Regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari
Gazzetta ufficiale n. L 014 del 21/01/2003 pag. 0001 - 0015
Regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, vista la proposta della Commissione(1), visto il parere del Comitato economico e sociale(2), previa consultazione del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3), considerando quanto segue: (1) Le ferrovie costituiscono una parte importante delle reti di trasporti della Comunità. (2) La Commissione necessita di statistiche sul trasporto di merci e di passeggeri a mezzo ferrovia per il monitoraggio e lo sviluppo della politica comune dei trasporti, nonché degli elementi relativi ai trasporti delle politiche sulle regioni e sulle reti transeuropee. (3) Le statistiche sulla sicurezza ferroviaria sono richieste dalla Commissione per la preparazione ed il monitoraggio delle azioni comunitarie nel settore della sicurezza dei trasporti. (4) Le statistiche comunitarie sui trasporti ferroviari sono inoltre necessarie per assolvere ai compiti di controllo previsti dall'articolo 10 ter della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie(4). (5) Le statistiche comunitarie su tutte le modalità di trasporto dovrebbero essere raccolte in base a concetti e norme comuni, allo scopo di consentire la più completa comparabilità possibile fra i diversi modi di trasporto. (6) La ristrutturazione dell'industria ferroviaria ai sensi della direttiva 91/440/CEE, come pure la variazione del tipo di informazioni richieste dalla Commissione e dagli altri utenti delle statistiche comunitarie sui trasporti ferroviari, rendono superate le disposizioni della direttiva 80/1177/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1980, relativa alla rilevazione statistica dei trasporti di merci per ferrovia nell'ambito di una statistica regionale(5), per la raccolta di statistiche presso determinate amministrazioni delle principali reti ferroviarie. (7) La coesistenza di imprese ferroviarie di proprietà pubblica e privata in un mercato commerciale dei trasporti ferroviari richiede un'esplicita specificazione delle informazioni statistiche che dovrebbero essere trasmesse da tutte le imprese ferroviarie e diffuse dall'Eurostat. (8) Secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato, la creazione di norme statistiche comuni che consentono la produzione di dati armonizzati costituisce un'azione che può essere intrapresa in maniera efficiente soltanto a livello comunitario. Tali norme dovrebbero essere applicate in ciascun Stato membro sotto l'autorità degli organismi e delle istituzioni responsabili della produzione delle statistiche ufficiali. (9) Il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie(6), costituisce il quadro di riferimento delle disposizioni fissate dal presente regolamento. (10) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(7). (11) Il comitato del programma statistico istituito in virtù della decisione 89/382/CEE/Euratom del Consiglio, del 19 giugno 1989, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee(8), è stato consultato a norma dell'articolo 3 della citata decisione, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Obiettivo L'obiettivo del presente regolamento è la definizione di norme comuni per la compilazione delle statistiche comunitarie sui trasporti ferroviari. Articolo 2 Ambito d'applicazione Il presente regolamento si applica a tutte le ferrovie nella Comunità. Ciascuno Stato membro trasmette le statistiche relative ai trasporti ferroviari sul proprio territorio nazionale. Qualora un'impresa ferroviaria operi in più Stati membri, le autorità nazionali competenti la invitano a presentare dati separati per ciascuno dei paesi in cui essa opera, onde consentire l'elaborazione delle statistiche nazionali. Gli Stati membri hanno facoltà di escludere dall'ambito d'applicazione del presente regolamento: a) le imprese ferroviarie che operano interamente o principalmente nell'ambito di impianti industriali e simili, comprese le installazioni portuali; b) le imprese ferroviarie che forniscono essenzialmente servizi turistici locali, come ferrovie storiche a vapore. Articolo 3 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: a) "paese dichiarante": lo Stato membro che trasmette i dati all'Eurostat; b) "autorità nazionali": gli istituti nazionali di statistica e gli altri organismi responsabili in ciascun Stato membro della produzione di statistiche comunitarie; c) "impresa ferroviaria": qualsiasi impresa di diritto pubblico o privato che presta servizi di trasporto di merci e/o passeggeri a mezzo ferrovia. 