32003R0043

Regolamento (CE) n. 43/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità e applicazione dei regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti a favore delle produzioni locali di prodotti vegetali nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione

Gazzetta ufficiale n. L 007 del 11/01/2003 pag. 0025 - 0057


Regolamento (CE) n. 43/2003 della Commissione

del 23 dicembre 2002

recante modalità e applicazione dei regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti a favore delle produzioni locali di prodotti vegetali nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli, che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidom)(1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 12, paragrafo 4, l'articolo 13, paragrafo 4, l'articolo 15, paragrafo 7, e l'articolo 18,

visto il regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima)(2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, l'articolo 6, paragrafo 5, l'articolo 7, paragrafo 2, l'articolo 9, paragrafo 3, l'articolo 16, paragrafo 2, l'articolo 19, l'articolo 20, paragrafo 7, l'articolo 21, paragrafo 3, l'articolo 27, terzo comma, l'articolo 28, paragrafo 3, l'articolo 30, paragrafo 5, e l'articolo 31,

visto il regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 (Poseican)(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1922/2002 della Commissione(4), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, l'articolo 10, paragrafo 5, l'articolo 11, paragrafo 2, l'articolo 13 e l'articolo 14, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1881/2002(6), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 48,

considerando quanto segue:

(1) A fini di semplificazione legislativa è opportuno recepire nel testo del presente regolamento le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 980/92(7), (CEE) n. 2165/92(8), (CEE) n. 2311/92(9), (CEE) n. 3491/92(10), (CEE) n. 3518/92(11) e (CE) n. 1524/98(12), (CE) n. 2477/2001(13), (CE) n. 396/2002(14), (CE) n. 738/2002(15), (CE) n. 1410/2002(16) e (CE) n. 1491/2002(17), abrogare tali regolamenti e stabilire le modalità di applicazione degli aiuti per ettaro concessi ai viticoltori che producono v.q.p.r.d., ai produttori di patate alimentari, di canna da zucchero e di vimini a Madera, ai produttori di barbabietole, di patate da semina, di cicoria e di tè nelle Azzorre, previsti dal regolamento (CE) n. 1453/2001, ai produttori di patate alimentari previsti dal regolamento (CE) n. 1454/2001, nonché degli aiuti a favore della commercializzazione locale di banane della Guinea e della Riunione. Occorre precisare le modalità di concessione degli aiuti suddetti e adattarle alle peculiarità colturali e climatiche delle regioni ultraperiferiche.

(2) Tenendo conto delle peculiarità della produzione di vini v.q.p.r.d. è opportuno prevedere disposizioni specifiche per l'aiuto per ettaro in tale settore.

(3) L'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1453/2001 prevede la concessione di un aiuto per la produzione di ananassi freschi limitatamente ad un quantitativo massimo di 2000 tonnellate all'anno. È opportuno pertanto stabilire le modalità di tale regime di aiuto.

(4) Per quanto riguarda l'aiuto alla produzione di vaniglia fresca e l'aiuto alla produzione di oli essenziali di geranio e di vetiver, il riconoscimento - nel primo caso dei preparatori di vaniglia essiccata o di estratti di vaniglia, nel secondo degli organismi locali di raccolta e di commercializzazione, i quali si impegnino, tra l'altro, a versare integralmente l'aiuto ai produttori beneficiari e a sottostare alle esigenze di controllo prescritte - rappresenta un mezzo idoneo a garantire, nell'ambito delle strutture di commercializzazione esistenti, la corretta applicazione di tali misure. I quantitativi di cui all'articolo 12, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1452/2001, rappresentano dei massimali che, secondo le stime più recenti comunicate dalle autorità francesi, non dovrebbero essere raggiunti a medio termine.

(5) L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1452/2001 prevede un aiuto per il trasporto delle canne da zucchero a partire dai campi dove sono coltivate fino ai centri di raccolta. L'importo dell'aiuto deve essere determinato in funzione della distanza e di altri criteri obiettivi relativi al trasporto e non può superare la metà dei costi di trasporto per tonnellata stabiliti forfettariamente dalle autorità francesi in ciascun dipartimento. Beneficiano di tale aiuto sia le canne destinate alla trasformazione in zucchero che quelle destinate alla trasformazione in rum.

(6) I costi di trasporto variano notevolmente nei dipartimenti francesi d'oltremare. È pertanto necessario fissare importi forfettari dell'aiuto che, da un lato, rispettano un importo medio dell'aiuto per dipartimento e, dall'altro, non devono superare la metà dei costi massimi di trasporto per tonnellata stabiliti forfettariamente. Le autorità francesi fissano gli importi unitari da erogare ai produttori secondo criteri obiettivi da esse stabiliti. Tali importi possono essere modulati, segnatamente in funzione delle tonnellate trasportate.

(7) Le domande di aiuto devono essere giustificate da una prova di trasporto. Tenendo conto delle peculiarità del regime, occorre permettere alla Francia di adottare ogni altra misura complementare necessaria per l'applicazione del regime di aiuto.

(8) In applicazione dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1452/2001, è opportuno, da un lato, nei limiti delle quantità annue fissate per categoria, compilare l'elenco dei prodotti che possono beneficiare dell'aiuto in funzione del potenziale di sviluppo della produzione e della trasformazione locali e fissare gli importi dell'aiuto e, d'altro lato, adottare modalità specifiche per garantire il controllo del regime ed il rispetto delle condizioni prescritte per la concessione dell'aiuto, segnatamente con riguardo ai contratti e al prezzo minimo garantito al produttore. A questo scopo, è opportuno recepire nel presente regolamento alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 449/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti alla produzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli(18), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1426/2002(19).

(9) L'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1452/2001 e l'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1453/2001 dispongono la concessione di un aiuto comunitario per la trasformazione diretta della canna da zucchero prodotta nei dipartimenti francesi d'oltremare e a Madera in sciroppo di zucchero o di saccarosio, oppure in rum agricolo.

(10) Tali aiuti sono versati a condizione che sia stato pagato al produttore di canna da zucchero un prezzo minimo, limitatamente alle quantità annue massime fissate a norma delle disposizioni succitate. L'importo degli aiuti è stabilito in modo che il rapporto tra i due importi di aiuto tenga conto dei quantitativi di materia prima utilizzati. A fini di chiarezza, gli importi relativi al rum devono essere espressi in valore di alcole puro.

(11) Occorre fissare un prezzo minimo della canna destinata alla fabbricazione di sciroppo o di rum che tenga conto delle consultazioni condotte dalle autorità competenti con i produttori di canna da zucchero e le industrie che trasformano la canna in sciroppo e in rum.

(12) L'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1453/2001 prevede la concessione di un aiuto per l'acquisto di mosti concentrati rettificati e di alcole vinico destinati alla fabbricazione di vini liquorosi di Madera. È necessario definire il volume massimo dei suddetti prodotti da spedire a Madera, in funzione dei metodi tradizionali di produzione del vino di Madera. L'importo dell'aiuto deve essere stabilito in funzione dei costi di approvvigionamento dell'isola di Madera, vista la sua posizione geografica, e del prezzo dei prodotti praticato nella Comunità e sul mercato mondiale. Dall'esperienza emerge che per ovviare ai costi supplementari di trasporto appare appropriato un aiuto dell'importo di 12,08 EUR/hl.

(13) Gli articoli 20 e 31 del regolamento (CE) n. 1453/2001 prevedono la concessione di un aiuto per l'invecchiamento dei vini liquorosi di Madera e del vino "verdelho" delle Azzorre. Occorre precisare le modalità di concessione di tali aiuti tenendo conto della peculiarità di tali produzioni.

(14) L'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1452/2001, l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1453/2001 e l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1454/2001 prevedono la concessione di un aiuto a favore della commercializzazione dei prodotti ivi indicati sui mercati locali delle regioni ultraperiferiche. Tale aiuto deve essere fissato forfettariamente per ciascuno dei prodotti in funzione del loro valore medio e nell'ambito di quantitativi annui fissati per ciascuna categoria di prodotti. Per permettere l'attuazione di tale disposizione è opportuno stabilire l'elenco dei prodotti ammissibili all'aiuto in funzione del fabbisogno di approvvigionamento dei mercati regionali, stabilire le categorie in base al valore medio dei prodotti considerati e, infine, fissare un quantitativo massimo per l'insieme delle regioni ultraperiferiche, nonché definire le modalità di concessione dell'aiuto.

(15) È opportuno adottare modalità specifiche per garantire il controllo dei quantitativi stabiliti e il rispetto delle condizioni previste per la concessione degli aiuti. A tal fine il riconoscimento degli operatori dei settori della distribuzione, della ristorazione, delle collettività e delle industrie agroalimentari che si impegnino a rispettare determinate discipline rappresenta un mezzo idoneo a garantire una gestione soddisfacente del regime di aiuto a favore della commercializzazione locale.

(16) A norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1453/2001 è concesso un aiuto per la spedizione e la commercializzazione del vino di Madera sui mercati comunitari. Occorre definire la durata del periodo transitorio nel corso del quale può essere concesso tale aiuto e le relative modalità di concessione. Tenendo conto delle finalità del regime, è necessario che l'aiuto sia erogato per un periodo sufficientemente lungo da consolidare gli sbocchi commerciali della produzione.

(17) In tale quadro occorre distinguere, rispetto agli altri produttori, le organizzazioni di produttori di cui al regolamento (CE) n. 2200/96 ai fini della concessione dell'aiuto differenziato.

(18) In merito all'aiuto alla commercializzazione nel resto della Comunità in forza di contratti di campagna di cui agli articoli 5 e 15 del regolamento (CE) n. 1452/2001, all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1453/2001 e all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1454/2001, è necessario definire la nozione di contratto di campagna e precisare la base applicabile per il calcolo dell'importo dell'aiuto, pari al 10 % del valore della produzione commercializzata franco zona di destinazione e al 13 % qualora si applichi rispettivamente l'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1452/2001, l'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1453/2001 e l'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1454/2001. Occorre infine prevedere il meccanismo di ripartizione dei quantitativi che beneficiano dell'aiuto in caso di superamento dei massimali previsti.

(19) Il regolamento (CE) n. 412/97 della Commissione, del 3 marzo 1997, che fissa le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, riguardo al riconoscimento delle organizzazioni di produttori(20), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1120/2001(21), stabilisce il numero minimo di produttori e un volume minimo di produzione commercializzabile necessari per la costituzione di un'organizzazione di produttori. Per quanto riguarda la Francia, non è prevista alcuna differenziazione per tener conto delle condizioni specifiche di produzione nei dipartimenti francesi d'oltremare. È quindi necessario stabilire tale differenziazione per tenere nella debita considerazione la diversità delle situazioni di produzione. A tal fine occorre modificare la tabella in allegato al regolamento (CE) n. 412/97 per inserire i DOM nella categoria delle regioni per la quale sono previste condizioni specifiche.

(20) Appare inoltre opportuno inserire in un titolo separato le disposizioni generali applicabili all'insieme delle misure, in particolare in materia di domande di aiuto, comunicazioni, controllo e conseguenze in caso di pagamenti indebiti.

(21) Per ogni regime di aiuto è opportuno definire il contenuto della domanda e i documenti che è necessario allegare ai fini della valutazione della sua fondatezza.

(22) Le domande di aiuto che contengono errori palesi devono poter essere corrette in qualsiasi momento.

