32003R0499

Regolamento (CE) n. 499/2003 della Commissione, del 19 marzo 2003, che stabilisce gli importi unitari degli acconti sui contributi alla produzione nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 2002/2003

Gazzetta ufficiale n. L 074 del 20/03/2003 pag. 0018 - 0018


Regolamento (CE) n. 499/2003 della Commissione

del 19 marzo 2003

che stabilisce gli importi unitari degli acconti sui contributi alla produzione nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 2002/2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero(1), modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione(2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 6 del regolamento (CE) n. 314/2002 della Commissione, del 20 febbraio 2002, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero(3), prevede la fissazione, anteriormente al 1o aprile, degli importi unitari degli acconti sui contributi alla produzione della campagna in corso che devono essere versati dai fabbricanti di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo d'inulina.

(2) La stima dei contributi corrisponde a un importo superiore al 60 % dell'importo massimo previsto all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 per il contributo alla produzione di base e a un importo inferiore al 60 % dell'importo massimo previsto al paragrafo 5 dello stesso articolo per il contributo B. Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 314/2002, occorre fissare gli acconti sui contributi alla produzione di base al 50 % dell'importo massimo di cui trattasi per lo zucchero e lo sciroppo d'inulina e gli acconti sui contributi B all'80 % della stima del contributo B per lo zucchero e lo sciroppo d'inulina. L'acconto relativo all'isoglucosio è fissato, conformemente al paragrafo 3 del citato articolo 7, al 40 % dell'importo unitario del contributo alla produzione di base stimato per lo zucchero.

(3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 2002/2003 gli importi unitari di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 314/2002 sono fissati a:

a) 6,32 EUR per tonnellata di zucchero bianco come acconto sul contributo alla produzione di base per lo zucchero A e lo zucchero B;

b) 86,50 EUR per tonnellata di zucchero bianco come acconto sul contributo B per lo zucchero B;

c) 5,06 EUR per tonnellata di sostanza secca come acconto sul contributo alla produzione di base per l'isoglucosio A e l'isoglucosio B;

d) 6,32 EUR per tonnellata di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio come acconto sul contributo alla produzione di base per lo sciroppo di inulina A e per lo sciroppo di inulina B;

e) 86,50 EUR per tonnellata di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio, come acconto sul contributo B per lo sciroppo di inulina B.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

(2) GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

(3) GU L 50 del 21.2.2002, pag. 40.