2. Le definizioni di cui al paragrafo 1 possono essere rettificate o aggiornate con l'adozione di ulteriori definizioni necessarie per garantire l'armonizzazione delle statistiche secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2. Articolo 4 Raccolta dei dati 1. Le statistiche che devono essere raccolte sono indicate negli allegati del presente regolamento. Tali statistiche comprendono le seguenti categorie di dati: a) statistiche annuali sui trasporti di merci - dati particolareggiati (allegato A); b) statistiche annuali sui trasporti di merci - dati semplificati (allegato B); c) statistiche annuali sui trasporti passeggeri - dati particolareggiati (allegato C); d) statistiche annuali sui trasporti passeggeri - dati semplificati (allegato D); e) statistiche trimestrali sui trasporti di passeggeri e merci (allegato E); f) statistiche regionali sui trasporti di passeggeri e merci (allegato F); g) statistiche sui flussi di traffico sulla rete ferroviaria (allegato G); h) statistiche sugli incidenti (allegato H). 2. Gli allegati B e D stabiliscono requisiti a carattere semplificato che possono essere utilizzati da parte degli Stati membri in alternativa ai normali dati particolareggiati di cui rispettivamente agli allegati A e C, per le imprese per le quali il volume totale dei trasporti di merci o di passeggeri è inferiore rispettivamente a 500 milioni tonnellate-Km o 200 milioni passeggeri-Km. Queste soglie possono essere modificate secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2. 3. Gli Stati membri presentano inoltre un elenco delle imprese ferroviarie per cui vengono trasmesse le statistiche, come specificato all'allegato I. 4. Ai fini del presente regolamento, le merci vengono classificate a norma dell'allegato J. Le merci pericolose vengono ulteriormente classificate a norma dell'allegato K. 5. Il contenuto degli allegati può essere rettificato secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2. Articolo 5 Fonti dei dati 1. Gli Stati membri designano un'organizzazione pubblica o privata per la partecipazione alla raccolta dei dati richiesti ai sensi del presente regolamento. 2. I dati necessari possono essere ottenuti utilizzando qualsiasi combinazione delle seguenti fonti: a) indagine obbligatoria; b) dati amministrativi, compresi i dati raccolti dalle autorità di regolamentazione; c) procedure statistiche estimative; d) dati trasmessi da organizzazioni professionali dell'industria ferroviaria; e) studi specifici. 3. Le autorità nazionali adottano provvedimenti per il coordinamento delle fonti dei dati utilizzati e per assicurare la qualità delle statistiche trasmesse all'Eurostat. Articolo 6 Trasmissione delle statistiche all'Eurostat 1. Gli Stati membri trasmettono all'Eurostat le statistiche di cui all'articolo 4. 2. Le disposizioni per la trasmissione delle statistiche di cui all'articolo 4 vengono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2. Articolo 7 Diffusione 1. Le statistiche comunitarie basate sui dati di cui agli allegati A-H del presente regolamento vengono diffuse dall'Eurostat. In questo contesto, date le caratteristiche del mercato ferroviario europeo, i dati considerati riservati ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 322/97 possono essere diffusi soltanto se: a) i dati sono già disponibili per il pubblico negli Stati membri; o b) l'approvazione esplicita per diffonderli è stata fornita preventivamente dalle imprese interessate. Le autorità nazionali chiedono a queste ultime l'autorizzazione di divulgare i dati necessari e comunicano all'Eurostat l'esito della richiesta al momento di trasmettere i dati. 2. Le informazioni di cui all'allegato I non vengono diffuse. Articolo 8 Qualità delle statistiche 1. Allo scopo di assistere gli Stati membri nel mantenimento della qualità delle statistiche nel settore dei trasporti ferroviari, l'Eurostat sviluppa e pubblica raccomandazioni metodologiche. Tali raccomandazioni tengono conto delle pratiche migliori delle autorità nazionali, delle imprese ferroviarie e delle organizzazioni professionali dell'industria ferroviaria. 