32003Q0729(01)

Regolamento interno - Comitato delle regioni

Gazzetta ufficiale n. L 189 del 29/07/2003 pag. 0053 - 0067


Regolamento interno

SOMMARIO

>SPAZIO PER TABELLA>

INTRODUZIONE

Il Comitato delle regioni, a norma dell'articolo 264, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea (trattato CE), stabilisce il seguente regolamento interno (decisioni del 18 novembre 1999, del 12 febbraio 2003 e del 9 aprile 2003).

PREMESSA

I termini utilizzati per le funzioni e gli incarichi menzionati nel presente regolamento interno valgono tanto per il femminile che per il maschile.

TITOLO I MEMBRI E ORGANI DEL COMITATO

CAPITOLO I Organi del Comitato

Articolo 1

Organi del Comitato

Gli organi del Comitato sono l'assemblea, il presidente, l'ufficio di presidenza e le commissioni.

CAPITOLO 2 Membri del Comitato

Articolo 2

Posizione dei membri titolari e supplenti

Conformemente al disposto dell'articolo 263 del trattato CE, i membri titolari del Comitato e i loro supplenti sono rappresentanti delle collettività regionali e locali, titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale o locale oppure politicamente responsabili dinanzi a un'assemblea eletta. Nell'esercizio delle loro mansioni non sono vincolati da alcun mandato imperativo ed esercitano le proprie funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale della Comunità.

Articolo 3

Durata del mandato

1. Il mandato di un membro titolare o supplente ha inizio a partire dalla data in cui prende effetto la sua nomina da parte del Consiglio.

2. Il mandato di un membro titolare o supplente si conclude per dimissioni, scadenza del mandato in virtù del quale è stato nominato o decesso.

3. Le dimissioni devono essere notificate per iscritto dal dimissionario al presidente del Comitato, e indicare la data a partire dalla quale prendono effetto, che non deve essere successiva di oltre tre mesi alla notifica. Il presidente provvede ad informare il Consiglio, il quale constata la vacanza ed avvia la procedura di nomina del successore.

4. Il membro o il supplente il cui mandato si estingue a causa della scadenza del mandato in virtù del quale è stato nominato ne informa tempestivamente per iscritto il presidente del Comitato.

5. Nei casi di cui al secondo paragrafo del presente articolo, il Consiglio nomina un successore per la restante durata del mandato.

Articolo 4

Privilegi ed immunità

I membri titolari e i loro supplenti debitamente designati fruiranno dei privilegi e delle immunità conformemente al protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee allegato al trattato dell'8 aprile 1965 che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee.

Articolo 5

Partecipazione dei supplenti

1. Il membro che non possa assistere ad una sessione plenaria può farsi sostituire da un supplente facente parte della stessa delegazione nazionale.

2. Il membro che non possa assistere ad una riunione di commissione o di gruppo di lavoro o a qualsiasi altra riunione approvata dall'ufficio di presidenza può farsi sostituire da un altro membro o da un supplente facenti parte della stessa delegazione nazionale.

3. Un membro supplente o facente funzione di supplente può sostituire un solo titolare. Durante la riunione in questione esercita tutte le funzioni e i diritti del membro titolare. La delega del diritto di voto deve essere notificata per iscritto al segretario generale prima dell'inizio della riunione.

4. I membri supplenti sono designati per una durata limitata a singole giornate della sessione plenaria. Per ogni sessione plenaria viene effettuato un solo rimborso delle spese a favore del membro titolare o del supplente. L'ufficio di presidenza specifica questo punto nelle istruzioni relative alle spese di viaggio e di soggiorno.

5. Un membro supplente nominato relatore può presentare all'assemblea il progetto di parere o di rapporto di cui è responsabile durante la sessione plenaria nel cui ordine del giorno figura il documento in questione, anche quando il membro titolare per cui funge da supplente è presente. Il membro titolare può delegare il proprio diritto di voto al supplente per la durata della discussione del progetto di parere o di rapporto. La delega del diritto di voto deve essere notificata per iscritto al segretario generale prima dell'inizio della riunione.

Articolo 6

Delega del diritto di voto

Fatti salvi i casi previsti agli articoli 5 e 29, il diritto di voto non può essere delegato.

Articolo 7

Delegazioni nazionali e gruppi politici

Le delegazioni nazionali e i gruppi politici contribuiscono in maniera equilibrata all'organizzazione dei lavori del Comitato.

