi dal giorno del rilascio effettivo alla fine del terzo mese successivo.

Tuttavia, la validità non può protrarsi oltre il 31 dicembre dell'anno del rilascio.

CAPO III

IMPORTAZIONE DI RISO CON ORIGINE CUMULATA ACP/PTOM

Articolo 9

Le importazioni nella Comunità di riso originario dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) beneficiano di un'esenzione dai dazi doganali nel limite di un contingente di 35000 tonnellate di riso, espresse in riso semigreggio, di cui 25000 tonnellate sono riservate alle Antille olandesi e ad Aruba e 10000 tonnellate ai PTOM meno sviluppati, dietro presentazione di un titolo d'importazione.

Articolo 10

1. I titoli d'importazione di cui all'articolo 9 sono rilasciati, ogni anno, per i seguenti lotti espressi in riso semigreggio:

a)

>SPAZIO PER TABELLA>

b)

>SPAZIO PER TABELLA>

2. La conversione dei quantitativi relativi ad altri stadi di lavorazione del riso diversi dal riso semigreggio si effettua applicando i tassi di conversione di cui all'articolo 1 del regolamento n. 467/67/CEE della Commissione(12).

Articolo 11

1. Le domande di titoli di importazione devono essere corredate dell'originale della licenza di esportazione redatta secondo il facsimile riportato all'allegato I, emessa dagli organismi competenti per il rilascio dei certificati EUR.1.

2. I quantitativi per i quali non sono richiesti titoli di importazione per il primo o il secondo lotto sono riportati al lotto successivo.

3. Per il lotto di ottobre, se le domande di titoli presentate per importazioni con origine cumulata ACP/PTOM meno sviluppati si riferiscono a quantitativi inferiori a quelli disponibili, la differenza può essere utilizzata per l'importazione di prodotti originari delle Antille olandesi o di Aruba.

Articolo 12

In deroga all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1162/95 e in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, i titoli d'importazione per il riso semigreggio, lavorato o semilavorato nonché per le rotture di riso sono validi dal giorno del rilascio effettivo fino al 31 dicembre dell'anno di rilascio.

CAPO IV

MODALITÀ DI APPLICAZIONE COMUNI

Articolo 13

I quantitativi riportati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, possono formare oggetto di domande di titoli d'importazione di riso originario degli Stati ACP di cui ai codici citati all'articolo 2 e di riso originario dei PTOM di cui al codice NC 1006.

Qualora le domande di titoli presentate per importazioni originarie degli Stati ACP o per importazioni con origine cumulata ACP/PTOM si riferiscano a quantitativi inferiori a quelli disponibili, la rimanenza del lotto di ottobre di cui all'articolo 3, paragrafo 1, può essere utilizzata per l'importazione di prodotti originari dei PTOM, nel limite delle 160000 tonnellate menzionate all'articolo 1.

Articolo 14

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, le domande di titoli d'importazione e i titoli stessi sono soggetti alla procedura prevista dai regolamenti (CE) n. 1162/95 e (CE) n. 1291/2000.

Articolo 15

1. Le domande di titoli sono presentate alle autorità competenti dello Stato membro interessato nel corso dei primi cinque giorni lavorativi del mese corrispondente ad ogni lotto.

2. La domanda deve essere presentata da una persona fisica o giuridica che, per almeno uno dei tre anni civili precedenti la data di presentazione della stessa, abbia svolto un'attività commerciale di importazione o esportazione nel settore del riso e sia iscritta in un registro pubblico di uno Stato membro.

La prova dell'attività commerciale di importazione o esportazione è costituita dall'esibizione di almeno due titoli d'importazione o di esportazione debitamente imputati, rilasciati o ceduti al richiedente o eventualmente da dichiarazioni in dogana.

3. Il richiedente deve presentare la domanda nello Stato membro in cui è iscritto in un pubblico registro. Qualora lo stesso operatore presenti più domande in uno o più Stati membri, tutte le sue domande sono irricevibili.

4. La domanda non può vertere su un quantitativo superiore al quantitativo disponibile per il lotto e il paese d'origine di cui trattasi. Tuttavia, il quantitativo richiesto per ogni lotto e origine in causa non può superare 5000 tonnellate, espresse in riso semigreggio.

Articolo 16

1. Nelle caselle 7 e 8 della domanda di titolo e del titolo stesso occorre indicare il paese di provenienza e il paese d'origine e contrassegnare con una croce la dicitura "si".

2. Nella casella 20 della domanda di titolo di importazione, l'importatore indica il lotto oggetto della domanda, apponendo una delle seguenti diciture:

- ACP [articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 638/2003],

- ACP rotture di riso [articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 638/2003],

- PTOM [articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 638/2003],

- PTOM [articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 638/2003],

- ACP + PTOM [articolo 13 del regolamento (CE) n. 638/2003].