2. La qualità dei dati statistici viene valutata dall'Eurostat. A tal fine gli Stati membri trasmettono, su richiesta dell'Eurostat, le informazioni sui metodi utilizzati per l'elaborazione delle statistiche. Articolo 9 Relazione Trascorsi tre anni dall'inizio della raccolta dei dati, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle esperienze acquisite nel lavoro svolto nell'ambito del presente regolamento, corredata eventualmente di proposte appropriate. Questa relazione comprende i risultati della valutazione qualitativa di cui all'articolo 8. Essa valuta le conseguenze sulla qualità delle statistiche dei trasporti ferroviari derivanti dall'applicazione al presente regolamento delle disposizioni del regolamento (CE) n. 322/97 relative alla riservatezza delle statistiche. Essa valuta inoltre i benefici derivanti dalla disponibilità delle statistiche in questo settore, i costi inerenti alla loro elaborazione e il relativo onere per le imprese. Articolo 10 Procedure di applicazione Le seguenti misure di applicazione sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2: a) rettifica delle soglie per i dati semplificati (articolo 4); b) rettifica delle definizioni e adozione di ulteriori definizioni (articolo 3); c) rettifica del contenuto degli allegati (articolo 4); d) disposizioni per la trasmissione dei dati all'Eurostat (articolo 6); e) definizione delle istruzioni per le relazioni riguardanti la qualità e la comparabilità dei risultati (articoli 8 e 9). Articolo 11 Procedura 1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico istituito a norma dell'articolo 1 della decisione 89/382/CEE, Euratom. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno. Articolo 12 Direttiva 80/1177/CEE 1. Gli Stati membri trasmettono i risultati per l'anno 2002 in base alla direttiva 80/1177/CEE. 2. La direttiva 80/1177/CEE viene abrogata con effetto al 1o gennaio 2003. Articolo 13 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 2002. Per il Parlamento europeo Il Presidente P. Cox Per il Consiglio La Presidente M. Fischer Boel (1) GU C 180 E del 26.6.2001, pag. 94. (2) GU C 221 del 30.5.2001, pag. 63. (3) Parere del Parlamento europeo del 4 settembre 2001 (GU C 72 E del 21.3.2002, pag. 58), posizione comune del Consiglio del 27 giugno 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Parlamento europeo del 24 ottobre 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). (4) GU L 237 del 24.8.1991, pag. 25. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 75 del 15.3.2001, pag. 1). (5) GU L 350 del 23.12.1980, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994. (6) GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. (7) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (8) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47. ALLEGATO A STATISTICHE ANNUALI SUI TRASPORTI DI MERCI - DATI PARTICOLAREGGIATI >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO B STATISTICHE ANNUALI SUI TRASPORTI DI MERCI - DATI SEMPLIFICATI >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO C STATISTICHE ANNUALI SUI TRASPORTI DI PASSEGGERI - DATI PARTICOLAREGGIATI >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO D STATISTICHE ANNUALI SUL TRASPORTO DI PASSEGGERI - DATI SEMPLIFICATI >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO E STATISTICHE TRIMESTRALI SUI TRASPORTI DI PASSEGGERI E DI MERCI >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO F STATISTICHE REGIONALI SUI TRASPORTI DI PASSEGGERI E DI MERCI >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO G STATISTICHE SUI FLUSSI DI TRAFFICO SULLE RETI FERROVIARIE >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO H STATISTICHE SUGLI INCIDENTI >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO I ELENCO DELLE IMPRESE FERROVIARIE >SPAZIO PER TABELLA> Tabella I1 >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO J CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI I seguenti gruppi di merci vengono utilizzati fino alla definizione di una nuova classificazione secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2. >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO K CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI PERICOLOSE 1. Esplosivi 2. Gas, compressi, liquefatti o disciolti sotto pressione 3. Materie liquide infiammabili 4.1. Materie solide infiammabili 4.2. Materie soggette a combustione spontanea 4.3. Materie che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili 5.1. Sostanze comburenti 5.2. Perossidi organici 6.1. Sostanze tossiche 6.2. Sostanze infettanti 7. Materie radioattive 8. Materie corrosive 9. Sostanze pericolose diverse Nota: queste categorie sono quelle definite nei regolamenti concernenti il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia, solitamente denominati RID, approvati ai sensi della direttiva 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia e successivi emendamenti(1). (1) GU L 235 del 17.9.1996, pag. 25. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/6/CE della Commissione (GU L 30 dell'1.2.2001, pag. 42).