32003R0225

Regolamento (CE) n. 225/2003 della Commissione, del 5 febbraio 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2125/95 per quanto riguarda l'elenco delle autorità cinesi competenti per il rilascio dei certificati di origine per le conserve di funghi

Gazzetta ufficiale n. L 031 del 06/02/2003 pag. 0010 - 0011


Regolamento (CE) n. 225/2003 della Commissione

del 5 febbraio 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 2125/95 per quanto riguarda l'elenco delle autorità cinesi competenti per il rilascio dei certificati di origine per le conserve di funghi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 453/2002 della Commissione(2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Con una nota verbale del 5 dicembre 2002, le autorità cinesi hanno trasmesso alla Commissione un aggiornamento completo dell'elenco delle autorità competenti per il rilascio dei certificati di origine richiesti per l'immissione in libera pratica delle conserve di funghi originarie di questo paese terzo, di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2125/95 della Commissione, del 6 settembre 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per conserve di funghi(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1286/2002(4). Occorre modificare in conformità l'allegato II del regolamento suddetto.

(2) Con la stessa nota le autorità cinesi hanno chiesto alla Commissione di accettare in via temporanea, all'atto della domanda d'immissione in libera pratica nella Comunità di conserve di funghi cinesi, parallelamente ai certificati di origine recante le nuove firme e i nuovi timbri, l'utilizzazione dei certificati di origine recanti i timbri e le firme delle autorità di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 2125/95, quale modificato dal regolamento (CE) n. 1286/2002. Per non turbare il corretto svolgimento delle importazioni, occorre prevedere tale possibilità fino al 31 maggio 2003.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 2125/95 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Fino al 31 maggio 2003 un importatore può presentare, all'atto della domanda d'immissione in libera pratica nella Comunità di conserve di funghi originarie della Cina, certificati di origine recanti i timbri e le firme delle autorità cinesi elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2125/95, quale modificato dal regolamento (CE) n. 1286/2002.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.

(2) GU L 72 del 14.3.2002, pag. 9.

(3) GU L 212 del 7.9.1995, pag. 16.

(4) GU L 179 del 9.7.2002, pag. 21.

ALLEGATO

"ALLEGATO II

Elenco delle autorità cinesi competenti per il rilascio dei certificati di origine di cui all'articolo 10, paragrafo 1:

- General Administration of Quality Supervision

- Entry-exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China in:

>SPAZIO PER TABELLA>"