(23) È indispensabile rispettare i termini previsti per la presentazione e per la modifica delle domande di aiuto, affinché le amministrazioni nazionali possano programmare e quindi eseguire controlli efficaci in merito all'esattezza delle stesse. Occorre pertanto prevedere disposizioni sui termini entro i quali le domande presentate in ritardo possono essere accettate. È inoltre necessario applicare una riduzione dell'aiuto allo scopo di incoraggiare gli imprenditori a rispettare i termini fissati.

(24) Gli imprenditori devono essere autorizzati a ritirare in qualsiasi momento le proprie domande di aiuto o parti di esse, a condizione che l'autorità competente non li abbia ancora informati di eventuali errori contenuti nella domanda di aiuto né abbia notificato la presenza di errori in relazione alla parte oggetto del ritiro rilevata nell'ambito di un'ispezione in loco.

(25) Il rispetto delle disposizioni relative ai regimi di aiuto gestiti nell'ambito del sistema integrato deve essere controllato in modo efficace. A tal fine, e per raggiungere una certa armonizzazione dei controlli in tutti gli Stati membri, occorre definire con precisione i criteri e le modalità tecniche di esecuzione dei controlli amministrativi e delle ispezioni in loco. Se del caso, gli Stati membri devono cercare di combinare i vari controlli contemplati dal presente regolamento con quelli previsti da altre disposizioni comunitarie.

(26) Occorre determinare il numero minimo di imprenditori da sottoporre a ispezione in loco nell'ambito dei vari regimi di aiuto.

(27) Il campione minimo da sottoporre a ispezione in loco deve essere selezionato in parte sulla base di un'analisi dei rischi e in parte a caso. I fattori principali da prendere in considerazione per l'analisi dei rischi devono essere specificati.

(28) L'accertamento di irregolarità significative deve comportare un'intensificazione dei controlli durante l'anno in corso e in quello successivo per conseguire garanzie soddisfacenti quanto all'esattezza delle domande di aiuto.

(29) Per garantire controlli in loco efficaci è importante che il personale incaricato di effettuarli sia a conoscenza dei motivi che hanno determinato la scelta degli imprenditori da controllare. Gli Stati membri devono tenere un registro contenente queste informazioni.

(30) Per consentire alle autorità nazionali nonché alle autorità competenti della Comunità di dare un seguito ai controlli in loco effettuati, i dati pertinenti devono essere registrati in una relazione di controllo. L'imprenditore o un suo rappresentante devono avere la possibilità di firmare la relazione. Nel caso di controlli eseguiti mediante telerilevamento è opportuno autorizzare gli Stati membri a prevedere tale possibilità soltanto se i controlli evidenziano delle irregolarità. Inoltre, a prescindere dal genere di controlli in loco effettuati, è opportuno che l'imprenditore o il suo rappresentante ricevano una copia della relazione, qualora siano riscontrate irregolarità.

(31) Per tutelare in modo efficace gli interessi finanziari della Comunità è necessario adottare misure appropriate contro le irregolarità e le frodi.

(32) È opportuno applicare le riduzioni e le esclusioni tenendo conto, nel contempo, del principio della proporzionalità e dei particolari problemi inerenti ai casi di forza maggiore e alle circostanze eccezionali e naturali. Le riduzioni e le esclusioni devono essere differenziate secondo la gravità dell'irregolarità commessa, fino alla totale esclusione dal beneficio di uno o più regimi per un periodo determinato.

(33) In linea generale non devono essere applicate riduzioni o esclusioni se l'imprenditore ha presentato un'informazione effettivamente corretta o se può dimostrare che è esente da colpa.

(34) Gli imprenditori che informano in qualunque momento le autorità competenti nazionali in merito alle domande di aiuto inesatte non devono essere sottoposti a riduzioni o esclusioni, indipendentemente dalla causa dell'inesattezza, sempreché l'imprenditore non sia stato informato dell'intenzione dell'autorità competente di svolgere un controllo in loco e l'autorità non abbia già informato l'imprenditore circa l'esistenza di eventuali irregolarità nella sua domanda. La stessa disposizione deve essere applicata all'introduzione di dati inesatti nella banca di dati informatizzata.

(35) Quando siano applicate varie riduzioni allo stesso imprenditore, esse devono essere applicate individualmente e separatamente l'una dall'altra. Inoltre le riduzioni e le esclusioni a norma del presente regolamento devono applicarsi fatte salve le eventuali sanzioni supplementari previste da altre disposizioni comunitarie o dalla legislazione nazionale.

(36) La gestione di importi di ridotta entità è per sua natura un compito gravoso per le autorità competenti degli Stati membri. È pertanto opportuno dispensare gli Stati membri dal pagamento di aiuti di importo inferiore a un certo limite minimo ed autorizzarli a non richiedere il rimborso degli importi indebitamente versati quando questi ultimi siano di ridotta entità.

(37) L'imprenditore che non sia in grado, per causa di forza maggiore o circostanze eccezionali, di adempiere gli obblighi previsti dalle normative settoriali, deve mantenere il diritto acquisito al pagamento dell'aiuto. È necessario specificare quali circostanze possono essere riconosciute dalle autorità competenti come circostanze eccezionali.

(38) Per garantire l'applicazione uniforme del principio di buona fede in tutta la Comunità, quando si recuperano importi versati indebitamente, le condizioni in cui si può far valere tale principio devono essere stabilite fermo restando il trattamento delle relative spese nel contesto della liquidazione dei conti ai sensi del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune(22).

(39) Come regola generale, gli Stati membri devono adottare ogni ulteriore misura volta ad assicurare l'adeguata applicazione del presente regolamento.

(40) La Commissione deve essere informata eventualmente di tutte le misure adottate dagli Stati membri ai fini dell'attuazione dei regimi di aiuto previsti dal presente regolamento. Al fine di consentire alla Commissione di assicurare un controllo efficace, gli Stati membri sono tenuti a comunicarle regolarmente alcune statistiche relative ai regimi di aiuto.

(41) Per garantire l'applicazione dei nuovi regimi di aiuto per ettaro istituiti dal Consiglio in certi settori, occorre prevedere l'applicazione retroattiva al 1o gennaio 2002 per gli aiuti di cui all'articolo 1, lettere b), c), f) e g), e per l'aiuto alla commercializzazione sul mercato locale di banane diverse dalle banane da cuocere della Guiana e della Riunione.

(42) Per consentire agli operatori di portare a termine l'esecuzione dei contratti di campagna già conclusi, non si deve applicare ai contratti in corso la disposizione relativa ai periodi delle campagne di commercializzazione.

(43) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per i cereali, per gli ortofrutticoli, per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, per i vini, per il luppolo, per le piante vive e i prodotti della floricoltura e per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

AIUTI PER ETTARO

CAPO I

Regime generale

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente capo stabilisce le modalità di applicazione degli aiuti seguenti:

a) l'aiuto forfettario all'ettaro per la coltivazione della patata alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1453/2001;

b) l'aiuto all'ettaro per la coltivazione della canna da zucchero, di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1453/2001;

c) l'aiuto all'ettaro per i coltivatori di vimini, di cui all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1453/2001;

d) l'aiuto all'ettaro per la coltivazione della barbabietola da zucchero, di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1453/2001;

e) l'aiuto all'ettaro per la coltura delle patate da semina, di cui all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1453/2001;

f) l'aiuto all'ettaro per la produzione di cicoria, di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1453/2001;

g) l'aiuto forfettario all'ettaro per la coltura del tè, di cui all'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1453/2001;

h) l'aiuto forfettario all'ettaro per la coltura delle patate alimentari, di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1454/2001.

Articolo 2

Diritto all'aiuto

1. Gli aiuti di cui all'articolo 1 sono corrisposti ogni anno civile per le superfici:

a) che sono state seminate e sottoposte a tutte le normali operazioni colturali;

b) per le quali è stata presentata una domanda di aiuto a norma dell'articolo 54.

Inoltre, per l'aiuto di cui all'articolo 1, lettera d):

- i produttori di barbabietole presentano, prima della raccolta, una dichiarazione delle superfici seminate alle autorità competenti,

- le superfici ammissibili all'aiuto devono avere una dimensione di almeno 0,3 ettari per produttore,

- la produzione di barbabietole per ettaro non può essere inferiore a 25 tonnellate,

- le barbabietole devono essere state consegnate al trasformatore prima del versamento dell'aiuto,

- il trasformatore comunica alle autorità competenti i quantitativi di barbabietole consegnate da ciascun produttore.

2. L'aiuto di cui all'articolo 1, lettera h), può essere versato due volte all'anno per due raccolti ottenuti sulla stessa superficie.

Articolo 3

Riduzioni

1. Quando le superfici per le quali è chiesto l'aiuto superano le superfici massime fissate, l'aiuto è concesso ai produttori che lo richiedono proporzionalmente alle superfici indicate nelle domande di aiuto.

Ai fini della verifica del rispetto del limite della superficie massima di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1454/2001, qualora l'aiuto sia versato per due raccolti in un anno ottenuti sulla stessa superficie, quest'ultima è moltiplicata per 2.

2. Una superficie investita contemporaneamente a una coltura perenne e a una coltura stagionale può essere considerata ammissibile al beneficio dell'aiuto di cui all'articolo 1 a condizione che la coltura stagionale possa effettuarsi a condizioni comparabili a quelle delle superfici investite a colture perenni.

Ai fini del calcolo della superficie ammissibile all'aiuto, è presa in considerazione esclusivamente la superficie utile per la coltura stagionale.

CAPO II

Vini v.q.p.r.d. dell'isola di Madera, delle Azzorre e delle isole Canarie

Articolo 4

Diritto all'aiuto

1. Possono beneficiare degli aiuti previsti all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1453/2001 e all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1454/2001 soltanto le superfici:

- che sono state interamente coltivate e sottoposte a tutte le normali operazioni colturali,

- la cui produzione è stata oggetto delle dichiarazioni di raccolta previste dal regolamento (CE) n. 1282/2001 della Commissione(23).

2. Per determinare i produttori a cui deve essere versato l'aiuto:

- il periodo transitorio di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1453/2001 e all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1454/2001, per il versamento ai singoli produttori scade il 31 luglio 2007,

- le organizzazioni di produttori sono quelle definite all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(24). Gli Stati membri interessati stabiliscono i criteri che le organizzazioni di produttori devono rispettare per poter beneficiare di tali aiuti e li comunicano alla Commissione.

Articolo 5

Domande di aiuto

1. L'interessato presenta una domanda di aiuto per ettaro all'autorità competente nel corso del periodo da questa stabilito e comunque non oltre il 15 maggio di ogni anno per la campagna vitivinicola successiva.

2. La domanda di aiuto reca almeno le seguenti indicazioni:

a) nome, cognome e indirizzo del viticoltore o dell'associazione/organizzazione;

b) superfici coltivate per la produzione di v.q.p.r.d., in ettari e are, con il loro riferimento catastale o un'indicazione riconosciuta equivalente dall'ente incaricato del controllo delle superfici;

c) varietà delle uve utilizzate;

d) una stima della produzione che può essere vendemmiata.

Articolo 6

Versamento dell'aiuto

Dopo la constatazione dell'effettiva vendemmia e delle rese effettive delle superfici, lo Stato membro versa l'aiuto anteriormente al 1o aprile della campagna vitivinicola a cui si riferisce.

TITOLO II

AIUTI ALLE COLTURE

CAPO I

Ananassi

Articolo 7

Campo di applicazione

Il presente capo stabilisce le modalità d'applicazione dell'aiuto per la produzione di ananassi di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1453/2001.

