32003R0278

Regolamento (CE) n. 278/2003 del Consiglio, del 6 febbraio 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Polonia

Gazzetta ufficiale n. L 042 del 15/02/2003 pag. 0001 - 0017


Regolamento (CE) n. 278/2003 del Consiglio

del 6 febbraio 2003

che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Polonia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il protocollo n. 3 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, in seguito denominato "accordo europeo con la Polonia"(1), prevede concessioni tariffarie per taluni prodotti agricoli trasformati originari della Polonia. Il protocollo n. 3 è stato modificato dal protocollo di adeguamento(2) degli aspetti commerciali dell'accordo europeo con la Polonia.

(2) La procedura per l'adozione di una decisione che modifica il suddetto protocollo di adeguamento non è stata ultimata in tempo per consentirne l'entrata in vigore in data 1o gennaio 2003. È pertanto necessario prevedere l'applicazione delle concessioni autorizzate in tale protocollo a titolo autonomo a favore della Polonia a partire dal 1o febbraio 2003.

(3) È opportuno provvedere all'apertura dei nuovi contingenti annui quali previsti nell'allegato durante il periodo dal 1o febbraio al 31 dicembre 2003 e dal 1o gennaio al 31 dicembre degli anni successivi. Andrebbe inoltre precisato che le importazioni originarie della Polonia già effettuate dopo il 1o febbraio 2003 in applicazione dei contingenti tariffari previsti dal regolamento (CE) n. 2364/2002(3) devono essere considerati facenti parte dei nuovi contingenti tariffari. In proposito è opportuno rammentare che il rimborso, all'occorrenza, dei dazi applicati a tali importazioni realizzate dopo il 1o febbraio 2003 sarà effettuato ai sensi delle disposizioni degli articoli da 878 a 898 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario(4).

(4) È opportuno prevedere che i contingenti tariffari siano gestiti dalle autorità della Comunità e degli Stati membri ai sensi del regolamento (CEE) n. 2454/93.

(5) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1o febbraio 2003 i prodotti agricoli trasformati originari della Polonia che figurano nell'allegato sono oggetto di concessioni tariffarie alle condizioni citate in detto allegato. Gli importi di base da prendere in considerazione per il calcolo degli elementi agricoli ridotti e dei dazi addizionali applicabili alle importazioni dalla Polonia nella Comunità figurano nella tabella 4 dell'allegato.

Articolo 2

I quantitativi di merci che formano oggetto di contingenti tariffari e che sono immessi in libera pratica, a decorrere dal 1o febbraio 2003, ai sensi del regolamento (CE) n. 2364/2002 prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono inclusi nei quantitativi previsti in allegato.

Articolo 3

Se la Polonia non applica le misure reciproche a favore della Comunità, la Commissione può sospendere l'applicazione delle misure di cui all'articolo 1 secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

Articolo 4

I contingenti tariffari annui di cui alla tabella 1 dell'allegato sono gestiti dalla Commissione a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 5

1. La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio(6).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o febbraio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 6 febbraio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. Efthymiou

(1) GU L 348 del 31.12.1993, pag. 2.

(2) GU L 27 del 30.1.2002, pag. 3.

(3) GU L 351 del 28.12.2002, pag. 66.

(4) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 (GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11).

(5) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(6) GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).

ALLEGATO

Tabella 1: Contingenti tariffari annuali applicabili all'importazione nella Comunità di prodotti originari della Polonia

>SPAZIO PER TABELLA>

Tabella 2: Dazi applicabili all'importazione nella Comunità di prodotti originari della Polonia

>SPAZIO PER TABELLA>

Tabella 3: Scadenze per la riduzione dei dazi applicabili all'importazione nella Comunità di merci provenienti dalla Polonia

>SPAZIO PER TABELLA>

Tabella 4: Importi di base presi in considerazione per il calcolo degli elementi agricoli ridotti (EAR) e dei dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti elencati nella tabella 1

>SPAZIO PER TABELLA>