32003R0317

Regolamento (CE) n. 317/2003 della Commissione, del 19 febbraio 2003, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2301/97 relativo all'iscrizione di talune denominazioni nell'albo delle attestazioni di specificità previsto dal regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari (Karjalanpiirakka)

Gazzetta ufficiale n. L 046 del 20/02/2003 pag. 0019 - 0019


Regolamento (CE) n. 317/2003 della Commissione

del 19 febbraio 2003

che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2301/97 relativo all'iscrizione di talune denominazioni nell'albo delle attestazioni di specificità previsto dal regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari (Karjalanpiirakka)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari(1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2082/92, la Finlandia ha trasmesso alla Commissione una domanda per registrare come attestazione di specificità la denominazione "Karjalanpiirakka".

(2) La dicitura "specialità tradizionale garantita" può applicarsi soltanto a denominazioni figuranti nell'albo.

(3) Nessuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 8 del summenzionato regolamento è stata trasmessa alla Commissione in seguito alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(2) della denominazione figurante nell'allegato del presente regolamento.

(4) Di conseguenza, la denominazione di cui all'allegato può essere iscritta nell'albo delle attestazioni di specificità ed essere pertanto tutelata sul piano comunitario quale specialità tradizionale garantita ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2082/92.

(5) L'allegato del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2301/97 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1285/2002(4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2301/97 è completato dalla denominazione figurante nell'allegato del presente regolamento, la quale è iscritta nell'albo delle attestazioni di specificità a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2082/92.

Tale denominazione è protetta ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del summenzionato regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 9.

(2) GU C 102 del 27.4.2002, pag. 14.

(3) GU L 319 del 21.11.1997, pag. 8.

(4) GU L 187 del 16.7.2002, pag. 21.

ALLEGATO

Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria

- Karjalanpiirakka