Articolo 8

Dichiarazione preventiva

I produttori che desiderino beneficiare del regime di aiuto per la produzione di ananassi, di cui all'articolo 7, presentano una dichiarazione alle autorità competenti designate dal Portogallo entro il termine da esse stabilito. Tale termine è fissato in modo da consentire l'esecuzione dei necessari controlli in loco.

La dichiarazione reca almeno le informazioni seguenti:

- i riferimenti e le superfici delle parcelle su cui saranno coltivati gli ananassi, in ettari e in are, identificate a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio(25),

- le stime delle quantità da produrre.

Articolo 9

Domanda di aiuto

Le domande di aiuto sono presentate dai produttori:

- nel mese di gennaio per gli ananassi raccolti da luglio a dicembre dell'anno precedente,

- nel mese di luglio per gli ananassi raccolti da gennaio a giugno dell'anno in corso.

Articolo 10

Versamento dell'aiuto

Le autorità competenti adottano le disposizioni necessarie per garantire che i quantitativi annui che possono beneficiare dell'aiuto non superino il volume fissato all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1453/2001.

CAPO II

Vaniglia e oli essenziali

Articolo 11

Campo di applicazione

Il presente capo stabilisce le modalità di applicazione degli aiuti seguenti:

a) l'aiuto alla produzione di vaniglia verde del codice NC ex 0905 00 00 destinata alla produzione di vaniglia essiccata (nera) o di estratti di vaniglia, previsto dall'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1452/2001;

b) l'aiuto alla produzione di oli essenziali di geranio e di vetiver, di cui rispettivamente ai codici NC 3301 21 e 3301 26, previsto dall'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1452/2001.

Articolo 12

Procedimenti di fabbricazione e caratteristiche tecniche

Le autorità competenti precisano i procedimenti tecnici di fabbricazione e definiscono le caratteristiche tecniche della vaniglia verde e degli oli essenziali di geranio e di vetiver che beneficiano dell'aiuto.

Articolo 13

Preparatori e organismi locali

1. L'aiuto di cui all'articolo 11, lettera a), è versato ai produttori per il tramite di preparatori riconosciuti dalle autorità competenti.

L'aiuto di cui all'articolo 11, lettera b), è versato ai produttori per il tramite di organismi locali di raccolta e commercializzazione riconosciuti dalle autorità competenti.

2. Le autorità competenti conferiscono il riconoscimento ai preparatori e agli organismi di cui al paragrafo 1, stabiliti nella regione di produzione, i quali possiedono impianti idonei alla preparazione della vaniglia essiccata (nera) o di estratti di vaniglia e agli organismi che dispongono di impianti idonee alla raccolta e alla commercializzazione di oli essenziali e soddisfano gli obblighi previsti all'articolo 14.

Articolo 14

Obblighi dei preparatori e degli organismi

I preparatori e gli organismi locali si impegnano in particolare a:

- versare ai produttori, in forza di contratti di fornitura e nel termine massimo di un mese a decorrere dal pagamento dell'aiuto da parte delle autorità competenti, l'importo integrale dell'aiuto previsto all'articolo 12, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1452/2001,

- tenere una contabilità separata per le operazioni effettuate in applicazione del presente regolamento,

- consentire tutti i controlli richiesti dalle autorità competenti e comunicare ogni informazione in merito all'applicazione del presente regolamento.

Articolo 15

Coefficiente di riduzione

Se quantitativi che formano oggetto di domande di aiuto superano i quantitativi annui consentiti, le autorità competenti fissano un coefficiente di riduzione da applicare a ciascuna domanda.

Articolo 16

Pagamento dell'aiuto

Le autorità nazionali subordinano il pagamento dell'aiuto alla presentazione di bolle di consegna firmate congiuntamente dal produttore e, secondo i casi, dal preparatore o dall'organismo di raccolta e di commercializzazione riconosciuti.

CAPO III

Trasporto di canna da zucchero nei dipartimenti francesi d'oltremare

Articolo 17

1. L'aiuto al trasporto delle canne da zucchero dai bordi del campo al centro di raccolta previsto all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1452/2001 è versato alle condizioni di cui al presente regolamento ai produttori che consegnano direttamente le canne da zucchero al centro di raccolta.

2. Le canne ammissibili all'aiuto al trasporto sono quelle destinate alla produzione di zucchero o alla fabbricazione di rum.

3. L'aiuto è versato per il trasporto di canna da zucchero di qualità sana, leale e mercantile.

4. Per centro di raccolta si intende la pesa o lo stabilimento stesso in caso di consegna diretta, sia esso uno zuccherificio o una distilleria.

Articolo 18

1. I costi di trasporto per un produttore sono determinati in funzione della distanza tra i bordi del campo e il centro di raccolta nonché di altri criteri obiettivi, come le condizioni di accesso al campo e l'esistenza di svantaggi naturali.

2. Fatto salvo il disposto del paragrafo 3, l'importo unitario dell'aiuto fissato per un produttore non può superare:

a) la metà dei costi di trasporto per tonnellata stabiliti forfettariamente, conformemente al paragrafo 1;

b) gli importi massimi di seguito indicati per ciascun dipartimento:

- 5,49 EUR/t, nella Riunione,

- 5,34 EUR/t, nella Guadalupa,

- 3,96 EUR/t, nella Martinica,

- 3,81 EUR/t, nella Guiana.

3. L'aiuto al trasporto delle canne da zucchero è calcolato dalle autorità francesi rispettando per ciascun dipartimento, in considerazione dei quantitativi interessati, il seguente importo unitario medio:

- 3,2 EUR/t, nella Riunione,

- 2,5 EUR/t, nella Guadalupa,

- 2,0 EUR/t, nella Martinica,

- 2,0 EUR/t, nella Guiana.

TITOLO III

AIUTO ALLA TRASFORMAZIONE

CAPO I

Ortofrutticoli

Articolo 19

Campo di applicazione

L'aiuto di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1452/2001 è versato ai trasformatori riconosciuti dalla Francia, alle condizioni stabilite dal presente capitolo.

Articolo 20

Diritto all'aiuto

1. L'aiuto è erogato per la trasformazione di ortofrutticoli raccolti nei DOM elencati nell'allegato I, parte A, colonna II, per i quali i trasformatori hanno pagato un prezzo almeno uguale al prezzo minimo in forza di contratti aventi ad oggetto la trasformazione in uno dei prodotti elencati nell'allegato III, parte B.

2. L'aiuto è pagato entro il limite delle quantità annue fissate per ciascuna delle tre categorie A, B e C nell'allegato I, parte A, colonna III.

3. Gli importi dell'aiuto applicabili a ciascuna delle categorie summenzionate sono fissati nell'allegato I, parte A, colonna IV.

Articolo 21

Riconoscimento dei trasformatori

1. I trasformatori che desiderino beneficiare del regime di aiuto presentano una domanda di riconoscimento ai servizi designati dalle autorità competenti entro una data fissata da queste ultime e comunicano, nel contempo, le informazioni richieste dalla Francia ai fini della gestione e del controllo del regime di aiuto.

2. Le autorità competenti conferiscono il riconoscimento ai trasformatori ovvero alle associazioni o unioni di trasformatori legalmente costituite che ne fanno domanda, a condizione che:

a) dispongano di impianti idonei per la trasformazione degli ortofrutticoli; e

b) s'impegnano per iscritto a:

- tenere un'apposita contabilità per l'esecuzione dei contratti di cui all'articolo 22, e

- comunicare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificativo e altro documento comprovante l'esecuzione dei contratti e l'adempimento degli impegni assunti a norma del presente regolamento.

Articolo 22

Contratti di trasformazione

1. I contratti di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1452/2001, di seguito denominati "contratti di trasformazione", sono stipulati per iscritto prima dell'inizio di ogni campagna. Essi assumono una delle forme seguenti:

a) contratto vincolante, da un lato, un singolo produttore o un'organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 e, dall'altro lato, un trasformatore o un'associazione o unione di trasformatori riconosciuti dalle autorità nazionali;

b) impegno di conferimento, quando l'organizzazione di produttori di cui alla lettera a) funge da trasformatore.

2. I contratti si applicano per anno civile e le medesime parti contraenti possono concludere, tra loro, un solo contratto per campagna.

3. Il contratto di trasformazione reca in particolare le seguenti indicazioni:

a) la ragione sociale delle parti contraenti;

b) la designazione esatta del prodotto o dei prodotti oggetto del contratto;

c) i quantitativi di materie prime da fornire;

d) lo scadenzario delle consegne al trasformatore;

e) il prezzo che il trasformatore deve pagare al conferente per la materia prima, escluse le spese di condizionamento e trasporto e gli oneri fiscali che, se del caso, vengono indicati a parte. Il prezzo non può essere inferiore al prezzo minimo di cui all'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1452/2002;

f) la designazione dei prodotti finiti che devono essere ottenuti.

4. Stanti le condizioni fissate dalle autorità competenti per ciascun prodotto, i contraenti possono aumentare del 30 % al massimo, per mezzo di una clausola aggiuntiva scritta, i quantitativi inizialmente indicati nel contratto di trasformazione.

5. Quando un'organizzazione di produttori funge anche da trasformatore, il contratto di trasformazione relativo alla sua produzione si considera stipulato dopo che sono stati trasmessi all'autorità competente, entro il termine di cui al paragrafo 6, i seguenti dati:

a) superficie totale, con gli estremi catastali o un'indicazione riconosciuta come equivalente dall'organismo di controllo, delle parcelle su cui è coltivata la materia prima;

b) stima del raccolto totale;

c) quantità destinata alla trasformazione;

d) calendario previsionale delle operazioni di trasformazione.

6. Nei termini stabiliti dalle autorità competenti, il trasformatore o l'associazione di trasformatori trasmette alle stesse un esemplare di ciascun contratto di trasformazione, comprese le eventuali clausole aggiuntive.

Articolo 23

Versamento del prezzo minimo

1. Fatto salvo il caso prospettato all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), il trasformatore paga la materia prima al produttore o all'organizzazione di produttori esclusivamente mediante bonifico bancario o postale.

L'organizzazione di produttori versa integralmente ai produttori l'importo di cui al primo comma entro quindici giorni lavorativi dal suo ricevimento, mediante bonifico bancario o postale. Nel caso prospettato all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), il versamento può essere accreditato. La Francia provvede a controllare l'osservanza delle disposizioni del presente paragrafo e predispone sanzioni nei confronti dei responsabili dell'organizzazione di produttori inadempiente, proporzionate alla gravità dell'inadempienza.

2. La Francia può adottare disposizioni supplementari sui contratti di trasformazione, segnatamente in materia di termini, condizioni, modalità di pagamento del prezzo minimo e indennizzi dovuti dal trasformatore, dall'organizzazione di produttori o dal produttore in caso d'inadempimento degli obblighi contrattuali.

Articolo 24

Qualità dei prodotti

Fermi restando i criteri minimi di qualità fissati o da fissare secondo la procedura prevista dall'articolo 46 del regolamento (CE) n. 2200/96, le materie prime consegnate al trasformatore in esecuzione dei contratti di trasformazione devono essere di qualità sana, leale e mercantile e idonee alla trasformazione.

Articolo 25

Domande di aiuto

1. Il trasformatore presenta all'organismo designato dalla Francia due domande di aiuto per campagna:

a) la prima per i prodotti trasformati tra il 1o gennaio e il 31 maggio;

b) la seconda per i prodotti trasformati tra il 1o giugno e il 31 dicembre.

