32003R0065

Regolamento (CE) n. 65/2003 della Commissione, del 15 gennaio 2003, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

Gazzetta ufficiale n. L 011 del 16/01/2003 pag. 0024 - 0025


Regolamento (CE) n. 65/2003 della Commissione

del 15 gennaio 2003

che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000(2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1) Le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1136/2002 della Commissione(3).

(2) L'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità richiamati nel regolamento (CE) n. 1136/2002 ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza, induce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono modificate conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento, per i prodotti che vi figurano.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

(2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

(3) GU L 169 del 28.6.2002, pag. 39.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 gennaio 2003, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

>SPAZIO PER TABELLA>

NB:

I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie "A", sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C12 Tutte le destinazioni a eccezione della Bulgaria, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lituania, della Repubblica ceca, della Romania e della Slovenia.

C13 Tutte le destinazioni a eccezione della Bulgaria, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lituania, della Repubblica ceca, della Romania, della Slovacchia e della Slovenia.