32003R0254

Regolamento (CE) n. 254/2003 del Consiglio, dell'11 febbraio 2003, che modifica per la seconda volta il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi

Gazzetta ufficiale n. L 036 del 12/02/2003 pag. 0007 - 0007


Regolamento (CE) n. 254/2003 del Consiglio

dell'11 febbraio 2003

che modifica per la seconda volta il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Le disposizioni del regolamento (CE) 2368/2002, del 20 dicembre 2002, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi(1) devono consentire la partecipazione di tutti i membri dell'OMC conformi ai requisiti del sistema di certificazione del processo di Kimberley. Occorre quindi modificare la definizione di "partecipante" di cui all'articolo 2 del regolamento e le condizioni di inserimento nell'elenco dei partecipanti di cui all'allegato II dello stesso.

(2) Poiché la Comunità europea e tutti gli altri partecipanti elencati nell'allegato II del regolamento hanno soddisfatto i requisiti del sistema di certificazione del processo di Kimberley, la piena applicazione di tutte le disposizioni del regolamento (CE) n. 2368/2002 non comporterà gravi perturbazioni del commercio internazionale di diamanti grezzi.

(3) Essendo state presentate prove sufficienti che i requisiti in questione saranno soddisfatti entro il 1o febbraio 2003, la sospensione dell'applicabilità delle disposizioni suddette dovrebbe essere revocata per questa data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2368/2002 è così modificato:

1) la lettera c) dell'articolo 2 è sostituita dal testo seguente:

"c) 'partecipante': uno Stato, un'organizzazione regionale di integrazione economica, un membro dell'OMC o un territorio doganale separato che soddisfa i requisiti del sistema di certificazione del processo di Kimberley, lo ha notificato al presidente del sistema e figura nell'elenco dell'allegato II."

2) L'articolo 20 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 20

In base alle informazioni pertinenti fornite dal presidente del processo di Kimberley e/o dai partecipanti, la Commissione può modificare l'elenco dei partecipanti e delle loro autorità competenti."

3) All'articolo 29, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

"3. Gli articoli 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 si applicano a decorrere dal 1o febbraio 2003."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 febbraio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. Papandreou

(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 28. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 257/2003 della Commissione.