2. La domanda di aiuto precisa, tra l'altro, il peso netto delle materie prime utilizzate e dei prodotti finiti ottenuti, secondo le designazioni figuranti nell'allegato I, parti A e B. Essa è corredata delle copie dei bonifici di cui all'articolo 23, paragrafo 1, primo comma. Nel caso di un impegno di conferimento, dette copie possono essere sostituite da una dichiarazione del produttore attestante che il trasformatore ha pagato un prezzo almeno uguale al prezzo minimo. Le copie o dichiarazioni in parola recano gli estremi dei contratti a cui si riferiscono.

Articolo 26

Coefficiente di riduzione

1. Se, da quanto comunicato ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 6, risulta che i quantitativi per i quali viene chiesto l'aiuto rischiano di superare le quantità massime fissate per una categoria di prodotti nell'allegato I, parte A, colonna III, le autorità competenti fissano un coefficiente di riduzione provvisorio applicabile a ciascuna domanda di aiuto relativa a tale categoria di prodotti, presentata a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera a). Detto coefficiente, pari al rapporto tra le quantità di cui all'allegato I, parte A, colonna III, e le quantità contrattuali, maggiorate delle eventuali clausole aggiuntive, viene fissato entro e non oltre il 31 marzo.

2. In caso di applicazione del paragrafo 1, le autorità competenti fissano, alla fine della campagna, il coefficiente di riduzione definitivo applicabile a ciascuna domanda di aiuto relativa alla categoria di cui trattasi, presentata a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettere a) e b).

Articolo 27

Tenuta dei registri

1. Il trasformatore tiene registri nei quali figurano come minimo le seguenti informazioni:

a) le partite di materie prime acquistate e introdotte giornalmente nell'azienda in forza di contratti di trasformazione o di clausole aggiuntive, nonché i numeri delle eventuali ricevute rilasciate per ciascuna partita;

b) il peso di ciascuna partita, nonché il nome e l'indirizzo della controparte contrattuale;

c) le quantità di prodotti finiti ottenuti giornalmente con le materie prime per le quali è chiesto l'aiuto;

d) le quantità e i prezzi dei prodotti che escono dall'azienda del trasformatore, suddivisi per partita, con l'indicazione del destinatario. Tali indicazioni possono figurare nei registri con riferimento ai documenti giustificativi, sempreché questi contengano le informazioni precitate.

2. Il trasformatore conserva la prova del pagamento di qualsiasi materia prima acquistata nell'ambito del contratto di trasformazione o delle eventuali clausole aggiuntive.

3. Il trasformatore è sottoposto alle misure d'ispezione o di controllo ritenute necessarie e tiene i registri supplementari prescritti dalle autorità competenti, ai fini dell'espletamento dei controlli da queste giudicati necessari. Se il controllo o l'ispezione previsti non possono essere effettuati per cause imputabili al trasformatore, nonostante un'ingiunzione notificata a quest'ultimo affinché renda possibile il controllo o l'ispezione in oggetto, non sarà versato alcun aiuto per le campagne considerate.

CAPO II

Zucchero

Sezione I

Zucchero di canna

Articolo 28

Campo di applicazione

Il presente capo stabilisce le modalità di applicazione degli aiuti seguenti:

a) aiuti per la trasformazione diretta della canna da zucchero in sciroppo di saccarosio o in rum agricolo, previsti dall'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1452/2001;

b) aiuti per la trasformazione diretta della canna da zucchero in sciroppo di saccarosio o in rum agricolo, previsti dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1453/2001.

Articolo 29

Versamento dell'aiuto

1. Gli aiuti di cui all'articolo 28 sono versati, secondo i casi:

a) ai fabbricanti di sciroppo di saccarosio o ai distillatori:

- i cui impianti sono situati nel territorio di uno dei dipartimenti francesi d'oltremare, e

- che producono direttamente, utilizzando canna raccolta nello stesso dipartimento francese d'oltremare:

i) sciroppo di saccarosio di purezza inferiore al 75 % utilizzato per la fabbricazione di aperitivi; oppure

ii) rum agricolo conforme alla definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), punto 2, del regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio(26);

b) ai fabbricanti di sciroppo di zucchero o ai distillatori i cui impianti siano situati sul territorio di Madera, che trasformano direttamente la canna da zucchero raccolta a Madera.

2. Gli aiuti sono corrisposti annualmente per i quantitativi di canna trasformati direttamente in sciroppo di zucchero, in sciroppo di saccarosio o in rum agricolo, per i quali il fabbricante di sciroppo di zucchero o il distillatore fornisce la prova che ha pagato ai produttori di canna il prezzo minimo di cui all'articolo 30.

3. L'importo dell'aiuto alla trasformazione:

a) di cui all'articolo 28, lettera a):

- in sciroppo di saccarosio, è fissato a 9,0 EUR per 100 kg di zucchero espresso in zucchero bianco,

- in rum agricolo, è fissato a 64,22 EUR per ettolitro di alcole puro prodotto;

b) di cui all'articolo 28, lettera b):

- in sciroppo di zucchero, è fissato a 53 EUR/100 kg di zucchero espresso in zucchero bianco,

- in rum agricolo, è fissato a 90 EUR per ettolitro di alcole puro prodotto.

Articolo 30

Prezzo minimo per la canna da zucchero

1. I prezzi minimi di cui all'articolo 17, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1452/2001 e all'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1453/2001 sono fissati come segue:

- Riunione: 51,01 EUR/t di canna da zucchero,

- Martinica: 45,16 EUR/t di canna da zucchero,

- Guadalupa e Guiana: 55,95 EUR/t di canna da zucchero,

- Madera: 78,9 EUR/t di canna da zucchero.

Il prezzo minimo si intende fissato per un prodotto sano, leale e mercantile, di ricchezza zuccherina standard. Lo stadio di consegna è franco fabbrica.

2. La ricchezza zuccherina standard, nonché la tabella delle maggiorazioni e delle riduzioni da applicare al prezzo minimo allorché la ricchezza zuccherina della canna consegnata è diversa da quella standard, sono stabilite dall'autorità competente, su proposta di una commissione mista di distillatori o fabbricanti di sciroppo, da un lato, e produttori di canna, dall'altro.

Articolo 31

Prezzo minimo

1. La prova del pagamento del prezzo minimo al produttore di canna è sostituita da un attestato redatto su carta libera dal fabbricante di sciroppo o dal distillatore. Tale attestato specifica:

a) il nome del fabbricante di sciroppo o del distillatore;

b) il nome del produttore della canna;

c) i quantitativi totali di canna per i quali è stato pagato il prezzo minimo fissato per l'anno civile di cui trattasi e che sono stati consegnati alla fabbrica di sciroppo o alla distilleria dal produttore nel corso del medesimo anno civile;

d) il quantitativo del prodotto per il quale è versato il prezzo minimo.

2. L'attestato è datato e firmato dal produttore della canna e dal fabbricante di sciroppo o dal distillatore.

3. L'originale dell'attestato viene conservato dal fabbricante o dal distillatore. Una copia è inviata al produttore della canna.

Articolo 32

Coefficiente di riduzione

1. Se la somma dei quantitativi per i quali è richiesto l'aiuto è superiore, per un dato anno civile, secondo il caso, ai quantitativi annui di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1452/2001 e all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1453/2001, si applica a ciascuna domanda un coefficiente uniforme di riduzione per il rispettivo prodotto.

La Francia può tuttavia suddividere per dipartimento il quantitativo di rum di cui al paragrafo 1, in funzione della quantità media di rum agricolo commercializzato dal dipartimento in questione nel corso delle campagne dal 1997 al 2001. In caso di superamento dei quantitativi globali per i quali è richiesto l'aiuto, i coefficienti di riduzione possono essere diversificati per dipartimento.

2. Le domande di aiuto sono presentate alle autorità competenti designate, secondo i casi, dalla Francia e dal Portogallo.

Sezione II

Zucchero di barbabietola

Articolo 33

Il presente capo stabilisce le modalità d'applicazione dell'aiuto di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1453/2001 a favore della trasformazione delle barbabietole raccolte nelle Azzorre in zucchero bianco.

Articolo 34

1. L'impresa di trasformazione presenta alle autorità competenti una domanda scritta. La domanda indica la produzione di zucchero bianco ottenuta dalle barbabietole raccolte nelle Azzorre ed è accompagnata:

a) dalla prova d'acquisto delle barbabietole per ciascun produttore che le ha consegnate alla trasformazione; e

b) dall'impegno scritto di non raffinare zucchero greggio durante il periodo di trasformazione delle barbabietole in zucchero bianco.

2. L'aiuto di cui al paragrafo 1 può essere versato soltanto dopo la constatazione definitiva della produzione di zucchero bianco ottenuta dalle barbabietole raccolte nelle Azzorre.

Articolo 35

Il Portogallo adotta tutte le misure necessarie perché gli aiuti siano erogati esclusivamente nei limiti previsti dall'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1453/2001.

CAPO III

Vino

Sezione I

Acquisto di mosto concentrato rettificato e aiuto per l'acquisto di alcole vinico a Madera

Articolo 36

1. I produttori stabiliti nell'isola di Madera che desiderano beneficiare dell'aiuto per l'acquisto di mosti concentrati rettificati da utilizzare nel processo di vinificazione per lo zuccheraggio dei vini liquorosi di Madera, oppure dell'aiuto all'acquisto di alcole vinico in applicazione dell'articolo 20, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1453/2001 presentano all'organismo competente entro una data fissata da quest'ultimo, e comunque entro e non oltre il 31 ottobre, una domanda nella quale figurano almeno i seguenti elementi:

- la copia del contratto di acquisto di mosti concentrati rettificati o di alcole vinico nel resto della Comunità,

- il quantitativo di mosti concentrati rettificati o di alcole vinico per il quale è chiesto l'aiuto, espresso in ettolitri e in % vol,

- la data di presa in consegna dei mosti o di alcole vinico,

- la data prevista per l'inizio delle operazioni di produzione dei vini liquorosi, nonché il luogo dove tali operazioni avverranno.

2. L'importo dell'aiuto è fissato a 12,08 EUR/hl.

3. L'aiuto è versato per un quantitativo massimo di 3600 ettolitri per l'acquisto di mosti concentrati rettificati e per un quantitativo massimo di 8000 ettolitri per l'acquisto di alcole vinico, per ciascuna campagna di commercializzazione.

Articolo 37

1. L'organismo competente adotta tutti i provvedimenti necessari per accertare l'esattezza dei dati contenuti nelle domande e controllare la conformità e la realtà dell'impiego dei mosti concentrati rettificati o dell'alcole vinico oggetto delle domande di aiuto.

2. L'organismo competente versa l'aiuto al produttore entro la fine della campagna vitivinicola, fatti salvi eventuali ritardi causati da controlli complementari.

Sezione II

Aiuto per l'invecchiamento dei vini liquorosi nell'isola di Madera e dei vini nelle isole Azzorre

Articolo 38

1. L'aiuto per l'invecchiamento dei vini liquorosi nell'isola di Madera e l'aiuto per l'invecchiamento del vino "verdelho" nelle isole Azzorre, previsti rispettivamente all'articolo 20, paragrafo 5, e all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1453/2001, sono versati per i quantitativi di vino messi ad invecchiare alla stessa data e sottoposti ad un invecchiamento ininterrotto di almeno cinque anni per Madera e di almeno tre anni per le Azzorre.

