Regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta
Gazzetta ufficiale n. L 066 del 11/03/2003 pag. 0001 - 0008
Regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2003 relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, vista la proposta della Commissione(1), visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2), deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3), considerando quanto segue: (1) Per assolvere i compiti loro conferiti, nel contesto della politica comunitaria dei trasporti aerei e del futuro sviluppo della politica comune dei trasporti, le istituzioni comunitarie dovrebbero disporre di dati statistici comparabili, coerenti, sincronizzati e regolari circa la portata e lo sviluppo dei trasporti aerei di passeggeri, merci e posta all'interno della Comunità o a destinazione della/in provenienza dalla Comunità. (2) Attualmente non esistono tali statistiche esaustive a livello comunitario. (3) Con la decisione 1999/126/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1998, relativa al programma statistico comunitario 1998-2002(4), si è rilevata l'esigenza di elaborare tali statistiche. (4) La raccolta comune di dati su base comparabile o armonizzata permette di disporre di un sistema integrato con informazioni affidabili, coerenti e tempestive. (5) I dati relativi ai trasporti aerei di passeggeri, merci e posta dovrebbero, nei limiti del possibile, essere compatibili con i dati internazionali forniti dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) ed essere resi comparabili, se del caso, tanto tra Stati membri quanto rispetto ai vari modi di trasporto. (6) Dopo un certo periodo di tempo la Commissione dovrebbe presentare una relazione intesa a consentire la valutazione dell'applicazione del presente regolamento. (7) Conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato, l'istituzione di norme statistiche comuni che permettono la produzione di dati armonizzati costituisce un'azione che può essere intrapresa in maniera efficiente soltanto a livello comunitario. Tali norme dovrebbero essere applicate in ogni Stato membro sotto l'autorità degli organismi e delle istituzioni responsabili della produzione di statistiche ufficiali. (8) Il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, sulle statistiche comunitarie(5) costituisce il quadro di riferimento delle disposizioni fissate dal presente regolamento. (9) Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(6). (10) È stato consultato il comitato del programma statistico istituito in virtù della decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio(7). (11) Il 2 dicembre 1987, a Londra, il Regno di Spagna e il Regno Unito hanno convenuto, con una dichiarazione congiunta dei ministri degli Affari esteri dei due paesi, accordi intesi a rafforzare la cooperazione sull'utilizzo dell'aeroporto di Gibilterra, accordi che devono ancora iniziare ad esercitare i loro effetti, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Obiettivo Gli Stati membri procedono all'elaborazione di statistiche sui trasporti di passeggeri, merci e posta per mezzo di servizi aerei commerciali nonché sui movimenti degli aeromobili civili a destinazione di o in provenienza da aeroporti comunitari, ad esclusione dei voli effettuati da aeromobili per motivi di Stato. Articolo 2 Gibilterra 1. L'applicazione del presente regolamento all'aeroporto di Gibilterra non pregiudica le rispettive posizioni giuridiche del Regno di Spagna e del Regno Unito per quanto riguarda la controversia relativa alla sovranità sul territorio in cui è situato tale aeroporto. 2. L'applicazione del presente regolamento all'aeroporto di Gibilterra resta sospesa fino alla data in cui entrerà in vigore la regolamentazione contenuta nella dichiarazione congiunta dei ministri degli esteri del Regno di Spagna e del Regno Unito del 2 dicembre 1987. I governi del Regno di Spagna e del Regno Unito informano il Consiglio in merito a tale data. Articolo 3 Caratteristiche della raccolta di dati 1. Ogni Stato membro raccoglie dati statistici relativi alle seguenti variabili: a) passeggeri b) merci e posta c) tappe di volo d) posti a sedere disponibili per i passeggeri e) movimenti di aeromobili. Le variabili statistiche per ogni settore, le nomenclature per la loro classificazione, la frequenza di rilevazione e le definizioni figurano negli allegati I e II. 2. Ogni Stato membro raccoglie tutti i dati di cui all'allegato I per tutti gli aeroporti comunitari nel suo territorio con un traffico superiore a 150000 unità di passeggeri all'anno. La Commissione elabora un elenco degli aeroporti comunitari di cui al primo comma e, se del caso, lo aggiorna in conformità della procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2. 