Regolamento (CE) n. 398/2003 della Commissione, del 3 marzo 2003, relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare
Gazzetta ufficiale n. L 059 del 04/03/2003 pag. 0008 - 0012
Regolamento (CE) n. 398/2003 della Commissione del 3 marzo 2003 relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare(1), modificato dal regolamento (CE) n. 1726/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio(2), in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), considerando quanto segue: (1) Il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di un aiuto comunitario, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob. (2) In seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato cereali ad una serie di beneficiari. (3) Occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario(3). È necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, per determinare le spese che ne derivano, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di cereali, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato. Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2003. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1. (2) GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 10. (3) GU L 346 del 17.12.1997, pag. 23. ALLEGATO LOTTO A 1. Azione n.: 85/02 2. Beneficiario(2): Eritrea 3. Rappresentante del beneficiario: Eritrean Relief and Refugees Commission, Asmara, Eritrea. Mr Ibrahim Said, Director-General of Relief and Logistics; tel. (291-1) 18 22 22; fax 18 29 70 4. Paese di destinazione: Eritrea 5. Prodotto da mobilitare: frumento tenero 6. Quantitativo totale (t nette): 23750 7. Numero dei lotti: 1 in 4 partite (A1: 11825 tonnellate; A2: 6405 tonnellate; A3: 3056 tonnellate; A4: 2464 tonnellate) 8. Caratteristiche e qualità del prodotto(3)(5): GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 [A.1] 9. Condizionamento(7): GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [1.0 A 1.c, 2.c e B.3] 10. Etichettatura o marcatura(6): GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [II.A.3] - Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese - Diciture complementari: - 11. Modo di mobilitazione del prodotto: mercato della Comunità 12. Stadio di consegna previsto(8): reso destinazione 13. Stadio di consegna alternativo: reso porto d'imbarco - fob stivato 14. a) Porto d'imbarco: - b) Indirizzo di carico: -: 15. Porto di sbarco: - 16. Luogo di destinazione: ERREC warehouse: Keren (A1); Massawa (A2); Asmara (A3); Assab (A4) - porto o magazzino di transito: Massawa (A1 + A3) - via di trasporto terrestre: - 17. Periodo o data ultima per la consegna alla stadio previsto: - 1o termine: 1.6.2003 - 2o termine: 15.6.2003 18. Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo: - 1o termine: 1-13.4.2003 - 2o termine: 14-27.4.2003 19. Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles): - 1o termine: 18.3.2003 - 2o termine: 1.4.2003 20. Importo della garanzia d'offerta: 5 EUR/t 21. Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta(1): M. Vestergaard, Commission européenne, Bureau: L 130 7/46, B - 1049 Bruxelles; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04 22. Restituzione all'esportazione(4): restituzione applicabile il 26.2.2003, fissata dal regolamento (CE) n. 187/2003 della Commissione (GU L 27 dell'1.2.2003, pag. 12) LOTTO B 1. Azione n.: 67/02 2. Beneficiario(2): Etiopia 3. Rappresentante del beneficiario: Emergency Food Security Reserve, Addis Ababa Contact: Ato Sirak Hailu, tel. (251-1) 51 71 62, fax 51 83 63 4. Paese di destinazione: Etiopia 5. Prodotto da mobilitare: frumento tenero 6. Quantitativo totale (t nette): 30000 7. Numero dei lotti: 1 8. Caratteristiche e qualità del prodotto(3)(5): GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 [A.1] 9. Condizionamento(7): GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [1.0 A 1.c, 2.c e B.3] 10. Etichettatura o marcatura(6): GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [II.A.3] - Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese - Diciture complementari: - 11. Modo di mobilitazione del prodotto: mercato della Comunità 12. Stadio di consegna previsto(8): reso destinazione 13. Stadio di consegna alternativo: reso porto d'imbarco - fob stivato 14. a) Porto d'imbarco: - b) Indirizzo di carico: -: 15. Porto di sbarco: - 16. Luogo di destinazione: EFSR warehouse in Nazareth - porto o magazzino di transito: Djibouti - via di trasporto terrestre: - 17. Periodo o data ultima per la consegna alla stadio previsto: - 1o termine: 1.6.2003 - 2o termine: 15.6.2003 18. Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo: - 1o termine: 1-13.4.2003 - 2o termine: 14-27.4.2003 19. Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles): - 1o termine: 18.3.2003 - 2o termine: 1.4.2003 20. Importo della garanzia d'offerta: 5 EUR/t 21. Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta(1): M. Vestergaard, Commission européenne, Bureau: L 130 7/46, B - 1049 Bruxelles; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04 22. Restituzione all'esportazione(4): restituzione applicabile il 26.2.2003, fissata dal regolamento (CE) n. 187/2003 della Commissione (GU L 27 dell'1.2.2003, pag. 12) LOTTO C 1. Azione n.: 68/02 2. Beneficiario(2): Etiopia 3. Rappresentante del beneficiario: Emergency Food Security Reserve, Addis Ababa Contact: Ato Sirak Hailu, tel. (251-1) 51 71 62, fax 51 83 63 4. Paese di destinazione: Etiopia 5. Prodotto da mobilitare: frumento tenero 6. Quantitativo totale (t nette): 25000 7. Numero dei lotti: 1 8. Caratteristiche e qualità del prodotto(3)(5): GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 [A.1] 9. Condizionamento(7): GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [1.0 A 1.c, 2.c e B.3] 10. Etichettatura o marcatura(6): GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [II.A.3] - Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese - Diciture complementari: - 11. Modo di mobilitazione del prodotto: mercato della Comunità 12. Stadio di consegna previsto(8): reso destinazione 13. Stadio di consegna alternativo: reso porto d'imbarco - fob stivato 14. a) Porto d'imbarco: - b) Indirizzo di carico: -: 15. Porto di sbarco: - 16. Luogo di destinazione: EFSR warehouse in Dire Dawa - porto o magazzino di transito: Berbera - via di trasporto terrestre: - 17. Periodo o data ultima per la consegna alla stadio previsto: - 1o termine: 1.6.2003 - 2o termine: 15.6.2003 18. Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo: - 1o termine: 1-13.4.2003 - 2o termine: 14-27.4.2003 19. Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles): - 1o termine: 18.3.2003 - 2o termine: 1.4.2003 20. Importo della garanzia d'offerta: 5 EUR/t 21. Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta(1): M. Vestergaard, Commission européenne, Bureau: L 130 7/46, B - 1049 Bruxelles; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04 22. Restituzione all'esportazione(4): restituzione applicabile il 26.2.2003, fissata dal regolamento (CE) n. 187/2003 della Commissione (GU L 27 dell'1.2.2003, pag. 12) Per dare modo alla Commissione di aggiudicare l'appalto di forniture è indispensabile trasmettere certe informazioni relative all'offerente (in particolare il numero di conto da accreditare). Queste informazioni sono contenute in un modulo disponibile sul sito Internet: http://europa.eu.int/comm/ budget/execution/ftiers_fr.htm Qualora non vengano inviate tali informazioni, l'offerente designato fornitore non potrà invocare il termine di comunicazione di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2519/97. Tutti gli offerenti sono pertanto invitati ad allegare alla propria offerta il suddetto modulo, completato con le informazioni richieste. Note (1) Informazioni complementari: Torben Vestergaard [tel. (32-2) 299 30 50; fax (32-2) 296 20 05]. (2) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari. (3) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131. (4) Il regolamento (CE) n. 2298/2001 della Commissione (GU L 308 del 27.11.2001, pag. 16), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 22 del presente allegato. (5) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna il documento seguente: - certificato fitosanitario. (6) In deroga al disposto della GU C 114 del 29 aprile 1991, il testo del punto II.A.3.c) o II.B.3.c) è sostituito dal seguente: "la dicitura 'Comunità europea'". (7) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola. (8) Oltre ad essere conformi alle disposizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2519/97, le navi noleggiate non devono figurare in nessuno dei quattro elenchi trimestrali più recenti delle navi fermate, pubblicato dal protocollo d'intesa sul controllo da parte dello Stato di approdo [direttiva 95/21/CE del Consiglio (GU L 157 del 7.7.1995, pag. 1)].