2. L'aiuto per l'invecchiamento dei vini liquorosi di Madera e dei vini delle Azzorre è concesso ai produttori di tali regioni che ne presentano domanda all'organismo competente nel corso dei primi due mesi di ogni anno.

3. L'aiuto è versato in via prioritaria per i vini dell'ultima vendemmia. Le domande relative ai vini prodotti nel corso di precedenti campagne sono accettate nel caso in cui non siano stati raggiunti i limiti quantitativi fissati dal regolamento (CE) n. 1453/2001, dando la precedenza ai vini più giovani.

4. Se il quantitativo globale oggetto delle domande è superiore ai limiti quantitativi fissati dal regolamento (CE) n. 1453/2001, si applica un coefficiente di riduzione ad ogni domanda. Il quantitativo complessivo di prodotto per il quale un produttore presenta una domanda d'aiuto non può essere superiore al quantitativo indicato nella dichiarazione di produzione presentata per la campagna di cui trattasi conformemente al regolamento (CE) n. 1282/2001 della Commissione.

5. Le autorità portoghesi comunicano alla Commissione:

- i quantitativi globali per i quali sono stati conclusi contratti ogni anno,

- le modalità di applicazione del presente paragrafo.

6. L'operatore che desidera beneficiare del suddetto regime d'aiuto conclude con l'organismo competente un contratto d'invecchiamento di una durata minima di cinque anni per l'isola di Madera e di tre anni per le Azzorre.

7. Il contratto è concluso in base ad una domanda d'aiuto presentata una sola volta all'inizio del periodo summenzionato. La domanda contiene almeno i seguenti dati:

a) il nome e l'indirizzo del produttore richiedente;

b) il numero di partite oggetto del contratto d'invecchiamento e l'identificazione precisa di ciascuna partita (in particolare: numero del tino, quantitativo da invecchiare, ubicazione precisa);

c) per ciascuna partita, l'anno del raccolto, le caratteristiche tecniche del vino liquoroso in oggetto ed in particolare il titolo alcolometrico totale, il titolo alcolometrico effettivo, il tenore di zuccheri, l'acidità totale e volatile;

d) per ciascuna partita, il sistema di condizionamento;

e) per ciascuna partita l'indicazione del primo e dell'ultimo giorno del periodo di magazzinaggio.

8. La corretta esecuzione del contratto d'invecchiamento conferisce il diritto al pagamento dell'importo globale dell'aiuto stabilito al momento della firma del contratto. Per l'isola di Madera, il pagamento dell'aiuto è effettuato in tre rate nel corso del primo, del terzo e del quinto anno di invecchiamento. Per le Azzorre, l'aiuto è versato in ragione di un terzo per ogni anno di invecchiamento.

9. L'accettazione del contratto è subordinata alla costituzione di una cauzione di buon fine per il periodo di esecuzione, d'importo pari al 40 % dell'aiuto complessivo. Tale cauzione è costituita conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli(27).

10. L'organismo competente accerta il rispetto delle clausole del contratto d'invecchiamento procedendo in particolare alla verifica dei registri del produttore e a ispezioni sul posto.

11. La cauzione di buon fine è svincolata una volta constatata la corretta esecuzione del contratto.

12. L'organismo competente mette fine al contratto qualora constati che il vino liquoroso oggetto del contratto non è più atto al consumo umano diretto. Salvo forza maggiore, la disdetta del contratto comporta il recupero degli importi versati e l'incameramento della cauzione di buon fine. I casi di forza maggiore invocati sono comunicati all'autorità competente entro i tre giorni lavorativi successivi al loro verificarsi.

TITOLO IV

CAPO I

Commercializzazione locale

Articolo 39

Campo di applicazione

Il presente capo stabilisce le modalità di applicazione degli aiuti a favore dei prodotti ortofrutticoli, delle piante vive e della floricoltura, raccolti o prodotti in loco e destinati all'approvvigionamento delle rispettive regione di produzione, previsti dall'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1452/2001, all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1453/2001 e all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1454/2001.

Articolo 40

Diritto all'aiuto

1. L'elenco dei prodotti, classificati per categorie, ammissibili agli aiuti previsti dall'articolo 39, figura nella colonna II degli allegati II, III, IV e V rispettivamente per i DOM, le Azzorre, Madera e le isole Canarie.

2. I prodotti devono formare oggetto di contratti di fornitura a norma dell'articolo 41 ed essere conformi alle norme stabilite in applicazione del titolo I del regolamento (CE) n. 2200/96 per quanto riguarda gli ortofrutticoli o, in assenza di simili norme, essere conformi alle specifiche di qualità previste nei contratti.

3. L'aiuto è versato limitatamente alle quantità annue fissate per categoria di prodotti nella colonna III degli allegati II, III, IV e V.

4. Gli importi dell'aiuto applicabili ad ogni categoria di prodotti figurano nelle colonne IV e V degli allegati II, III, IV e V. Gli importi indicati nella colonna V si applicano alle organizzazioni di produttori riconosciute in applicazione degli articoli 11 e 14 del regolamento (CE) n. 2200/96. Gli importi indicati nella colonna IV si applicano agli altri produttori.

5. Qualora il fabbisogno di approvvigionamento dei DOM lo giustifichi, per uno o più prodotti, le autorità competenti erogano l'aiuto per la fornitura a destinazione di un DOM diverso da quello in cui il prodotto è stato raccolto.

Articolo 41

Contratti di fornitura

1. I contratti di fornitura sono conclusi tra, da un lato, i produttori singoli o associati o un'organizzazione produttori e, dall'altro, un operatore riconosciuto ai sensi dell'articolo 42.

I contratti comprendono come minimo le seguenti indicazioni:

a) la ragione sociale dei contraenti;

b) la designazione precisa del prodotto o dei prodotti;

c) i quantitativi totali da consegnare e il calendario previsionale delle forniture;

d) i riferimenti e le superfici delle particelle sulle quali sono coltivati i prodotti oggetto del contratto e i nomi e gli indirizzi di ciascun produttore;

e) la durata dell'impegno;

f) la forma di condizionamento, le condizioni e i costi di trasporto;

g) la fase precisa di consegna.

2. I contraenti possono aumentare, al massimo del 30 %, i quantitativi inizialmente indicati nel contratto mediante una clausola aggiuntiva scritta.

3. I contratti e le clausole sono conclusi almeno dieci giorni prima dell'inizio delle consegne ed entro un termine da stabilirsi dalle autorità competenti, eventualmente differenziato per prodotto.

4. Le autorità competenti possono adottare disposizioni complementari in materia di contratti, in particolare per quanto riguarda le indennità in caso di mancata osservanza degli obblighi contrattuali o la fissazione di una quantità minima per contratto. Nei limiti necessari alla gestione del regime di aiuto, le autorità competenti possono stabilire periodi o campagne di commercializzazione per prodotto, diversi da quelli indicati all'articolo 53.

Articolo 42

Riconoscimento degli operatori

1. Gli operatori economici che esercitano la loro attività nell'ambito del commercio di prodotti alimentari all'ingrosso o al minuto e della ristorazione collettiva, nonché le collettività e, nel caso delle Azzorre, di Madera e delle isole Canarie, le industrie agroalimentari, che desiderino partecipare al presente regime di aiuto presentano una domanda di riconoscimento all'organismo designato dalle autorità competenti entro un termine da esse stabilito. L'organismo competente fissa le condizioni per il riconoscimento e pubblica ogni anno l'elenco degli operatori riconosciuti con almeno un mese di anticipo rispetto al termine di conclusione dei contratti.

2. Gli operatori riconosciuti si impegnano in particolare a:

a) commercializzare o, nel caso delle Azzorre, di Madera e delle isole Canarie a trasformare, i prodotti oggetto dei contratti di fornitura esclusivamente nella regione di produzione;

b) tenere una contabilità separata per l'esecuzione dei contratti di fornitura;

c) comunicare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificativo e altro documento comprovante l'esecuzione dei contratti e l'adempimento degli impegni assunti a norma del presente regolamento.

Articolo 43

Dichiarazioni

I produttori, singoli o associati, e le organizzazioni di produttori che desiderino beneficiare del regime di aiuto inviano ai servizi designati dalle autorità competenti, entro il termine da esse stabilito, una dichiarazione corredata della copia del contratto di fornitura di cui all'articolo 41.

Articolo 44

Coefficiente di riduzione

1. Se in base alle dichiarazioni trasmesse a norma dell'articolo 43 emerge un rischio di superamento dei quantitativi indicati all'articolo 40, paragrafo 3, le autorità competenti fissano un coefficiente provvisorio di riduzione da applicare alle domande di aiuto attinenti a tale categoria e ne informano gli interessati. Detto coefficiente, pari al rapporto tra le quantità di cui alla colonna III degli allegati II, III, IV e V e le quantità contrattuali, maggiorate delle eventuali clausole aggiuntive, viene fissato prima che sia decisa l'erogazione dell'aiuto e al più tardi un mese dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 41, paragrafo 3.

2. In caso di applicazione del paragrafo 1, le autorità competenti fissano, a fine campagna, il coefficiente di riduzione definitivo applicabile a ciascuna domanda di aiuto presentata durante la campagna.

CAPO II

Commercializzazione fuori della regione di produzione

Sezione I

Riso, ortofrutticoli, piante, fiori e patate

Articolo 45

Campo di applicazione

La presente sezione stabilisce le modalità di applicazione degli aiuti seguenti:

a) l'aiuto previsto dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1452/2001;

b) l'aiuto previsto dall'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1452/2001;

c) l'aiuto previsto dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1453/2001;

d) l'aiuto previsto dall'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1453/2001;

e) l'aiuto previsto dall'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1454/2001.

Articolo 46

Contratti di campagna

1. Per "contratto di campagna" si intende il contratto con cui un operatore, persona fisica o giuridica stabilita nel resto della Comunità, fuori della regione ultraperiferica di produzione, si impegna, prima dell'inizio del periodo di commercializzazione del o dei prodotti in oggetto, ad acquistare tutta o parte della produzione di un produttore singolo o associato o di un'organizzazione di produttori delle regioni ultraperiferiche ai fini della sua commercializzazione al di fuori della regione di produzione.

2. L'operatore che intende inoltrare una domanda di aiuto trasmette alle autorità competenti francesi, portoghese o spagnoli, secondo il caso, un contratto di campagna prima dell'inizio del periodo di commercializzazione del o dei prodotti in oggetto.

Il contratto di campagna comprende almeno i seguenti dati:

a) ragione sociale dei contraenti e relativo luogo di stabilimento;

b) la designazione precisa dei prodotti;

c) i quantitativi totali da consegnare e il calendario previsionale delle forniture;

d) i riferimenti e le superfici delle parcelle sulle quali sono coltivati i prodotti oggetto del contratto e i nomi e gli indirizzi di ciascun produttore;

e) la durata dell'impegno;

f) la forma di condizionamento, le condizioni e i costi di trasporto;

g) la fase precisa di consegna.

I contraenti possono aumentare, al massimo del 30 %, i quantitativi inizialmente indicati nel contratto mediante una clausola aggiuntiva scritta.

3. Le autorità competenti valutano la conformità dei contratti con le disposizioni di cui all'articolo 45 e con quelle previste dalla presente sezione. Essi controllano in particolare che vi figurino tutti i dati di cui al paragrafo 2. Essi informano l'operatore circa l'opportunità di applicare l'articolo 48.