3. Per gli aeroporti - esclusi quelli che registrano unicamente un traffico commerciale occasionale - che non rientrano nel disposto del paragrafo 2, gli Stati membri trasmettono solo una statistica annuale sui dati specificati nella tabella C1 dell'allegato I. 4. Fatto salvo il disposto dei paragrafi 2 e 3, per quanto riguarda gli aeroporti: a) con meno di 1500000 unità di passeggeri all'anno, per i quali non è prevista la raccolta di dati corrispondenti a quelli specificati nell'allegato I alla data di entrata in vigore del regolamento; b) e per i quali appare assai difficile creare un nuovo sistema di raccolta dei dati, uno Stato membro può, nell'arco di un periodo limitato non superiore a tre anni a decorrere dal 1o gennaio 2003, trasmettere dati meno completi dei dati di cui all'allegato I secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2. 5. Fatto salvo il paragrafo 2, per quanto riguarda gli aeroporti: a) per i quali non è prevista la raccolta di dati corrispondenti a quelli indicati nella tabella B1 dell'allegato I al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento; b) e per i quali appare assai difficile creare un nuovo sistema di raccolta di dati, uno Stato membro può, fino al 31 dicembre 2003, trasmettere unicamente i dati esistenti, secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2. Articolo 4 Raccolta dei dati 1. Per ridurre al minimo l'onere dei dichiaranti, la raccolta dei dati si basa, nei limiti del possibile, sulle fonti disponibili. 2. I dichiaranti cui gli Stati membri hanno chiesto di fornire le informazioni sono obbligati a fornire informazioni veritiere ed esaurienti entro i limiti di tempo fissati. Articolo 5 Precisione delle statistiche La raccolta dei dati si basa su rilevazioni esaurienti, a meno che altre norme di precisione siano stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 11, paragrafo 2. Articolo 6 Elaborazione dei dati Per l'elaborazione dei dati gli Stati membri utilizzano metodologie atte a garantire che i dati raccolti ai sensi dell'articolo 3 siano conformi alle norme di precisione di cui all'articolo 5. Articolo 7 Trasmissione dei risultati 1. Gli Stati membri trasmettono all'Istituto statistico delle Comunità europee i risultati dell'elaborazione dei dati di cui all'articolo 6, nonché i dati dichiarati riservati dagli Stati membri in base alla legislazione o prassi nazionale relativa al segreto statistico, conformemente al regolamento (CE) n. 322/97. 2. I risultati sono trasmessi secondo i file di dati figuranti nell'allegato I. I file e il supporto da utilizzare per la trasmissione sono specificati dalla Commissione in conformità della procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2. 3. Il primo periodo di rilevazione inizia il 1o gennaio 2003. La trasmissione è effettuata quanto prima e comunque entro e non oltre sei mesi a decorrere dalla fine del periodo di rilevazione. Articolo 8 Diffusione 1. Le modalità di pubblicazione o diffusione dei risultati statistici da parte della Commissione sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 11, paragrafo 2. 2. La Commissione diffonde agli Stati membri risultati statistici adeguati con frequenze analoghe a quelle previste per la trasmissione dei risultati. Articolo 9 Relazioni 1. Su richiesta della Commissione gli Stati membri comunicano tutte le informazioni relative ai metodi utilizzati per la raccolta dei dati. Gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione, se del caso, qualsiasi modifica sostanziale dei metodi di raccolta utilizzati. 