3. I titoli recano, nella casella 24, una delle seguenti diciture:

a) nel caso dei prodotti originari degli Stati ACP:

- Derecho de aduana reducido hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) n° 638/2003]

- Nedsat told op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 638/2003)

- Ermäßigter Zollsatz bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 638/2003)

- Μειωμένος δασμός μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 638/2003]

- Reduced duty up to the quantity indicated in Sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 638/2003)

- Droit réduit jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [Règlement (CE) n° 638/2003]

- Dazio ridotto limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [Regolamento (CE) n. 638/2003]

- Verminderd douanerecht voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 638/2003)

- Direito reduzido até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 638/2003]

- Tulli, joka on alennettu tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 638/2003)

- Tullsatsen nedsatt upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (Förordning (EG) nr 638/2003)

b) nel caso dei prodotti originari degli Stati PTOM:

- Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) n° 638/2003]

- Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 638/2003)

- Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 638/2003)

- Ατελώς μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 638/2003]

- Exemption from customs duty up to the quantity indicated in Sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 638/2003)

- Exemption du droit de douane jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [Règlement (CE) n° 638/2003]

- Esenzione del dazio doganale limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [Regolamento (CE) n. 638/2003]

- Vrijgesteld van douanerecht voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 638/2003)

- Isenção de direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 638/2003]

- Tullivapaa tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 638/2003)

- Tullfri upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (Förordning (EG) nr 638/2003).

Articolo 17

1. Entro due giorni lavorativi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di titoli, gli Stati membri comunicano alla Commissione, a mezzo fax o posta elettronica, i quantitativi oggetto delle domande di titoli, ripartiti per codice NC a otto cifre, per lotto e per paese d'origine, nonché i numeri dei titoli e i nomi e indirizzi dei richiedenti.

Detta comunicazione è effettuata secondo il facsimile riportato all'allegato II, anche se in uno Stato membro non è stata presentata nessuna domanda.

2. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la comunicazione di cui al paragrafo 1, la Commissione:

a) decide entro quale limite possono essere accolte le domande. Se i quantitativi richiesti superano i quantitativi disponibili per il lotto e l'origine in causa, essa fissa una percentuale di riduzione applicabile a ogni domanda;

b) fissa i quantitativi disponibili nell'ambito del lotto successivo.

3. Qualora, a seguito dell'applicazione della percentuale di riduzione di cui al paragrafo 2, lettera a), il quantitativo per il quale il titolo è rilasciato sia inferiore a 20 tonnellate, la domanda di titolo può essere ritirata entro un termine di due giorni lavorativi a decorrere dalla pubblicazione del regolamento che stabilisce tale percentuale. La cauzione viene immediatamente svincolata.

4. Entro un termine di tre giorni lavorativi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento adottato a norma del paragrafo 2, lettera a), i titoli d'importazione sono rilasciati per i quantitativi richiesti o per i quantitativi risultanti dall'applicazione della percentuale di riduzione fissata dal suddetto regolamento.

Articolo 18

In deroga all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1162/95, l'importo della cauzione richiesta al momento della presentazione delle domande di titoli d'importazione è pari a 46 EUR/t.

Se il quantitativo per il quale è rilasciato il titolo d'importazione è inferiore al quantitativo richiesto, l'importo della cauzione è diminuito in proporzione.

Articolo 19

In deroga all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1291/2000, i diritti derivanti dal titolo d'importazione non sono trasferibili.

Articolo 20

Si applica l'articolo 35, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

Articolo 21

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, a mezzo fax o posta elettronica e secondo il facsimile riportato all'allegato II del presente regolamento, le seguenti informazioni:

a) entro due giorni lavorativi dal rilascio dei titoli, i quantitativi, ripartiti per codice NC a otto cifre e per paese d'origine, per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione, la data di rilascio, il numero della licenza d'esportazione, se del caso, il numero del titolo d'importazione rilasciato e il nome e l'indirizzo del titolare del titolo;

b) entro due mesi dalla scadenza della validità di ciascun titolo, i quantitativi effettivamente immessi in libera pratica, ripartiti per codice NC a otto cifre e per paese d'origine, la data d'immissione in libera pratica, il numero del titolo utilizzato e il nome e l'indirizzo del titolare del titolo.

Le comunicazioni di cui sopra devono essere effettuate anche se non è stato rilasciato alcun titolo o non è avvenuta alcuna importazione.

CAPO V

DISPOSIZIONI ABROGATORIE E FINALI

Articolo 22

Il regolamento (CEE) n. 2603/97 è abrogato.

Articolo 23

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

(2) GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

(3) GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5.

(4) GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.

(5) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(6) GU L 351 del 23.12.1997, pag. 22.

(7) GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.

(8) GU L 349 del 24.12.2002, pag. 24.

(9) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

(10) GU L 308 del 27.11.2001, pag. 19.

(11) GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71.

(12) GU 204 del 24.8.1967, pag. 1.

ALLEGATO I

Facsimile di licenza di esportazione di cui all'articolo 7 e all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 638/2003

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ALLEGATO II

RISO - REGOLAMENTO (CE) N. 638/2003

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