4. Per la determinazione dell'importo dell'aiuto, il valore della produzione commercializzata, franco luogo di destinazione, è valutato in base al contratto di campagna, ai documenti specifici di trasporto e a tutti i documenti giustificativi che corredano la domanda di pagamento. Il valore della produzione commercializzata da prendere in considerazione è quello di una consegna nel primo porto o aeroporto di sbarco. Le autorità competenti possono richiedere qualsiasi informazione o giustificazione complementare ai fini della determinazione dell'importo dell'aiuto.

5. La domanda di aiuto è inoltrata dall'acquirente, oppure dal venditore nel caso degli aiuti di cui all'articolo 6 delle regolamento (CE) n. 1453/2001, che abbiano sottoscritto l'impegno di commercializzazione del prodotto. Ai fini della gestione del regime di aiuto, le autorità competenti possono determinare periodi o campagne di commercializzazione per prodotto diversi da quelli di quell'articolo 53.

Articolo 47

Commercializzazione di piante e fiori delle Azzorre e di Madera

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 delle regolamento (CE) n. 1453/2001, per quanto riguarda la commercializzazione di piante e fiori delle Azzorre e di Madera nel resto della Comunità, i produttori, singoli o associati, oppure le organizzazioni di produttori di cui agli articoli 11, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 2200/96, che desiderino partecipare al regime di aiuto presentano una domanda di riconoscimento all'organismo designato dalle autorità competenti portoghesi entro un termine da esse stabilito.

Detto organismo fissa le condizioni per il riconoscimento e pubblica ogni anno l'elenco degli operatori riconosciuti con almeno un mese di anticipo rispetto all'inizio del periodo di commercializzazione.

2. I produttori, singoli o associati, o le organizzazioni di produttori suddette che desiderino beneficiare del regime di aiuto inviano una dichiarazione ai servizi designati dalle autorità competenti portoghesi prima dell'inizio del periodo di commercializzazione per i rispettivi prodotti, con la quale si impegnano in particolare a:

a) commercializzare i fiori e le piante esclusivamente nel resto della Comunità;

b) comunicare il nome delle imprese contraenti o degli intermediari e il relativo luogo di stabilimento;

c) specificare:

- le piante e fiori commercializzati,

- i riferimenti e le superfici delle parcelle, identificate a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 3508/92, sulle quali sono coltivati i prodotti oggetto del contratto e, nel caso delle organizzazioni di produttori, i nomi e gli indirizzi di ciascun produttore; i riferimenti delle particelle non devono essere comunicati per i fiori essiccati di cui al codice NC 0603 90 00;

d) indicare il modo di condizionamento, le condizioni e i costi di trasporto, nonché la fase precisa di consegna;

e) tenere una contabilità separata per l'esecuzione delle vendite di cui al presente articolo;

f) comunicare, su richiesta delle autorità portoghesi competenti, qualsiasi giustificativo e altro documento comprovante l'esecuzione delle vendite di cui al presente articolo e l'adempimento degli impegni assunti a norma del presente regolamento.

3. Per la determinazione dell'importo dell'aiuto, il valore della produzione commercializzata, franco luogo di destinazione, è valutato in base ai documenti specifici di trasporto e a tutti i documenti giustificativi che corredano la domanda di pagamento. Il valore della produzione commercializzata da prendere in considerazione è quello di una consegna nel primo porto o aeroporto di sbarco. I servizi possono richiedere qualsiasi informazione o giustificazione complementare ai fini della determinazione dell'importo dell'aiuto.

4. La domanda di aiuto è presentata dai produttori, singoli o associati, oppure dalle organizzazioni di produttori di cui agli articoli 11, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 2200/96 che sottoscrivono l'impegno di commercializzazione del prodotto. Ai fini della gestione del regime di aiuto, le autorità competenti possono determinare periodi o campagne di commercializzazione per prodotto diversi da quelli di cui all'articolo 53.

Articolo 48

Coefficiente di riduzione

1. Se per un determinato prodotto i quantitativi per i quali è richiesto l'aiuto superano il volume fissato all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1452/2001, oppure per quanto riguarda i meloni di cui al codice NC ex 0807 10 90 e gli ananassi di cui al codice NC 0804 30 00, il limite fissato al paragrafo 6 del medesimo articolo, oppure i limiti fissati dall'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1454/2001, le autorità competenti determinano un coefficiente uniforme di riduzione da applicarsi a tutte le domande di aiuto.

2. Per il riso della Guiana:

a) Le competenti autorità francesi fissano, ove necessario, un coefficiente uniforme di riduzione da applicare alle domande suddette per garantire che ogni anno l'aiuto non venga concesso per un volume superiore a 12000 tonnellate in equivalente riso lavorato per l'insieme dei quantitativi per i quali le domande sono presentate e, all'interno di tale massimale, per un volume superiore a 4000 tonnellate per quanto riguarda i quantitativi smerciati o commercializzati nella Comunità al di fuori della Guadalupa e della Martinica.

b) Il coefficiente uniforme di riduzione è calcolato come segue:

i) qualora i quantitativi per i quali le domande di aiuto sono presentate siano globalmente inferiori a dodici mila tonnellate, ma superiori al volume massimo di quattro mila tonnellate, per quanto riguarda il riso smerciato o commercializzato nella Comunità al di fuori della Guadalupa e della Martinica, si applica ai soli quantitativi di quest'ultimo riso il coefficiente i, ottenuto dalla formula:

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

dove:

x= quantitativo di riso della Guiana effettivamente smerciato e commercializzato nella Comunità al di fuori della Martinica e della Guadalupa;

ii) qualora i quantitativi per i quali le domande di aiuto sono presentate siano globalmente superiori a 12000 tonnellate, ma inferiori al volume massimo di 4000 tonnellate, per quanto riguarda il riso smerciato o commercializzato nella Comunità al di fuori della Guadalupa e della Martinica, si applica a tutti i quantitativi di riso il coefficiente j, ottenuto dalla formula:

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

dove:

y= quantitativo totale di riso della Guiana per il quale sono state presentate le domande;

iii) qualora i quantitativi per i quali le domande di aiuto sono state presentate siano allo stesso tempo globalmente superiori a 12000 tonnellate e, per quanto riguarda il riso smerciato o commercializzato nella Comunità al di fuori della Guadalupa e della Martinica, superiori al volume massimo di 4000 tonnellate, si applica il coefficiente z, ottenuto dalla formula:

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

dove:

x= quantitativo di riso della Guiana effettivamente smerciato e commercializzato nella Comunità, al di fuori della Martinica e della Guadalupa;

i= coefficiente di riduzione per le domande di aiuto concernenti il quantitativo di riso della Guiana effettivamente smerciato e commercializzato nella Comunità, al di fuori della Martinica e della Guadalupa, di cui alla lettera i);

k= quantitativo di riso della Guiana effettivamente smerciato e commercializzato in Martinica e in Guadalupa.

Le autorità francesi competenti comunicano tempestivamente alla Commissione nei casi di applicazione del presente paragrafo e i quantitativi di cui trattasi.

c) L'aiuto è versato per i quantitativi effettivamente smerciati e commercializzati in esecuzione di contratti di campagna e in conformità delle disposizioni applicabili.

d) Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il coefficiente di trasformazione corrisponde a:

- 0,45 dal risone al riso lavorato,

- 0,69 dal riso semigreggio al riso lavorato,

- 0,93 dal riso semilavorato al riso lavorato.

Articolo 49

Imprese comuni

Il complemento di aiuto previsto all'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1452/2001, all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1453/2001 e all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1454/2001, è versato su presentazione delle prove degli impegni sottoscritti dalle parti di mettere in comune, per un periodo non inferiore a tre anni, l'esperienza e le conoscenze necessarie alla realizzazione dell'obiettivo comune. Tali impegni comprendono una clausola di divieto di scioglimento prima del suddetto periodo di tre anni.

Qualora non siano rispettati i suddetti impegni, l'operatore non può presentare domande di aiuto per la relativa campagna di commercializzazione.

Articolo 50

Rispedizione e riesportazione del riso

1. I prodotti che beneficiano dell'aiuto versato a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1452/2001 non possono essere esportati; inoltre, quelli smerciati e commercializzati nella Guadalupa e nella Martinica non possono essere rispediti nel resto della Comunità.

I prodotti smerciati e commercializzati nel resto della Comunità che hanno beneficiato dell'aiuto di cui al primo comma non possono essere rispediti nella Guadalupa, nella Martinica o nella Guiana.

2. Le autorità competenti adottano le misure di controllo atte a garantire il rispetto del disposto al paragrafo 1. Dette misure comprendono in particolare controlli materiali senza preavviso. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione le misure a tal fine adottate.

Sezione II

Vini di Madera

Articolo 51

1. L'aiuto di cui all'articolo 20, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1453/2001 è concesso sino alla fine della campagna 2005/2006.

2. Se l'aiuto è richiesto per recipienti inferiori a un litro, si applica un coefficiente di riduzione per tener conto della capacità della bottiglia.

3. L'aiuto è versato agli speditori che presentano domanda all'organismo competente, per ogni partita, durante il periodo fissato da quest'ultimo.

4. La domanda contiene almeno i seguenti dati:

- copia della parte n. 3 del DAA (Documento Amministrativo di Accompagnamento) debitamente compilato, con l'indicazione dello speditore e del destinatario (nome, indirizzo e paese), del quantitativo di vino spedito, in equivalente litri, l'indicazione del codice della nomenclatura doganale, il timbro dell'Istituto del Vino di Madera che attesta la conformità del prodotto e il timbro degli uffici doganali di Madera che certificano l'uscita dal suo territorio,

- copia della fattura del trasportatore/spedizioniere con l'indicazione della destinazione finale o della polizza di carico,

- copia della fattura spedita all'acquirente, con indicazione del quantitativo in equivalente litri, che deve corrispondere a quello indicato nel DAA.

TITOLO V

STUDI

Articolo 52

1. La realizzazione degli studi di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1453/2001 e all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1454/2001 è aggiudicata nell'ambito di una gara organizzata sotto la responsabilità delle autorità competenti.

2. Il progetto di bando di gara comprendente il capitolato d'oneri viene trasmesso alla Commissione a cura delle autorità competenti. La Commissione comunica eventualmente le proprie osservazioni entro il termine di un mese a decorrere dalla data di ricevimento del progetto.

3. Le autorità competenti comunicano lo studio definitivo alla Commissione, la quale presenta eventuali osservazioni entro 45 giorni dalla data di ricevimento dello studio.

4. Il versamento del contributo finanziario della Comunità è subordinato:

- al rispetto delle disposizioni dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1453/2001 e dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1454/2001 e delle clausole del capitolato d'oneri, nonché delle osservazioni presentate,

- al versamento del contributo delle autorità pubbliche portoghesi o spagnole.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

CAPO I

Domande di aiuto

Articolo 53

Campagne di commercializzazione

Le campagne di commercializzazione vanno dal 1o gennaio al 31 dicembre, tranne la campagna vitivinicola.

Articolo 54

Presentazione delle domande e versamento degli aiuti

1. Fatti salvi gli articoli 5, 25, 34 e 36, le domande di aiuto sono presentate ai servizi designati dalle autorità competenti dello Stato membro, in base ai moduli da esse stabiliti ed entro i termini da esse prescritti. Per gli aiuti di cui al titolo I, tali termini sono fissati in modo da consentire l'esecuzione dei necessari controlli in loco.