Articolo 8

Delegazioni nazionali

1. Una delegazione nazionale è formata da membri titolari e supplenti provenienti da uno stesso Stato membro. Ciascuna delegazione nazionale fissa la propria organizzazione interna ed elegge un presidente, il cui nome viene comunicato ufficialmente al presidente del Comitato.

2. Il segretario generale prende, all'interno dell'amministrazione del Comitato, le disposizioni necessarie per assicurare il sostegno alle delegazioni nazionali. Tali disposizioni sono altresì volte a fornire a ciascun membro informazioni e assistenza nella sua lingua di lavoro. L'attuazione di queste disposizioni incombe ad un apposito servizio composto da funzionari o altri agenti del Comitato delle regioni; ciò garantisce alle delegazioni nazionali la possibilità di avvalersi adeguatamente delle strutture del Comitato. Il segretario generale provvede a fornire alle delegazioni nazionali i mezzi adeguati per consentire lo svolgimento di riunioni immediatamente prima o durante le sessioni plenarie.

Articolo 9

Gruppi politici e membri non iscritti

1. I membri titolari e i supplenti possono costituire gruppi che riflettano le loro affinità politiche. I criteri di ammissione sono fissati dal regolamento interno di ciascun gruppo politico.

2. Per costituire un gruppo politico occorrono almeno 20 membri titolari/supplenti in rappresentanza di almeno 2 Stati membri, 18 membri titolari/supplenti in rappresentanza di almeno 3 Stati membri o 16 membri titolari/supplenti in rappresentanza di almeno 4 Stati membri. In ogni caso, almeno la metà degli appartenenti al gruppo politico deve essere costituita da membri titolari. Un membro titolare o supplente non può appartenere a più di un gruppo politico. Un gruppo politico si scioglie quando il numero di membri titolari/supplenti che lo compongono è inferiore a quello richiesto.

3. La costituzione di un gruppo politico, il suo scioglimento o altre eventuali modifiche devono essere dichiarate al presidente del Comitato. La dichiarazione relativa alla costituzione deve indicare la denominazione del gruppo, i membri che ne fanno parte e la composizione del suo ufficio di presidenza. La costituzione, la denominazione, la composizione dell'ufficio di presidenza, il numero dei membri, nonché lo scioglimento di un gruppo politico vengono pubblicati dal presidente sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

4. Ciascun gruppo politico è assistito da una segreteria formata da collaboratori che sono agenti del segretariato generale. I gruppi politici formulano proposte all'autorità che ha il potere di nomina riguardo alla selezione, alla nomina, alla promozione e alla proroga del contratto di detti collaboratori. L'autorità che ha il potere di nomina decide previa consultazione dei presidenti dei gruppi politici.

5. Il segretario generale del Comitato delle regioni fornisce ai gruppi politici e ai loro organi le risorse adeguate per le riunioni, le attività, le pubblicazioni e i lavori delle rispettive segreterie. Le risorse destinate a ciascun gruppo politico sono specificate nel bilancio. I gruppi politici e le loro segreterie possono avvalersi appositamente dei servizi del Comitato.

6. I gruppi politici e i rispettivi uffici di presidenza possono riunirsi immediatamente prima o durante ogni sessione plenaria. I gruppi politici possono riunirsi due volte l'anno in via straordinaria. I supplenti che partecipano a queste riunioni hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno solo se sostituiscono membri titolari dei rispettivi gruppi politici.

7. Ai membri non iscritti è fornita assistenza amministrativa. Le disposizioni particolareggiate al riguardo sono definite dall'ufficio di presidenza su proposta del segretario generale.

Articolo 10

Gruppi interregionali

I membri titolari e supplenti possono costituire gruppi interregionali. La costituzione di un gruppo deve essere notificata mediante dichiarazione al presidente del Comitato.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO

CAPITOLO 1 Prima convocazione e insediamento del Comitato

Articolo 11

Convocazione della prima riunione

Il Comitato è convocato dopo ogni rinnovo quadriennale dal decano d'età. Si riunisce entro il termine massimo di un mese a decorrere dalla nomina dei membri da parte del Consiglio. La prima seduta è presieduta dal più anziano di età fra i membri presenti, assistito dai quattro membri più giovani presenti e dal segretario generale del Comitato, che compongono l'ufficio di presidenza del decano.

