Regolamento (CE) n. 571/2003 della Commissione, del 28 marzo 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1227/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda il potenziale produttivo
Gazzetta ufficiale n. L 082 del 29/03/2003 pag. 0019 - 0019
Regolamento (CE) n. 571/2003 della Commissione del 28 marzo 2003 che modifica il regolamento (CE) n. 1227/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda il potenziale produttivo LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2585/2001(2), in particolare l'articolo 80, considerando quanto segue: (1) Al fine di risolvere uno specifico problema pratico, è opportuno modificare la data limite prevista all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999, in deroga al paragrafo 2 dello stesso articolo. In effetti, l'applicazione delle diverse disposizioni relative alla concessione della deroga comporta notevoli e complessi adempimenti amministrativi, in particolare in materia di controlli e sanzioni. Per consentire il corretto svolgimento di tali adempimenti amministrativi, è quindi opportuno prorogare la data in questione al 31 luglio 2003. (2) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 315/2003(4). (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'articolo 2, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1227/2000 è sostituito dal testo seguente: "1 bis. Il termine del 31 luglio 2002, di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999, è prorogato al 31 luglio 2003." Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2003. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. (2) GU L 345 del 29.12.2001, pag. 10. (3) GU L 143 del 16.6.2000, pag. 1. (4) GU L 46 del 20.2.2003, pag. 9.