Regolamento (CE) n. 355/2003 del Consiglio, del 20 febbraio 2003, sull'autorizzazione dell'additivo avilamicina nell'alimentazione degli animali (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 053 del 28/02/2003 pag. 0001 - 0003
Regolamento (CE) n. 355/2003 del Consiglio del 20 febbraio 2003 sull'autorizzazione dell'additivo avilamicina nell'alimentazione degli animali (Testo rilevante ai fini del SEE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali(1), in particolare l'articolo 9, considerando quanto segue: (1) L'articolo 2(aaa) della direttiva 70/524/CEE richiede che l'autorizzazione degli antibiotici sia collegata alla persona responsabile della loro immissione in circolazione. (2) L'articolo 9 della suddetta direttiva dispone che una sostanza collegata alla persona responsabile della sua immissione in circolazione possa essere autorizzata per un periodo di dieci anni se risultano soddisfatte tutte le condizioni stabilite dall'articolo 3, lettera a), di detta direttiva. (3) La valutazione del fascicolo presentato riguardo al preparato antibiotico di cui all'allegato del presente regolamento mostra che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, lettera a), della citata direttiva e che il prodotto può essere quindi inserito nel capitolo I dell'elenco degli additivi autorizzati nei mangimi per animali a norma dell'articolo 9t, lettera b) della summenzionata direttiva. L'elenco contiene gli additivi autorizzati per un periodo di dieci anni. (4) La comunicazione della Commissione del luglio 2001 relativa a una strategia comunitaria contro la resistenza antimicrobica stabilisce gli elementi di una politica efficace contro la resistenza antimicrobica. Uno di questi elementi è il divieto di utilizzazione di antibiotici nell'alimentazione degli animali come stimolatori della crescita a decorrere dal 1o gennaio 2006. (5) La Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli additivi nell'alimentazione degli animali che prevede l'abolizione graduale dell'utilizzazione degli antibiotici per la stimolazione della crescita. In prima lettura della proposta il Parlamento europeo ha approvato tale abolizione graduale. Nel dicembre 2002 il Consiglio ha raggiunto un accordo politico in vista dell'adozione di una posizione comune che prevede che entro il 1o gennaio 2006 si ponga fine all'utilizzazione degli antibiotici per la stimolazione della crescita. La durata dell'autorizzazione prevista dal presente regolamento sarà probabilmente ridotta in modo sostanziale in seguito all'adozione del nuovo regolamento relativo all'utilizzazione degli additivi nell'alimentazione degli animali. (6) In assenza di un parere favorevole del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, la Commissione non è stata in grado di adottare le disposizioni previste secondo la procedura di cui dall'articolo 23 della summenzionata direttiva, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'additivo avilamicina appartenente al gruppo "Antibiotici" contenuti nell'allegato è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale, alle condizioni specificate nell'allegato. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 20 febbraio 2003. Per il Consiglio Il Presidente G. Drys (1) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1756/2002 del Consiglio (GU L 265 del 3.10.2002, pag. 1). ALLEGATO >SPAZIO PER TABELLA>