Articolo 12

Insediamento del Comitato e verifica dei poteri

1. Nel corso della prima riunione il presidente decano informa il Comitato in merito alla comunicazione del Consiglio relativa alla nomina dei membri. Su richiesta, il presidente decano può procedere alla verifica della nomina e dei poteri dei membri prima di dichiarare il Comitato insediato per il nuovo mandato.

2. L'ufficio di presidenza del decano rimane in carica fintantoché non sia proclamato l'esito dell'elezione del presidente, del primo vicepresidente e degli altri membri dell'ufficio di presidenza del Comitato.

CAPITOLO 2 Assemblea

Articolo 13

Attribuzioni dell'assemblea

Il Comitato si riunisce in assemblea plenaria. L'assemblea svolge in particolare i seguenti compiti fondamentali:

a) adozione di pareri, rapporti e risoluzioni;

b) adozione del progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese del Comitato;

c) adozione del programma politico del Comitato all'inizio di ogni mandato;

d) elezione del presidente, del primo vicepresidente e degli altri membri dell'ufficio di presidenza;

e) costituzione delle commissioni;

f) adozione e revisione del regolamento interno del Comitato.

Articolo 14

Convocazione dell'assemblea

1. Il presidente del Comitato convoca l'assemblea almeno una volta al trimestre. Il calendario delle sessioni plenarie è stabilito dall'ufficio di presidenza nel corso del terzo trimestre dell'anno precedente. La sessione plenaria può durare uno o più giorni.

2. Su richiesta scritta di almeno un quarto dei membri, il presidente convoca una sessione straordinaria che deve svolgersi almeno una settimana dopo ed entro il termine di un mese dalla data della richiesta. Nella richiesta scritta è indicato il tema da trattare nella sessione straordinaria. Nel corso di quest'ultima non possono essere trattate altre questioni.

Articolo 15

Ordine del giorno della sessione plenaria

1. Il progetto preliminare di ordine del giorno, contenente l'elenco provvisorio dei progetti di parere, di rapporto o di risoluzione da trattare nel corso della successiva seconda sessione plenaria, nonché tutti gli altri documenti da sottoporre a decisione (documenti per decisione), viene definito dall'ufficio di presidenza.

2. Almeno quattro settimane prima dell'inizio della sessione plenaria, il presidente trasmette ai membri titolari e supplenti il progetto di ordine del giorno, unitamente ai documenti per decisione in esso menzionati; i documenti di seduta vengono inviati ai membri titolari e supplenti nelle rispettive lingue di lavoro e simultaneamente resi disponibili per via elettronica.

3. In linea generale, i progetti di parere, di rapporto e di risoluzione vengono inseriti nell'ordine del giorno in base all'ordine in cui sono stati adottati e/o presentati dalle commissioni conformemente al regolamento interno, facendo in modo di rispettare la relazione tra il contenuto dei diversi punti.

4. In casi specifici ben motivati, qualora il termine previsto al paragrafo 2 non possa essere rispettato, il presidente può iscrivere nel progetto di ordine del giorno un documento per decisione, a condizione che tale documento sia pervenuto ai membri titolari e supplenti nella loro lingua di lavoro almeno una settimana prima dell'inizio della sessione plenaria. Le ragioni che hanno determinato l'applicazione di tale procedura devono essere segnalate dal presidente sulla copertina del documento per decisione.

5. Gli emendamenti al progetto di ordine del giorno devono pervenire al segretario generale per iscritto almeno tre giorni lavorativi prima dell'inizio della sessione plenaria.

6. L'ufficio di presidenza, che si riunisce immediatamente prima dell'inizio della sessione plenaria, stabilisce il progetto di ordine del giorno definitivo. Nel corso di tale riunione l'ufficio di presidenza, a maggioranza di due terzi dei voti espressi, ha la facoltà di iscrivere all'ordine del giorno questioni a carattere urgente o di attualità che non è possibile riportare alla sessione successiva.

Articolo 16

Apertura della sessione plenaria

Il presidente dà inizio alla sessione plenaria e sottopone ad adozione il progetto di ordine del giorno definitivo.

Articolo 17

Pubblicità, personalità esterne e oratori ospiti, dibattito di attualità

1. Le sessioni plenarie sono aperte al pubblico, a meno che l'assemblea non disponga diversamente per l'intera durata della sessione o per un punto specifico dell'ordine del giorno.

2. Alle sessioni plenarie possono assistere rappresentanti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. Essi possono essere invitati a prendere la parola.