2. Trascorso un periodo di tre anni in cui i dati sono stati raccolti, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle esperienze acquisite nell'applicazione del presente regolamento, in particolare nell'applicazione degli articoli 7 e 8. Articolo 10 Modalità di attuazione Le modalità di attuazione del presente regolamento, incluse le misure di adeguamento a sviluppi economici e tecnici, in particolare: - adeguamento delle specifiche contenute negli allegati del presente regolamento, - adeguamento delle caratteristiche della raccolta dei dati (articolo 3), - elenco degli aeroporti comunitari di cui all'articolo 3, paragrafo 2, - precisione delle statistiche (articolo 5), - descrizione dei file di dati, dei codici e del supporto da utilizzare per la trasmissione dei risultati alla Commissione (articolo 7), - diffusione dei risultati statistici (articolo 8), sono fissati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2. Articolo 11 Comitato 1. La Commissione è assistita dal Comitato del programma statistico istituito dall'articolo 1 della decisione 89/382/CEE, Euratom. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno. Articolo 12 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 27 febbraio 2003. Per il Parlamento europeo Il Presidente P. Cox Per il Consiglio Il Presidente M. Chrisochoïdis (1) GU C 325 del 6.12.1995, pag. 11. (2) GU C 39 del 12.2.1996, pag. 25. (3) Parere del Parlamento europeo del 29 febbraio 1996 (GU C 78 del 18.3.1996, pag. 28), confermato il 16 settembre 1999 (GU C 54 del 25.2.2000, pag. 79), posizione comune del Consiglio del 30 settembre 2002 (GU C 275 E del 12.11.2002, pag. 33) e decisione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). (4) GU L 42 del 16.2.1999, pag. 1. (5) GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. (6) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (7) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47. ALLEGATO I STRUTTURA DELLA REGISTRAZIONE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI A EUROSTAT A. BASE DI DATI TAPPE DI VOLO (COME MINIMO DATI TRIMESTRALI) I dati "tappe di volo" si riferiscono unicamente a servizi aerei commerciali. Formato di registrazione del file di dati >SPAZIO PER TABELLA> B. BASE DI DATI ORIGINE/DESTINAZIONE DEL VOLO (COME MINIMO DATI TRIMESTRALI) I dati "origine/destinazione del volo" si riferiscono unicamente a servizi aerei commerciali. Formato di registrazione del file di dati >SPAZIO PER TABELLA> C. BASE DI DATI AEROPORTI (COME MINIMO DATI ANNUALI) I "dati aeroporti" si riferiscono unicamente ai servizi aerei commerciali, con l'eccezione dei "movimenti complessivi di aeromobili" che si riferiscono a tutti i movimenti di aeromobili. Formato di registrazione del file di dati >SPAZIO PER TABELLA> CODICI 1. Paese dichiarante Il sistema di codifica da utilizzare si basa sull'indice ICAO di lettere di nazionalità per gli indicatori di localizzazione: Belgio EB Danimarca EK Francia LF Germania ED Grecia LG Irlanda EI Italia LI Lussemburgo EL Paesi Bassi EH Portogallo LP Spagna LE Regno Unito EG Austria LO Finlandia EF Svezia ES 2. Periodo di riferimento 45 anno 21 gennaio-marzo (primo trimestre) 22 aprile-giugno (secondo trimestre) 23 luglio-settembre (terzo trimestre) 24 ottobre-dicembre (quarto trimestre) 01 ...... 12 gennaio - dicembre (mese) 3. Aeroporti Gli aeroporti sono codificati secondo i codici a 4 lettere ICAO figuranti nel documento ICAO 7910. 4. Informazioni sul vettore aereo Informazioni sui vettori aerei. I codici di questa variabile sono decisi in conformità alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2. 5. Tipi di aeromobili I tipi di aeromobili sono codificati secondo i codici aeromobili ICAO figuranti nel documento ICAO 8643. ALLEGATO II DEFINIZIONI Aeroporto comunitario Qualsiasi area in uno Stato membro soggetta alle disposizioni del trattato e aperta ad operazioni di trasporto aereo commerciale. Servizi aerei commerciali Un volo o una serie di voli per il trasporto aereo effettuato/i a titolo oneroso da un aeromobile civile a destinazione di/in provenienza da aeroporti comunitari. I servizi possono essere di linea o non di linea. Servizi di linea Servizi che presentano tutte le seguenti caratteristiche: 1) i voli sono effettuati, a titolo oneroso, da aeromobili adibiti al trasporto di passeggeri, di merci e/o di posta, in modo tale che, su ogni volo, siano messi a disposizione del pubblico dei posti destinati ad essere acquistati individualmente (direttamente dal vettore aereo o tramite i suoi agenti autorizzati); 2) i voli sono effettuati in modo da assicurare il collegamento tra