2. Le domande di aiuto contengono almeno le indicazioni seguenti:

a) cognome, nome e indirizzo del richiedente;

b) per gli aiuti di cui al titolo I, le superfici coltivate, in ettari e in are, identificate a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 3508/92;

c) per gli aiuti di cui al titolo II, capo I, le quantità di ananassi raccolti e la quantità oggetto della domanda di aiuto;

d) per gli aiuti di cui al titolo II, capo III, le domande di aiuto sono accompagnate da bollette di consegna delle canne da zucchero stabilite dagli organismi competenti o dalle imprese di trasformazione designate dalla Francia per ciascun dipartimento;

e) per gli aiuti di cui rispettivamente il titolo II, capo II, al titolo III, capo I e al titolo IV, capi I e II, le fatture individuali o globali e qualsiasi altro documento giustificativo relativo alle azioni realizzate, segnatamente gli estremi dei contratti di consegna, di trasformazione, di fornitura o di campagna.

3. Fatti salvi gli articoli 6 e 9, le autorità competenti, previa verifica delle domande di aiuto e dei documenti giustificativi, versano l'aiuto determinato in applicazione del presente regolamento entro i tre mesi successivi al termine del periodo stabilito per la presentazione delle domande.

Per quanto riguarda le colture di cui al titolo I, capo I, qualora nel corso di uno stesso anno civile siano possibili più raccolti, il termine di cui al primo comma decorre dalla fine del periodo stabilito per la presentazione delle domande di aiuto per l'ultimo raccolto dell'anno in corso.

4. Gli Stati membri possono adottare disposizioni supplementari per il versamento dell'aiuto di cui al titolo IV da parte dell'organizzazione di produttori ai propri aderenti.

Articolo 55

Correzione degli errori palesi

Una domanda di aiuto può essere rettificata in qualsiasi momento dopo la sua presentazione, in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente.

Articolo 56

Presentazione tardiva delle domande

Salvo in caso di forza maggiore e in circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 65, alle domande di aiuto trasmesse oltre i termini fissati nelle rispettive normative settoriali in virtù dell'articolo 54, paragrafo 1, si applica una riduzione pari all'1 % per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda entro i termini. In caso di ritardo superiore a venticinque giorni di calendario, la domanda non è più ammessa.

Articolo 57

Ritiro delle domande di aiuto

1. La domanda di aiuto può essere ritirata in tutto o in parte in qualsiasi momento. Tuttavia, qualora l'autorità competente abbia già informato l'imprenditore di irregolarità riscontrate nella domanda di aiuto o gli abbia comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzati ritiri per le parti della domanda di aiuto che presentano irregolarità.

2. I ritiri eseguiti a norma del paragrafo 1 comportano per il richiedente il ripristino della situazione precedente alla presentazione della domanda stessa o di parte della medesima.

CAPO II

Controlli

Articolo 58

1. I controlli si effettuano tramite controlli amministrativi e controlli in loco. Il controllo amministrativo è esauriente e comprende verifiche incrociate, nei casi opportuni, con i dati del sistema integrato di gestione e di controllo. Sulla base di un'analisi di rischio, alle autorità nazionali eseguono controlli in loco per sondaggio su un numero di domande di aiuto che rappresenta almeno il 10 % delle domande.

Ove risulti opportuno, gli Stati membri fanno ricorso al sistema integrato di gestione e di controllo istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92.

2. Per gli aiuti di cui al titolo III, capo II, sezione I, i controlli vertono anche sui quantitativi di canna da zucchero consegnati e sul rispetto del prezzo minimo.

Articolo 59

Principi generali

1. I controlli in loco sono effettuati senza preavviso. È tuttavia ammesso un preavviso limitato allo stretto necessario, sempreché non venga compromessa la finalità del controllo. Tale preavviso non può di regola oltrepassare le 48 ore, salvo in casi debitamente giustificati.

2. Se del caso, i controlli in loco previsti dal presente regolamento, sono effettuati contemporaneamente ad altri eventuali controlli contemplati dalla normativa comunitaria.

3. La domanda o le domande di aiuto sono respinte nel caso in cui un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili all'imprenditore o al suo rappresentante.

Articolo 60

Selezione delle domande da sottoporre a controlli in loco

1. L'autorità competente seleziona gli imprenditori da sottoporre a controlli in loco sulla base di un'analisi dei rischi e tenendo conto di un fattore di rappresentatività delle domande di aiuto presentate. L'analisi dei rischi tiene conto:

a) dell'importo dell'aiuto;

b) del numero di parcelle agricole, della superficie oggetto della domanda di aiuto, o del quantitativo prodotto, trasportato, trasformato o commercializzato;

c) dell'evoluzione rispetto all'anno precedente;

d) dei risultati dei controlli degli anni precedenti;

e) di altri parametri definiti dagli Stati membri.

Per ottenere questo fattore di rappresentatività, gli Stati membri selezionano in modo casuale tra il 20 % e il 25 % del numero minimo di imprenditori da sottoporre a controllo.

2. L'autorità competente assicura la conservazione dei criteri di selezione di ciascun imprenditore da sottoporre a controllo in loco. L'ispettore che procede al controllo in loco ne è debitamente informato prima dell'inizio del controllo stesso.

Articolo 61

Relazione di controllo

1. Ciascun controllo in loco forma oggetto di una relazione di controllo, che consenta ulteriormente di esaminare i particolari delle verifiche effettuate. Tale relazione indica segnatamente quanto segue:

a) i regimi di aiuto e le domande oggetto di controllo;

b) le persone presenti;

c) il numero di parcelle agricole controllate e di quelle misurate, i risultati delle misurazioni per parcella e le tecniche di misurazione utilizzate;

d) le quantità prodotte, trasportate, trasformate o commercializzate, controllate e i risultati ottenuti e le tecniche utilizzate;

e) se la visita era stata annunciata e, in tal caso, il termine di preavviso;

f) le eventuali ulteriori misure di controllo intraprese.

L'imprenditore o il suo rappresentante è invitato a firmare la relazione per attestare di aver presenziato al controllo ed eventualmente ad apporvi le proprie osservazioni. Qualora siano constatate irregolarità, all'imprenditore è consegnata una copia della relazione di controllo.

Se il controllo in loco viene effettuato mediante telerilevamento, lo Stato membro può decidere di non invitare l'imprenditore o chi ne fa le veci a firmare la relazione di controllo se dal telerilevamento stesso non risultano irregolarità.

CAPO III

Conseguenze in caso di pagamenti indebiti

Articolo 62

Ripetizione dell'indebito

1. In caso di pagamento indebito, l'imprenditore ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato di un interesse calcolato conformemente al paragrafo 3.

2. Gli Stati membri possono decidere che l'indebito sia recuperato tramite detrazione da uno qualsiasi degli anticipi o dei pagamenti effettuati a favore dell'imprenditore, nel quadro di altri regimi di aiuto, previa notificazione della decisione di recupero. Tuttavia, l'imprenditore interessato può effettuare il rimborso senza attendere tale detrazione.

3. Gli interessi decorrono dalla data di notificazione all'imprenditore dell'obbligo di restituzione sino alla data del rimborso o detrazione degli importi dovuti. Il tasso d'interesse applicabile è calcolato in base alle disposizioni di diritto nazionale, ma non può in alcun caso essere inferiore al tasso d'interesse previsto per la ripetizione dell'indebito dalla legislazione nazionale.

4. Se il pagamento indebito è dovuto a dichiarazioni o a documenti falsi, ovvero a grave negligenza del beneficiario, viene comminata un'ammenda pari all'importo indebitamente versato, maggiorato di un interesse calcolato conformemente al paragrafo 3.

5. L'obbligo di restituzione di cui al paragrafo 1 non si applica nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per errore dell'autorità competente medesima o di un'altra autorità e se l'errore non era normalmente rilevabile dall'imprenditore.

Tuttavia, qualora l'errore riguardi elementi di fatto rilevanti per il calcolo del pagamento, il primo comma si applica soltanto se la decisione di recupero non è era stata notificata entro dodici mesi dalla data di pagamento.

6. L'obbligo di restituzione di cui al paragrafo 1 non si applica se il periodo intercorso tra la data di pagamento dell'aiuto e quella in cui l'autorità competente ha notificato per la prima volta al beneficiario il carattere indebito del pagamento effettuato è superiore a dieci anni.

Tuttavia, il periodo di cui al comma precedente è ridotto a quattro anni se il beneficiario ha agito in buona fede.

7. Gli importi da recuperare a seguito dell'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dal presente titolo sono soggetti ad un periodo di prescrizione di quattro anni.

8. I paragrafi 5 e 6 non si applicano nel caso degli anticipi.

9. Gli Stati membri possono decidere di non esigere la restituzione di importi inferiori o uguali a 100 EUR, al netto degli interessi, per imprenditore e per periodo di erogazione del premio, sempreché l'ordinamento nazionale preveda una simile eventualità in casi analoghi.

10. Gli importi recuperati vengono versati agli organismi o ai servizi pagatori, i quali li detraggono dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.

Articolo 63

Riduzioni ed esclusioni in caso di dichiarazioni eccessive per gli aiuti per superficie

1. Per gli aiuti di cui al titolo I, quando in relazione a un gruppo di colture la superficie dichiarata eccede la superficie constatata all'atto del controllo, l'importo dell'aiuto si calcola in base alla superficie constatata, ridotta di due volte l'eccedenza constatata, se questa è superiore al 3 % o a due ettari, ma non supera il 20 % della superficie constatata.

Se l'eccedenza rilevata è superiore al 20 % della superficie constatata, per il gruppo di colture considerato non è versato alcun aiuto per superficie.

2. Quando l'eccedenza della superficie dichiarata rispetto alla superficie constatata, oggetto di una domanda di aiuto nell'ambito dei regimi di cui al titolo I, è superiore al 30 % della superficie constatata, l'aiuto al quale l'imprenditore avrebbe avuto diritto nell'ambito dei regimi di aiuto considerati non è concesso per l'anno civile di cui trattasi.

Se la differenza è superiore al 50 %, l'imprenditore è inoltre penalizzato di un importo pari a quello non concesso ai sensi del primo comma. L'importo corrispondente è detratto dai pagamenti da corrispondere all'imprenditore per aiuti nel quadro di uno qualsiasi dei regimi previsti dal presente regolamento o ai quali l'imprenditore abbia diritto a fronte di domande di aiuto presentate nel corso dei tre anni civili successivi all'anno dell'accertamento.

Articolo 64

Esclusa applicazione delle riduzioni e delle esclusioni

1. Le riduzioni ed esclusioni di cui al presente titolo non si applicano quando l'imprenditore abbia fornito informazioni effettivamente corrette o quando possa in altro modo dimostrare che è esente da colpa.

2. Le riduzioni e le esclusioni di cui al presente titolo non si applicano alle parti della domanda di aiuto in ordine alle quali l'imprenditore abbia comunicato per iscritto all'autorità competente che la domanda stessa è inesatta o lo è divenuta successivamente alla presentazione, a condizione che l'imprenditore non sia stato informato dall'autorità competente dell'intenzione di effettuare un controllo in loco e delle irregolarità riscontrate dall'autorità competente nella sua domanda.

Le informazioni di cui al primo comma fornite dall'imprenditore hanno per effetto l'adeguamento della domanda alla situazione reale.

Articolo 65

Forza maggiore e circostanze eccezionali

1. I casi di forza maggiore ovvero di circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono esserle comunicati per iscritto, entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi.