3. Il presidente, di propria iniziativa o su richiesta dell'ufficio di presidenza, può inoltre invitare personalità esterne ad assistere alle sessioni ed a prendere la parola dinanzi all'assemblea. All'eventuale dibattito generale che segue l'intervento di una personalità esterna si applicano le regole generali sulla durata degli interventi.

4. In virtù dell'articolo 15, paragrafi 1 e 6, l'ufficio di presidenza può proporre all'assemblea di tenere un dibattito generale su questioni politiche di attualità di rilevanza regionale e locale ("dibattito di attualità"). Per il dibattito di attualità valgono le regole generali sulla durata degli interventi.

Articolo 18

Tempo di parola

1. All'inizio della sessione, l'assemblea fissa, su proposta dell'ufficio di presidenza, la durata degli interventi per ogni punto dell'ordine del giorno. Nel corso della sessione il presidente decide, di propria iniziativa o su richiesta di un membro, di limitare la durata degli interventi.

2. Su proposta dell'ufficio di presidenza, il presidente può proporre all'assemblea, nel caso di dibattiti su questioni generali o su punti specifici, di ripartire la prevista durata del tempo di parola tra i gruppi politici e le delegazioni nazionali.

3. Come regola generale, la durata degli interventi riguardanti il verbale, le mozioni d'ordine, le modifiche al progetto di ordine del giorno definitivo o all'ordine del giorno, è limitata a due minuti.

4. Laddove un oratore superi il tempo di parola, il presidente, dopo un primo richiamo, può togliergli la facoltà di parlare.

5. Un membro può presentare una richiesta per porre fine ai dibattiti; la richiesta viene messa ai voti dal presidente.

Articolo 19

Elenco degli oratori

1. I membri che chiedono la parola sono iscritti nell'elenco degli oratori per ordine di richiesta; in base a detto ordine il presidente concede la parola. Nella misura del possibile il presidente fa in modo che intervengano alternativamente oratori di diverse tendenze politiche e di diverse delegazioni nazionali.

2. Su richiesta, la parola può tuttavia essere concessa in via prioritaria al relatore della commissione responsabile e ai presidenti dei gruppi politici e delle delegazioni nazionali che si esprimono a nome dei loro gruppi o delegazioni, ovvero agli oratori che li sostituiscono.

3. Nessuno può intervenire più di due volte su uno stesso argomento, salvo autorizzazione del presidente. Tuttavia i presidenti e i relatori delle commissioni interessate vengono ascoltati, dietro loro richiesta, per una durata stabilita dal presidente.

Articolo 20

Mozioni d'ordine

1. Un membro può ottenere la facoltà di parlare per presentare una mozione d'ordine o per richiamare l'attenzione del presidente sul mancato rispetto del regolamento interno. La mozione deve vertere sull'argomento oggetto dei dibattiti oppure sull'ordine del giorno.

2. Una mozione d'ordine ha la precedenza su qualsiasi altra richiesta d'intervento.

3. Sulle mozioni relative all'applicazione del regolamento interno, il presidente decide immediatamente in conformità delle disposizioni del regolamento stesso e comunica la sua decisione subito dopo il richiamo al regolamento. Non si procede a votazione.

Articolo 21

Numero legale

1. Il numero legale è raggiunto quando la maggioranza dei membri è presente. La verifica del numero legale può avvenire solo nel corso della riunione e dev'essere richiesta da almeno dieci membri. In assenza di una richiesta di verifica del numero legale, la votazione è valida a prescindere dal numero dei votanti. Il presidente può sospendere la sessione per un massimo di dieci minuti prima di procedere alla verifica del numero legale. I membri che hanno richiesto la verifica vengono inclusi fra i presenti in sede di calcolo del numero legale anche laddove abbiano lasciato la sala. Se il numero di membri presenti è inferiore a 10, il presidente può constatare il mancato raggiungimento del numero legale.

2. Qualora si constati il mancato raggiungimento del numero legale, i punti dell'ordine del giorno che comportano una votazione sono rinviati alla seduta successiva, nel corso della quale l'assemblea può procedere validamente alla votazione dei punti riportati, a prescindere dal numero dei membri presenti.

3. Tutti i membri titolari e supplenti che prendono parte alla sessione e le altre persone presenti devono essere iscritti in un elenco delle presenze.

Articolo 22

Votazione

1. L'assemblea si pronuncia alla maggioranza dei voti espressi, salvo qualora altrimenti disposto dal presente regolamento.

