32003R0346

Regolamento (CE) n. 346/2003 della Commissione, del 24 febbraio 2003, relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di riso detenuto dall'organismo d'intervento francese da utilizzare per l'alimentazione degli animali

Gazzetta ufficiale n. L 050 del 25/02/2003 pag. 0015 - 0019


Regolamento (CE) n. 346/2003 della Commissione

del 24 febbraio 2003

relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di riso detenuto dall'organismo d'intervento francese da utilizzare per l'alimentazione degli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002(2), in particolare l'articolo 8, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 75/91 della Commissione, dell'11 gennaio 1991, che stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita del risone da parte degli enti d'intervento(3), prevede segnatamente che la vendita del riso detenuto dagli enti d'intervento dev'essere effettuata mediante aggiudicazione e a condizioni di prezzo tali da evitare turbative del mercato.

(2) La Francia dispone di scorte d'intervento di risone dei raccolti precedenti il 1999, la cui qualità rischia di deteriorarsi in caso di magazzinaggio prolungato.

(3) Nella situazione attuale della produzione e tenuto conto delle concessioni per l'importazione di riso accordate nel quadro degli accordi internazionali, lo smaltimento di tale riso sui mercati tradizionali all'interno della Comunità provocherebbe inevitabilmente il conferimento all'intervento di un quantitativo equivalente e ciò va evitato.

(4) Il riso in causa può essere smaltito, a determinate condizioni, nel settore dell'alimentazione animale.

(5) Al fine di assicurare il rispetto di tale utilizzazione, è opportuno prevedere controlli particolari ed esigere dall'aggiudicatario la costituzione di una cauzione, di cui occorre stabilire le condizioni per lo svincolo.

(6) Gli impegni che gli offerenti si assumono vanno considerati esigenze principali ai sensi del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1932/1999(5).

(7) Il regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione(6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96(7), stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione dei prodotti provenienti dall'intervento. È inoltre opportuno prevedere procedure per la tracciabilità dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali.

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento francese procede alla vendita, mediante gara permanente sul mercato interno della Comunità, del quantitativo di riso di cui all'allegato I del raccolto 1998 da esso detenuto, che sarà impiegato nelle preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali (codice NC 2309 ).

Articolo 2

1. La vendita di cui all'articolo 1 è disciplinata dal regolamento (CEE) n. 75/91.

Tuttavia, in deroga all'articolo 5 di detto regolamento:

a) le offerte sono determinate con riferimento alla qualità effettiva della partita oggetto dell'offerta;

b) il prezzo minimo di vendita è fissato a un livello tale da non perturbare il mercato dei cereali sul mercato interno della Comunità.

2. Gli offerenti si assumono i seguenti impegni:

a) se l'offerente è un produttore di mangimi:

- utilizzare negli alimenti per animali, entro un termine massimo di tre mesi a decorrere dalla data dell'aggiudicazione, il riso per il quale è dichiarato aggiudicatario, salvo caso di forza maggiore,

- procedere immediatamente e sotto il controllo delle autorità competenti, in un luogo stabilito d'accordo con dette autorità, ai trattamenti previsti all'allegato II o all'allegato III, intesi ad assicurare il controllo dell'utilizzazione del riso e la tracciabilità dei prodotti;

b) se l'offerente è un risificio:

- applicare al riso per il quale è dichiarato aggiudicatario, entro un termine di due mesi dalla data dell'aggiudicazione, i trattamenti previsti all'allegato III,

- salvo caso di forza maggiore, fare incorporare tale prodotto nei mangimi entro un termine di quattro mesi dalla data di aggiudicazione;

c) farsi carico dei costi di trasformazione dei prodotti e dei relativi trattamenti;

d) tenere una contabilità "di magazzino" che consenta di verificare il rispetto degli impegni da essi assunti.

Articolo 3

1. L'organismo d'intervento francese pubblica un bando di gara almeno otto giorni prima che scada il primo termine di presentazione delle offerte. Il bando, con tutte le eventuali modifiche, è trasmesso alla Commissione prima di essere pubblicato.

2. Il bando di gara reca:

a) le clausole e le condizioni di vendita complementari e compatibili con il presente regolamento;

b) le località di magazzinaggio, nonché il nome e l'indirizzo dell'immagazzinatore;

c) l'identificazione delle autorità competenti responsabili del controllo dell'operazione;

d) le principali caratteristiche fisiche e tecniche delle diverse partite constatate al momento dell'acquisto da parte dell'organismo d'intervento o in occasione dei controlli eseguiti successivamente.

3. L'organismo d'intervento francese adotta tutte le disposizioni necessarie per consentire agli interessati di valutare, prima della presentazione delle offerte, la qualità del riso posto in vendita.

Articolo 4

1. Le offerte sono valide unicamente se corredate:

a) della prova che l'offerente ha costituito una cauzione di 15 EUR/t;

b) della prova che l'offerente è produttore di mangimi o risificio;

c) dell'impegno scritto dell'offerente a costituire una cauzione di importo pari alla differenza tra il prezzo d'intervento del risone applicabile il giorno dell'offerta e maggiorato di 15 EUR e il prezzo offerto per tonnellata di riso, entro un termine di due giorni lavorativi dal giorno in cui è stata ricevuta la dichiarazione di attribuzione della gara.

2. Le offerte presentate non possono essere modificate né ritirate.

Articolo 5

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 5 marzo 2003, alle ore 12 (ora di Bruxelles).

2. Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni mercoledì alle ore 12 (ora di Bruxelles), ad eccezione dei mercoledì 16 aprile e 30 aprile 2003.

3. Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 21 maggio 2003 alle ore 12 (ora di Bruxelles).

Le offerte devono essere depositate presso l'organismo d'intervento francese: Office National Interprofessionnel des Céréales (ONIC) Service Intervention 21, Av. Bosquet F - 75341 Paris Cedex 07 Tel. (33-0) 144 18 21 87 Fax (33-0) 144 18 20 80.

Articolo 6

Entro le ore 10 (ora di Bruxelles) del giovedì successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'organismo d'intervento francese comunica alla Commissione le offerte ricevute. Esse devono essere trasmesse conformemente al modulo riprodotto nell'allegato IV e secondo le modalità indicate nell'allegato V. Le informazioni concernenti le offerte non ammesse sono comunicate separatamente, indicando i motivi del rifiuto.

Articolo 7

La Commissione stabilisce il prezzo minimo di vendita o decide di non dar seguito alle offerte ricevute. Essa decide conformemente alla procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95.

Articolo 8

L'organismo d'intervento informa immediatamente tutti gli offerenti dell'esito della gara.

Nei tre giorni lavorativi che seguono l'informazione di cui al primo comma, esso trasmette altresì agli aggiudicatari una dichiarazione di aggiudicazione, mediante lettera raccomandata o telecomunicazione scritta.

Articolo 9

L'aggiudicatario effettua il pagamento prima del ritiro del riso, ma entro un mese dalla data d'invio della dichiarazione di cui all'articolo 8, secondo comma. I rischi e le spese di magazzinaggio per il riso non ritirato entro il termine di pagamento sono a carico dell'aggiudicatario.

Dopo la scadenza del termine suddetto, il riso aggiudicato e non ritirato si considera uscito dall'ammasso a tutti gli effetti.

Se l'aggiudicatario non effettua il pagamento entro il termine di cui al primo comma, l'organismo d'intervento rescinde il contratto, se del caso, per i quantitativi non pagati.

Articolo 10

1. La cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), è svincolata in relazione ai quantitativi per i quali:

a) l'offerta non è stata presa in considerazione;

b) il pagamento del prezzo di vendita è stato effettuato entro il termine stabilito ed è stata costituita la cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c);

c) tuttavia, la cauzione è interamente svincolata:

- se viene fornita la prova del trattamento previsto nell'allegato II e viene incorporato almeno il 95 % delle piccole rotture e/o dei frammenti ottenuti,

- se viene fornita la prova del trattamento previsto nell'allegato III e se viene incorporato nei mangimi composti almeno il 95 % del riso lavorato.

2. La cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), è svincolata proporzionalmente ai quantitativi utilizzati soltanto se l'organismo d'intervento ha eseguito tutti i controlli necessari per verificare l'utilizzazione del prodotto nel rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento.

3. La prova dell'incorporazione del riso nei mangimi di cui al presente regolamento è fornita in conformità con le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3002/92.

Articolo 11

L'obbligo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85.

Articolo 12

Oltre alle diciture previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92, la casella 104 dell'esemplare di controllo T 5 deve recare una o più delle seguenti diciture:

- Destinados a la transformación [Reglamento (CE) n° 346/2003]

- Til forarbejdning (forordning (EF) nr. 346/2003)

- Zur Verarbeitung bestimmt (Verordnung (EG) Nr. 346/2003)

- Προορίζονται για μεταποίηση [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 346/2003]

- For processing (Regulation (EC) No 346/2003)

- Destinées à la transformation [règlement (CE) n° 346/2003]

- Destinate alla trasformazione [regolamento (CE) n. 346/2003]

- Bestemd om te worden verwerkt (Verordening (EG) nr. 346/2003)

- Para transformação [Regulamento (CE) n.o 346/2003]

- Tarkoitettu jalostukseen (Asetus (EY) N:o 346/2003)

- För bearbetning (förordning (EG) nr 346/2003)

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

(2) GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

(3) GU L 9 del 12.1.1991, pag. 15.

(4) GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.

(5) GU L 240 del 10.9.1999, pag. 11.

(6) GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17.

(7) GU L 104 del 27.4.1996, pag. 13.

ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

Trattamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino

Al momento della presa in consegna, il riso deve subire i seguenti trattamenti:

1) Il risone deve essere reso semigreggio e spezzato in modo da ottenere almeno il 77 %, espresso in peso di risone, di piccole rotture e/o di frammenti di riso semigreggio quali definiti nell'allegato al regolamento (CE) n. 3073/95.

2) Il prodotto ottenuto dopo la trasformazione (ad esclusione della lolla) deve essere contrassegnato tramite colorante "blu patentato V E131" o "verde acido brillante BS (verde lissamina) E 142" in modo da poter essere identificato.

ALLEGATO III

Trattamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino e lettera b), primo trattino

1. Il risone deve essere lavorato in modo da ottenere il 70 % almeno di riso lavorato, espresso in peso di risone.

Il riso lavorato ottenuto:

- contiene una percentuale di grani interi pari a quella constatata sul campione rappresentativo prelevato al momento della presa in consegna del riso aggiudicato,

- presenta le stesse caratteristiche e rappresenta la stessa varietà del riso aggiudicato.

2. Il prodotto ottenuto dopo la trasformazione deve essere contrassegnato tramite colorante "blu patentato V E131" o "verde acido brillante BS (verde lissamina) E 142" in modo da poter essere identificato.

ALLEGATO IV

Gara permanente per la vendita di circa 6646 tonnellate di riso detenute dall'organismo d'intervento francese da utilizzare per l'alimentazione degli animali

[Regolamento (CE) n. 346/2003]

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ALLEGATO V

>SPAZIO PER TABELLA>