2. L'autorità competente può riconoscere come circostanze eccezionali ad esempio i casi seguenti:

a) decesso dell'imprenditore;

b) incapacità professionale di lunga durata dell'imprenditore;

c) calamità naturale grave, che colpisce in misura rilevante la superficie agricola aziendale.

Articolo 66

Revoca dei riconoscimenti

Le autorità nazionali procedono alla revoca dei riconoscimenti di cui all'articolo 42 qualora gli impegni ai quali essi sono subordinati non siano onorati. Esse possono sospendere il pagamento degli aiuti per una o più campagne in funzione della gravità delle irregolarità accertate.

CAPO IV

Disposizioni generali

Articolo 67

Misure complementari nazionali

Gli Stati membri adottano tutte le misure complementari necessarie per l'applicazione del presente regolamento e in particolare, per quanto riguarda gli aiuti di cui al titolo II, capo III, quelle relative al controllo delle quantità di canne da zucchero fornite.

Articolo 68

Comunicazioni

1. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione non oltre:

a) il 30 aprile, le superfici che hanno formato oggetto di una domanda di aiuto di cui al titolo I, capo II, per la campagna in corso e per le quali l'aiuto è stato effettivamente versato;

b) il 31 maggio:

- le superfici che hanno formato oggetto di una domanda di aiuto di cui al titolo I, capo I, per l'anno precedente e per le quali l'aiuto è stato effettivamente versato,

- i quantitativi contrattuali per la campagna in corso, per categoria o per prodotto;

c) il 30 giugno, una relazione di esecuzione delle misure contemplate dal presente regolamento per la campagna precedente, con indicazione in particolare:

- dei quantitativi che hanno beneficiato dell'aiuto e dell'aiuto maggiorato ai sensi del titolo III, suddivisi secondo i prodotti elencati negli allegati II, III o IV,

- dei quantitativi che hanno beneficiato dell'aiuto e del complemento di aiuto di cui al titolo IV, suddivisi per prodotto, nonché il loro valore medio ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 4;

d) per quanto riguarda l'aiuto di cui al titolo III, capo II, sezione II, il Portogallo comunica alla Commissione, nei 45 giorni lavorativi successivi al termine di ogni campagna di commercializzazione:

- le superfici e l'importo globale per cui è stato chiesto e versato l'aiuto forfettario all'ettaro,

- i quantitativi di zucchero bianco prodotto e l'importo globale versato per l'aiuto specifico alla trasformazione;

e) nei 45 giorni lavorativi successivi al termine di ogni anno civile, la Francia e il Portogallo comunicano, per quanto riguarda l'aiuto di cui al titolo III, capo II, sezione I:

- i quantitativi totali di sciroppo di zucchero o di saccarosio e di rum agricolo per i quali è stato richiesto l'aiuto, espressi, secondo il caso, in zucchero bianco o in ettolitri di alcole puro,

- i dati identificativi delle fabbriche o delle distillerie che hanno ricevuto gli aiuti,

- l'importo degli aiuti e i quantitativi di sciroppo di zucchero o di saccarosio o di rum agricolo prodotti da ciascuna fabbrica e distilleria.

2. La Francia comunica, prima dell'inizio di ogni campagna, i prezzi minimi di cui al titolo II, fissati conformemente all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1452/2001, per ciascuna delle categorie di prodotti definite nell'allegato I e precisa nella sua relazione di esecuzione:

- i quantitativi di vaniglia fresca nonché di oli essenziali di geranio e di vetiver che hanno beneficiato dell'aiuto di cui al titolo II, capo II,

- i quantitativi di materie prime che hanno beneficiato dell'aiuto di cui al titolo III, capo I, suddivisi per i prodotti elencati all'allegato I, parte A, nonché i quantitativi, espressi in peso netto, dei prodotti finiti ottenuti con le suddette materie prime, classificati conformemente all'allegato I, parte B.

3. Il Portogallo comunica alla Commissione anteriormente al 1o novembre di ogni anno i quantitativi di ananassi raccolti per i quali è stato versato l'aiuto.

4. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione i casi che riconoscono come forza maggiore o circostanze eccezionali tali da giustificare il mantenimento del diritto all'aiuto.

5. Per quanto riguarda gli aiuti di cui al titolo II, capo III, la Francia comunica alla Commissione:

a) entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento:

- i criteri di determinazione degli importi unitari concessi ai produttori,

- le misure complementari adottate ai sensi dell'articolo 67;

b) per ciascun dipartimento, nell'ambito della relazione annuale di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1452/2001:

- il quantitativo totale di canne da zucchero per cui è stato chiesto l'aiuto, espresso in tonnellate,

- l'importo complessivo degli aiuti e la variazione dell'importo degli aiuti per tonnellata trasportata,

- le eventuali modifiche dei criteri e dei provvedimenti complementari di cui alla lettera a).

Articolo 69

Organizzazioni di produttori nei dipartimenti francesi d'oltremare

L'allegato I del regolamento (CE) n. 412/97 è sostituito dall'allegato VI del presente regolamento.

CAPO V

Disposizioni finali

Articolo 70

Abrogazione

I regolamenti (CEE) n. 980/92, (CEE) n. 2165/92, (CEE) n. 2311/92, (CEE) n. 3491/92, (CEE) n. 3518/92, e (CE) n. 1524/98, (CE) n. 2477/2001, (CE) n. 396/2002, (CE) n. 738/2002, (CE) n. 1410/2002 e (CE) n. 1491/2002 sono abrogati.

Articolo 71

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2003, ad eccezione degli aiuti di cui all'articolo 1, lettere b), c), f) e g), e quelli a favore delle banane diverse dalle banane da cuocere della Guiana e della Riunione, previsti al titolo IV, capo I, per i quali esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2002.

L'articolo 53 non si applica ai contratti di campagna conclusi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1452/2001, dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1453/2001 e dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1454/2001.

Per il 2003, al fine di determinare l'importo dell'aiuto concesso a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1452/2001, dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1453/2001 e dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1454/2001, la qualifica del beneficiario viene valutata al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11.

(2) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26.

(3) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 45.

(4) GU L 293 del 29.10.2002, pag. 11.

(5) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

(6) GU L 285 del 23.10.2002, pag. 13.

(7) Regolamento (CEE) n. 980/92 della Commissione, del 21 aprile 1992, che fissa le modalità d'applicazione dell'aiuto alla commercializzazione del riso della Guyana (GU L 104 del 22.4.1992, pag. 31). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 625/98 (GU L 85 del 20.3.1998, pag. 6).

(8) Regolamento (CEE) n. 2165/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, recante modalità d'applicazione delle misure specifiche a favore di Madera e delle Azzorre per quanto riguarda le patate e la cicoria (GU L 217 del 31.7.1992, pag. 29). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1984/96 (GU L 264 del 17.10. 1996, pag. 12).

(9) Regolamento (CEE) n. 2311/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, recante modalità d'applicazione relative alle misure specifiche adottate a favore delle Azzorre e di Madera nei settori degli ortofrutticoli, delle piante, dei fiori e del tè (GU L 222 del 7.8.1992, pag. 24). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1445/93 (GU L 142 del 12.6.1993, pag. 27).

(10) Regolamento (CEE) n. 3491/92 della Commissione, del 2 dicembre 1992, relativo alla concessione alle Azzorre di un aiuto forfettario alla produzione di barbabietole e di un aiuto specifico alla trasformazione delle barbabietole in zucchero bianco (GU L 353 del 3.12.1992, pag. 21). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1713/93 (GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 94).

(11) Regolamento (CEE) n. 3518/92 della Commissione, del 4 dicembre 1992, recante modalità d'applicazione delle misure specifiche a favore delle Azzorre per quanto riguarda la produzione di ananassi (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 21). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1445/93.

(12) Regolamento (CE) n. 1524/98 della Commissione, del 16 luglio 1998, che stabilisce modalità di applicazione delle misure specifiche adottate a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare nei settori degli ortofrutticoli, delle piante e dei fiori (GU L 201 del 17.7.1998, pag. 29). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 21/2002 (GU L 8 dell'11.1.2002, pag. 15).

(13) Regolamento (CE) n. 2477/2001 della Commissione, del 17 dicembre 2001, relativo all'aiuto al trasporto delle canne da zucchero nei dipartimenti francesi d'oltremare (GU L 334 del 18.12.2001, pag. 5).

(14) Regolamento (CE) n. 396/2002 della Commissione, del 1o marzo 2002, recante modalità di applicazione relative alle misure specifiche adottate a favore delle isole Canarie nei settori degli ortofrutticoli e delle piante e dei fiori (GU L 61 del 2.3.2002, pag. 4).

(15) Regolamento (CE) n. 738/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, relativo a un aiuto per la trasformazione della canna da zucchero in sciroppo di saccarosio e in rum agricolo nei dipartimenti francesi d'oltremare (GU L 113 del 30.4.2002, pag. 13).

(16) Regolamento (CE) n. 1410/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, relativo ad un aiuto alla trasformazione della canna in sciroppo di zucchero o in rum agricolo nell'isola di Madera (GU L 205 del 2.8.2002, pag. 24).

(17) Regolamento (CE) n. 1491/2002 della Commissione, del 20 agosto 2002, recante modalità di applicazione delle misure specifiche per il vino istituite dai regolamenti (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio a favore delle regioni ultraperiferiche (GU L 224 del 21.8.2002, pag. 49). Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1796/2002 (GU L 272 del 10.10.2002, pag. 19).

(18) GU L 64 del 6.3.2001, pag. 16.

(19) GU L 206 del 3.8.2002, pag. 4.

(20) GU L 62 del 4.3.1997, pag. 16.

(21) GU L 153 dell'8.6.2001, pag. 10.

(22) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

(23) GU L 176 del 29.6.2001, pag. 14.

(24) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

(25) GU L 355 del 5.12.1992, pag. 1.

(26) GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1.

(27) GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.

ALLEGATO I

DIPARTIMENTI FRANCESI D'OLTREMARE

Parte A

Prodotti di cui all'articolo 13, del regolamento (CE) n. 1452/2001.

Quantità massime per campagna, di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1452/2001.

Importi degli aiuti di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1452/2001.

>SPAZIO PER TABELLA>

Parte B

Prodotti di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

DIPARTIMENTI FRANCESI D'OLTREMARE

Prodotti di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1452/2001.

Quantità massime di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1452/2001, per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre.

ORTOFRUTTICOLI

>SPAZIO PER TABELLA>

FIORI RECISI FRESCHI

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

AZZORRE

Prodotti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1453/2001.

Quantità massime di cui all'articolo 5, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (CE) n. 1453/2001, per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre.

ORTOFRUTTICOLI

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

FIORI E PIANTE VIVE

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO IV

MADERA

Prodotti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1453/2001.

Quantità massime di cui all'articolo 5, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (CE) n. 1453/2001, per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre.

ORTOFRUTTICOLI

>SPAZIO PER TABELLA>

FIORI RECISI FRESCHI

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO V

ISOLE CANARIE

Prodotti di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1454/2001.

Quantità massime di cui all'articolo 9, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (CE) n. 1454/2001, per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre.

Importi degli aiuti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, quinto comma, del regolamento (CE) n. 1454/2001.

ORTOFRUTTICOLI

>SPAZIO PER TABELLA>

FIORI E PIANTE VIVE

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO VI

CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI NON DI AGRUMI

>SPAZIO PER TABELLA>