32003R0155

Regolamento (CE) n. 155/2003 del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che modifica le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1824/2001 del Consiglio sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan

Gazzetta ufficiale n. L 025 del 30/01/2003 pag. 0027 - 0028


Regolamento (CE) n. 155/2003 del Consiglio

del 27 gennaio 2003

che modifica le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1824/2001 del Consiglio sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1) (in seguito denominato "il regolamento base"), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

1. Misure in vigore

(1) Nel settembre 2001, con il regolamento (CE) n. 1824/2001(2), il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan. Tali dazi sono dazi specifici.

2. Apertura

(2) Il 13 giugno 2002 la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un avviso(3) ("Avviso di apertura") relativo all'apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping relative alle importazioni nella Comunità di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan.

(3) Il riesame è stato aperto su iniziativa della Commissione allo scopo di valutare l'adeguatezza delle misure in vigore. Le attuali misure in forma di dazio antidumping specifico non contemplano le situazioni di deterioramento delle merci importate anteriore alla loro immissione in libera pratica.

3. Inchiesta

(4) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i produttori esportatori, gli importatori e gli utilizzatori notoriamente interessati, le loro associazioni, i rappresentanti dei paesi esportatori interessati e i produttori comunitari. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

(5) Un certo numero di produttori esportatori dei paesi interessati, nonché di produttori e di importatori/operatori commerciali comunitari hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto. Sono state sentite tutte le parti che ne abbiano fatto richiesta entro il termine fissato dimostrando di avere particolari motivi per essere sentite.

(6) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione dell'adeguatezza delle misure in vigore.

B. RISULTATI DELL'INCHIESTA

(7) L'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario(4), prevede, per quanto concerne la determinazione del valore in dogana, la riduzione proporzionale del prezzo effettivamente pagato o pagabile in caso di deterioramento delle merci prima della loro immissione in libera pratica.

(8) Per evitare il pagamento di un dazio antidumping eccessivo, il dazio specifico dovrebbe, nei casi di merci deteriorate, essere ridotto di una percentuale che corrisponda alla riduzione del prezzo effettivamente pagato o pagabile. Conformemente alle norme certe e consolidate del codice doganale comunitario, il valore in dogana è ridotto di una percentuale che corrisponde alla riduzione del prezzo effettivamente pagato o pagabile.

(9) Nessuna parte interessata ha presentato commenti o argomentazioni avverso tale proposta.

(10) Si conclude pertanto che, in assenza di argomentazioni e dati a sostegno forniti dalle parti interessate, in caso di deterioramento delle merci prima dell'immissione in libera pratica e qualora il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia, ai fini della determinazione del valore in dogana, proporzionalmente ridotto, il dazio specifico venga ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione del prezzo effettivamente pagato o pagabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1824/2001 del Consiglio è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

1. In caso di deterioramento delle merci prima della loro immissione in libera pratica e qualora, per questa ragione, il prezzo effettivamente pagato o pagabile subisca una riduzione proporzionale ai fini della determinazione del valore in dogana, a norma dell'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, l'importo del dazio antidumping, calcolato sulla base dell'importo summenzionato, è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione del prezzo effettivamente pagato o pagabile.

2. Salvo altrimenti disposto, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 gennaio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. Papandreou

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 (GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1).

(2) GU L 248 del 18.9.2001, pag. 1.

(3) GU C 140 del 13.6.2002, pag. 13.

(4) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 (GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11).