Regolamento (CE) n. 534/2003 della Commissione, del 26 marzo 2003, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 2003 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania e la Bulgaria
Gazzetta ufficiale n. L 080 del 27/03/2003 pag. 0003 - 0004
Regolamento (CE) n. 534/2003 della Commissione del 26 marzo 2003 che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 2003 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania e la Bulgaria LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1899/97 della Commissione, del 29 settembre 1997, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto nel quadro degli accordi europei con i paesi dell'Europa centrale e orientale dai regolamenti (CE) n. 1727/2000, (CE) n. 2290/2000, (CE) n. 2433/2000, (CE) n. 2434/2000, (CE) n. 2435/2000 e (CE) n. 2851/2000 del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2699/93 e (CE) n. 1559/94(1), modificato dal regolamento (CE) n. 1525/2002(2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5, considerando quanto segue: Le domande di titolo di importazione presentate per il secondo trimestre 2003 vertono su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte. HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o aprile al 30 giugno 2003, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1899/97, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 2003. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2003. Per la Commissione J. M. Silva Rodríguez Direttore generale dell'Agricoltura (1) GU L 267 del 30.9.1997, pag. 67. (2) GU L 229 del 27.8.2002, pag. 10. ALLEGATO >SPAZIO PER TABELLA>