32003R0409

Regolamento (CE) n. 409/2003 della Commissione, del 5 marzo 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2879/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2702/1999 del Consiglio relativo ad azioni d'informazione di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi

Gazzetta ufficiale n. L 062 del 06/03/2003 pag. 0014 - 0015


Regolamento (CE) n. 409/2003 della Commissione

del 5 marzo 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 2879/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2702/1999 del Consiglio relativo ad azioni d'informazione di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2702/1999 del Consiglio, del 14 dicembre 1999(1), relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi, in particolare gli articoli 5 e 11,

considerando quanto segue:

(1) Ai fini della realizzazione delle azioni comprese nei programmi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2702/1999, gli Stati membri, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2879/2000 della Commissione(2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1854/2002(3), comunicano alla Commissione i programmi e gli organismi di esecuzione entro il 30 aprile di ogni anno.

(2) Considerata la scarsa utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili previste dalle misure di sostegno alle azioni d'informazione e di promozione nei periodi di applicazione precedenti, occorre concedere agli organismi di cui trattasi la possibilità di presentare nuovi programmi d'azione due volte all'anno.

(3) È necessario rivedere l'elenco dei mercati interessati per tener conto del prossimo allargamento dell'Unione. A motivo della data fissata per l'adozione dei programmi nel 2003 occorre in particolare eliminare da detto elenco i paesi la cui adesione è prevista per l'anno successivo.

(4) È necessario rivedere l'elenco dei prodotti che possono beneficiare di azioni promozionali nei paesi terzi estendendolo al lino tessile, le cui azioni di promozione intraprese in passato sono state oggetto di una valutazione favorevole.

(5) Occorre di conseguenza modificare il regolamento (CE) n. 2879/2000.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere emesso nella riunione congiunta dei comitati di gestione per la promozione dei prodotti agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2879/2000 è modificato come segue.

1) L'articolo 9 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, il testo della prima frase è sostituito dal seguente:"Gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione, entro il 15 giugno e il 15 dicembre, l'elenco provvisorio dei programmi e degli organismi di esecuzione da essi selezionati nonché una copia di tali programmi."

b) al paragrafo 3, primo comma, i termini "il 30 settembre" sono sostituiti dai termini "il 15 settembre e il 28 febbraio".

2) L'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 327 del 21.12.1999, pag. 7.

(2) GU L 333 del 29.12.2000, pag. 63.

(3) GU L 280 del 18.10.2002, pag. 7.

ALLEGATO

"ALLEGATO

Elenco dei mercati di paesi terzi nei quali possono essere realizzate le azioni promozionali

- Svizzera

- Norvegia

- Romania

- Bulgaria

- Russia

- Giappone

- Cina

- Corea del Sud

- Sudest asiatico

- India

- Vicino e Medio Oriente

- Africa settentrionale

- Sudafrica (Repubblica)

- America settentrionale

- America latina

- Australia e Nuova Zelanda

Elenco dei prodotti che possono beneficiare di azioni promozionali nei paesi terzi

- Carni bovine e suine fresche, refrigerate o congelate, prodotti trasformati o preparazioni a base di carni

- Carni di pollame di qualità

- Formaggi e iogurt

- Olio d'oliva e olive da tavola

- VQPRD, vini da tavola con indicazione geografica

- Bevande spiritose con indicazione geografica o tradizionale riservata

- Ortofrutticoli freschi e trasformati

- Prodotti trasformati a base di cereali e riso

- Lino tessile"