2. Le forme valide del voto sono: voto favorevole, voto contrario e astensione. Per il calcolo della maggioranza vengono presi in considerazione soltanto i voti favorevoli e i voti contrari. In caso di parità, il testo o la proposta messi ai voti si considerano respinti.

3. Qualora l'esito del conteggio dei voti sia contestato, si può procedere ad una nuova votazione per decisione del presidente o su richiesta di almeno dieci membri.

4. Su proposta del presidente, l'assemblea può decidere di procedere alla votazione per appello nominale. Lo scrutinio ha luogo per ordine alfabetico. Il presidente viene chiamato a esprimere il suo voto per ultimo.

5. Le votazioni relative alle persone avvengono a scrutinio segreto.

6. Il presidente può decidere in qualsiasi momento il ricorso al sistema di votazione elettronico.

Articolo 23

Presentazione degli emendamenti

1. Solo i membri titolari e i supplenti debitamente designati possono depositare per iscritto emendamenti relativi ai documenti per decisione.

2. Gli emendamenti relativi ai documenti per decisione devono essere presentati da almeno sei membri e indicarne i nomi, tranne il caso previsto all'articolo 26, paragrafo 1, prima frase.

3. Gli emendamenti devono pervenire al segretario generale entro il settimo giorno lavorativo prima dell'inizio della sessione plenaria. Non appena tradotti devono essere a disposizione per via elettronica, almeno due giorni lavorativi prima della sessione plenaria. Il termine per la presentazione degli emendamenti può essere ridotto dal presidente a tre giorni nei casi previsti all'articolo 15, paragrafo 4. Il termine non riguarda gli emendamenti relativi alle questioni urgenti di cui all'articolo 15, paragrafo 6, seconda frase.

4. Tutti gli emendamenti devono essere distribuiti ai membri prima dell'inizio della sessione.

Articolo 24

Esame degli emendamenti

1. Qualora il documento per decisione formi oggetto di oltre venti emendamenti, l'ufficio di presidenza o l'assemblea possono rimandarlo alla commissione competente affinché lo rielabori. Ciò non vale per i documenti per decisione la cui adozione non possa essere rinviata.

2. Gli emendamenti debitamente presentati ma non appoggiati in seduta dai rispettivi autori o da un altro membro non vengono presi in esame.

3. Laddove, su una data parte di un testo, vengano presentati uno o più emendamenti, il presidente, il relatore o gli stessi autori possono proporre emendamenti di compromesso nel corso del dibattito. Un emendamento di compromesso può essere proposto solo con l'accordo degli autori degli emendamenti originari. Gli emendamenti di compromesso hanno la precedenza nella votazione e, una volta adottati, annullano gli emendamenti sui quali si è basato il compromesso.

4. La votazione degli emendamenti segue l'ordine dei punti dell'intero testo. Il presidente può mettere ai voti più emendamenti contemporaneamente qualora il contenuto o gli obiettivi siano simili.

5. I relatori possono stilare un elenco degli emendamenti al proprio progetto di parere o di rapporto che raccomandano di accogliere (raccomandazione di voto). L'elenco deve essere distribuito ai membri insieme agli emendamenti, conformemente all'articolo 23, paragrafo 4.

Se il relatore ha formulato una raccomandazione di voto, il presidente può far procedere ad una votazione unica su tutti gli emendamenti oggetto di tale raccomandazione. Ogni membro può opporsi alla raccomandazione di voto e, in tal caso, deve indicare gli emendamenti da sottoporre a una votazione separata.

6. Gli emendamenti sono prioritari rispetto al testo a cui si riferiscono e la loro votazione ha luogo prima di quella sul testo.

7. Se due o più emendamenti che si escludono reciprocamente riguardano la stessa parte di un testo, l'emendamento che più si allontana dal testo originario ha la precedenza e viene messo ai voti per primo.

8. In conclusione si procede alla votazione sull'intero testo, eventualmente modificato.

Articolo 25

Parere soggetto alla procedura d'urgenza

In caso d'urgenza, laddove la procedura ordinaria non consenta di rispettare i termini fissati dal Consiglio, dalla Commissione o dal Parlamento europeo e la commissione competente abbia adottato il progetto di parere o di rapporto all'unanimità, il presidente trasmette detto progetto al Consiglio, alla Commissione ed al Parlamento europeo per informazione. Il progetto di parere o di rapporto sarà presentato all'assemblea, per adozione senza modifiche, nel corso della sessione successiva. Tutti i documenti relativi al parere o al rapporto dovranno farvi riferimento in termini di "parere/rapporto soggetto alla procedura d'urgenza".

