Regolamento (CE) n. 529/2003 della Commissione, del 24 marzo 2003, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1279/98, (CE) n. 1128/1999, (CE) n. 1247/1999 e (CE) n. 140/2003 per quanto riguarda alcuni contingenti tariffari di taluni prodotti del settore delle carni bovine originari della Romania
Gazzetta ufficiale n. L 078 del 25/03/2003 pag. 0005 - 0007
Regolamento (CE) n. 529/2003 della Commissione del 24 marzo 2003 recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1279/98, (CE) n. 1128/1999, (CE) n. 1247/1999 e (CE) n. 140/2003 per quanto riguarda alcuni contingenti tariffari di taluni prodotti del settore delle carni bovine originari della Romania LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione(2), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il protocollo approvato con decisione 2003/18/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo(3), ha previsto nuove concessioni per l'importazione di alcuni prodotti del settore delle carni bovine nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal suddetto accordo. Esse si applicano a decorrere dal 1o aprile 2003. (2) Il regolamento (CE) n. 1279/98 della Commissione, del 19 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dai regolamenti (CE) n. 2290/2000, (CE) n. 2433/2000, (CE) n. 2434/2000, (CE) n. 2435/2000, (CE) n. 2851/2000 e (CE) n. 1408/2002 per la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania, la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Ungheria(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1634/2002(5), il regolamento (CE) n. 1128/1999 della Commissione, del 28 maggio 1999, recante modalità d'applicazione di un contingente tariffario di vitelli di peso pari o inferiore a 80 kg, originari di alcuni paesi terzi(6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1634/2002, il regolamento (CE) n. 1247/1999 della Commissione, del 16 giugno 1999, che stabilisce le modalità di applicazione di un contingente tariffario di animali vivi della specie bovina, da 80 a 300 chilogrammi, originari di taluni paesi terzi(7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1634/2002 e il regolamento (CE) n. 140/2003 della Commissione, del 27 gennaio 2003, che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel mese di gennaio 2003 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 per la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania(8), devono essere modificati conseguentemente, con effetto a decorrere dal 1o aprile 2003. (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 1279/98 è modificato come segue: 1) il titolo è sostituito dal titolo seguente: "Regolamento (CE) n. 1279/98 della Commissione, del 19 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dai regolamenti (CE) n. 2290/2000, (CE) n. 2433/2000, (CE) n. 2434/2000, (CE) n. 2851/2000 e (CE) n. 1408/2002 del Consiglio e dalla decisione 2003/18/CE del Consiglio per la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria e la Romania."; 2) all'articolo 1, il primo comma è sostituito dal testo seguente:"Ogni importazione nella Comunità dei prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento, effettuata nell'ambito dei contingenti istituiti dai regolamenti (CE) n. 2290/2000(9), (CE) n. 2433/2000(10), (CE) n. 2434/2000(11), (CE) n. 2851/2000(12) e (CE) n. 1408/2002(13) del Consiglio e dalla decisione 2003/18/CE(14) del Consiglio, è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione."; 3) l'articolo 3 è modificato come segue: a) il paragrafo 1 è modificato come segue: i) alla lettera c), il secondo comma è soppresso; ii) è aggiunto il secondo comma seguente:"Per gruppo di prodotti ai sensi della lettera c) si intende: - i prodotti dei codici NC 0201 e 0202 originari di uno dei paesi indicati all'allegato I, oppure - i prodotti dei codici NC 0206 10 95, 0206 29 91, 0210 20 10, 0210 20 90, 0210 99 51, 0210 99 59 e 0210 99 90 originari dell'Ungheria, oppure - i prodotti dei codici NC 0206 10 95, 0206 29 91, 0210 20 e 0210 99 51 originari della Romania, oppure - i prodotti del codice NC 1602 50 originari della Polonia, oppure - i prodotti del codice NC 1602 50 originari della Romania."; b) il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: "2. In deroga all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1445/95, la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 16, uno dei seguenti gruppi di codici NC: - 0201, 0202, - 0206 10 95, 0206 29 91, 0210 20 10, 0210 20 90, 0210 99 51, 0210 99 59, 0210 99 90, - 0206 10 95, 0206 29 91, 0210 20, 0210 99 51, - 1602 50."; 4) l'allegato I è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1128/1999, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: "2. Per la quantità indicata al paragrafo 1, l'aliquota del dazio doganale è ridotta: - dell'80 % per gli animali originari della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Bulgaria, dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania, - del 90 % per gli animali originari della Polonia, dell'Ungheria e della Romania." Articolo 3 All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1247/1999, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: "2. Per la quantità indicata al paragrafo 1, l'aliquota del dazio doganale è ridotta: - dell'80 % per gli animali originari della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Bulgaria, dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania, - del 90 % per gli animali originari della Polonia, dell'Ungheria e della Romania." Articolo 4 All'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 140/2003, è aggiunta la seguente lettera e): "e) 50 t di prodotti del settore delle carni bovine dei codici NC 0206 10 95, 0206 29 91, 0210 20 e 0210 99 51 originari della Romania;". Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2003. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2003. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. (2) GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29. (3) GU L 8 del 14.1.2003, pag. 18. (4) GU L 176 del 20.6.1998, pag. 12. (5) GU L 247 del 14.9.2002, pag. 7. (6) GU L 135 del 29.5.1999, pag. 50. (7) GU L 150 del 17.6.1999, pag. 18. (8) GU L 23 del 28.1.2003, pag. 6. (9) GU L 262 del 17.10.2000, pag. 1. (10) GU L 280 del 4.11.2000, pag. 1. (11) GU L 280 del 4.11.2000, pag. 9. (12) GU L 332 del 28.12.2000, pag. 7. (13) GU L 205 del 2.8.2002, pag. 9. (14) GU L 8 del 14.1.2003, pag. 18. ALLEGATO "ALLEGATO I Concessioni applicabili alle importazioni nella Comunità di taluni prodotti originari di alcuni paesi (NPF = dazio applicabile alla nazione più favorita) >SPAZIO PER TABELLA>"