32003R0070

Regolamento (CE) n. 70/2003 della Commissione, del 16 gennaio 2003, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

Gazzetta ufficiale n. L 012 del 17/01/2003 pag. 0010 - 0011


Regolamento (CE) n. 70/2003 della Commissione

del 16 gennaio 2003

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000(2), in particolare l'articolo 13 paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(2) Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002(4), modificato dal regolamento (CE) n. 1324/2002(5).

(3) La restituzione applicabile al malto deve essere calcolata tenendo conto del quantitativo di cereali necessario per fabbricare i prodotti considerati; che tali quantitativi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1501/95.

(4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(5) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.

(6) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali ed in particolare ai corsi o ai prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale induce a fissare la restituzione secondo gli importi che figurano in allegato.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

(2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

(3) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

(4) GU L 170 del 29.6.2002, pag. 46.

(5) GU L 194 del 23.7.2002, pag. 26.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 gennaio 2003, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

>SPAZIO PER TABELLA>

NB:

I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie "A", sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C12 Tutte le destinazioni a eccezione della Bulgaria, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lituania, della Repubblica ceca, della Romania e della Slovenia.

C13 Tutte le destinazioni a eccezione della Bulgaria, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lituania, della Repubblica ceca, della Romania, della Slovacchia e della Slovenia.