i medesimi due o più aeroporti: a) in base a un orario pubblicato; oppure b) con regolarità o frequenza tali da costituire una serie sistematica evidente. Servizi non di linea Servizi effettuati a titolo oneroso diversi da quelli figuranti nei servizi di linea. Sono inclusi i servizi di aerotaxi. Servizi passeggeri Tutti i voli che trasportano uno o più passeggeri paganti e tutti i voli elencati negli orari pubblicati come voli che prestano servizi passeggeri. Servizi merci e posta Servizi relativi a voli di linea o non di linea effettuati da aeromobili che trasportano carichi diversi dai passeggeri, cioè merci e posta. Voli effettuati da aeromobili per motivi di Stato Tutti i voli effettuati nel quadro di servizi militari, di dogana, di polizia, di protocollo o estinzione di incendi. Unità passeggero Per quanto riguarda l'elaborazione dell'elenco di aeroporti comunitari di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e per il periodo transitorio di cui all'articolo 3, paragrafo 4, un'unità passeggero equivale, ad un passeggero o a 90 chilogrammi di merci e posta. Vettore aereo Un'impresa di trasporti aerei con una licenza d'esercizio valida. Nel caso in cui alcuni vettori aerei partecipino ad una joint-venture o ad altri accordi contrattuali che richiedano a due o più di essi di assumersi la responsabilità distinta dell'offerta e della vendita dei prodotti di trasporto aereo su un volo o su una combinazione di voli, va indicato il vettore aereo che effettua effettivamente il volo. Tappa di volo Una tappa di volo è l'attività di un aeromobile dal decollo fino all'atterraggio successivo. Ai fini della classificazione di una tappa di volo non viene tenuto conto degli scali tecnici. La classificazione del traffico, a prescindere dalla sua natura (passeggeri, merci, posta), deve essere identica alla classificazione della tappa di volo eseguita dall'aeromobile. Voli Il numero di voli eseguiti tra ogni coppia di aeroporti durante una tappa di volo. Passeggeri a bordo Tutti i passeggeri il cui viaggio inizia o termina nell'aeroporto dichiarante, inclusi i passeggeri in attesa di coincidenza e i passeggeri in transito diretto. Passeggeri in transito diretto Passeggeri che continuano il loro viaggio con un volo avente lo stesso numero di quello sul quale sono arrivati. Merci e posta a bordo Qualsiasi bene trasportato su un aeromobile, tranne provviste e bagagli; sono inclusi i colli espresso e le valigie diplomatiche, ma non i bagagli dei passeggeri. Posti passeggeri disponibili Il numero complessivo di posti passeggeri disponibili per la vendita tra ogni coppia di aeroporti durante una tappa di volo (sono esclusi i posti non effettivamente disponibili per il trasporto di passeggeri a motivo dei limiti massimi di peso lordo). In mancanza di informazioni disponibili circa la conformazione esatta dei posti a sedere dell'aeromobile, vanno forniti dati stimati. Traffico di origine e destinazione del volo Traffico su un dato volo con lo stesso numero di volo suddiviso per coppie di aeroporti in base al punto di imbarco e al punto di sbarco del volo in questione. Ove non si conosca l'aeroporto di imbarco di passeggeri e merci, si dovrebbe considerare come punto di imbarco l'origine del volo; allo stesso modo, ove non si conosca l'aeroporto di sbarco, si dovrebbe considerare come punto di sbarco la destinazione del volo. Passeggeri trasportati Sono inclusi tutti i passeggeri il cui viaggio inizia o termina nell'aeroporto dichiarante. Sono esclusi i passeggeri in transito diretto. Merci e posta imbarcate/sbarcate Qualsiasi bene imbarcato su/sbarcato da un aeromobile, tranne provviste e bagagli. Sono inclusi i colli espressi e le valigie diplomatiche, ma non i bagagli dei passeggeri. Movimenti complessivi di aeromobili Tutti i decolli e gli atterraggi effettuati da aeromobili non militari. Sono inclusi i voli per lavori aerei, cioè prestazioni specializzate dell'aviazione commerciale fornite da aeromobili impiegati per lo più nell'agricoltura, nell'edilizia, nella fotografia e nel rilevamento, nonché per l'addestramento di piloti, voli privati d'affari e per tutti gli altri voli non commerciali. Movimenti complessivi di aeromobili su servizi aerei commerciali Tutti i decolli e gli atterraggi effettuati, a titolo oneroso, da aeromobili civili.