Regolamento (CE) n. 352/2003 della Commissione, del 26 febbraio 2003, relativo alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione per il riso e le rotture di riso
Gazzetta ufficiale n. L 052 del 27/02/2003 pag. 0003 - 0003
Regolamento (CE) n. 352/2003 della Commissione del 26 febbraio 2003 relativo alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione per il riso e le rotture di riso LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione(2), visto il regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2305/2002(4), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, secondo comma, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95, ove si faccia espresso riferimento a tale paragrafo in sede di fissazione di una restituzione all'esportazione, i titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione vengono rilasciati entro il terzo giorno lavorativo dal giorno di presentazione della domanda. A norma dello stesso articolo, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione quantitativa, qualora le domande di titoli di esportazione superino i quantitativi che è possibile impegnare. Il regolamento (CE) n. 276/2003 della Commissione(5) ha fissato a 1000 tonnellate il quantitativo che può beneficiare di restituzioni nel quadro della procedura prevista dal succitato paragrafo per la destinazione R01 definita nell'allegato al suddetto regolamento. (2) Per la destinazione R01 i quantitativi chiesti il 25 febbraio 2003 superano il quantitativo disponibile. È quindi necessario fissare una percentuale unica di riduzione per le domande di titolo di esportazione presentate il 25 febbraio 2003. (3) Data la finalità delle disposizioni in esame, è necessario che essi acquistino efficacia fin dal momento della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per la destinazione R01 definita nell'allegato del regolamento (CE) n. 276/2003, le domande di titoli di esportazione di riso e rotture di riso comportanti fissazione anticipata della restituzione, presentate nel quadro del suddetto regolamento il 25 febbraio 2003, sono accolte per i quantitativi ivi indicati previa applicazione del coefficiente di riduzione del 96,12 %. Articolo 2 Per la destinazione R01 definita nell'allegato del regolamento (CE) n. 276/2003, per le domande di titolo di esportazione di riso e di rotture di riso presentate a partire dal 26 febbraio 2003, non sono rilasciati titoli di esportazione nel quadro del suddetto regolamento. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il 27 febbraio 2003. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2003. Per la Commissione J. M. Silva Rodríguez Direttore generale dell'Agricoltura (1) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. (2) GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27. (3) GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2. (4) GU L 348 del 21.12.2002, pag. 92. (5) GU L 41 del 14.2.2003, pag. 21.