Articolo 26

Procedura semplificata

1. Un progetto di parere o di rapporto, adottato da una commissione (incaricata a titolo principale) all'unanimità e in presenza della maggioranza dei suoi membri, viene trasmesso all'assemblea plenaria per adozione senza modifiche previa presentazione da parte del relatore, a meno che un minimo di 32 membri non abbiano presentato un emendamento conformemente all'articolo 23, paragrafo 3, prima frase. In questo caso l'emendamento sarà esaminato nel corso della sessione plenaria. Tale progetto di parere o di rapporto della commissione è trasmesso ai membri, facendo riferimento a tale procedura, unitamente al progetto di ordine del giorno.

2. Qualora una commissione (incaricata a titolo principale) ritenga che il Comitato non abbia osservazioni da formulare o emendamenti da proporre in merito al documento oggetto di consultazione che le è stato attribuito dall'ufficio di presidenza, può proporre che il Comitato non sollevi obiezioni al riguardo. La proposta viene presentata all'assemblea per approvazione senza dibattito.

Articolo 27

Chiusura della sessione

Prima della conclusione della sessione plenaria il presidente comunica il luogo e la data della sessione successiva ed eventualmente i punti già noti dell'ordine del giorno.

CAPITOLO 3 L'Ufficio di presidenza e il presidente

Articolo 28

Composizione dell'ufficio di presidenza

L'ufficio di presidenza è composto da:

a) un presidente;

b) un primo vicepresidente;

c) 14 vicepresidenti;

d) 20 membri;

e) i presidenti dei gruppi politici.

Un membro per ogni Stato ha il titolo di vicepresidente.

I seggi dei membri dell'ufficio di presidenza vengono ripartiti come segue tra le delegazioni nazionali, ad esclusione della carica di presidente e dei seggi dei presidenti dei gruppi politici:

- 3 seggi: Germania, Spagna, Francia, Italia, Regno Unito,

- 2 seggi: Belgio, Danimarca, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Finlandia, Svezia.

Articolo 29

Rappresentanti all'interno dell'ufficio di presidenza

1. Per ogni membro dell'ufficio di presidenza, ad eccezione del presidente, viene designato contemporaneamente un membro titolare/supplente della stessa delegazione nazionale in qualità di rappresentante ad personam. Questi gode del diritto di partecipazione alle riunioni, parola e voto solo quando rappresenta il membro dell'ufficio di presidenza. La delega di voto dev'essere notificata per iscritto al segretario generale prima della riunione in questione.

2. Ciascun gruppo politico designa, per il proprio presidente, un rappresentante tra i membri che lo compongono. Il disposto della seconda e della terza frase del paragrafo precedente gli si applicano per analogia.

Articolo 30

Procedura di elezione

1. L'ufficio di presidenza è eletto dall'assemblea per un biennio.

2. L'elezione del presidente, del primo vicepresidente, dei 14 vicepresidenti, degli altri membri dell'ufficio di presidenza e dei presidenti dei gruppi politici in qualità di membri dell'ufficio di presidenza si svolge conformemente agli articoli 11 e 12 sotto la presidenza del presidente decano. Tutte le candidature vanno inoltrate per iscritto al segretario generale almeno un'ora prima dell'inizio della sessione plenaria. Le elezioni possono aver luogo solo se sono presenti almeno i due terzi dei membri.

Articolo 31

Elezione del presidente e del primo vicepresidente

1. Prima delle elezioni i candidati alla carica di presidente e di primo vicepresidente possono presentare all'assemblea una breve esposizione. Il tempo di parola concesso a tal fine, uguale per tutti, è fissato dal presidente decano.

2. Le elezioni del presidente e del primo vicepresidente hanno luogo separatamente. Essi vengono eletti con una maggioranza superiore al 50 % dei voti espressi.

3. Le forme valide del suffragio sono il voto favorevole e l'astensione. Per il calcolo della maggioranza richiesta, vengono contati solo i voti favorevoli.

4. Se al primo scrutinio nessun candidato ottiene la maggioranza necessaria, si procede ad un secondo scrutinio al termine del quale risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ad un'estrazione a sorte.

Articolo 32

Elezione dei 14 vicepresidenti, degli altri membri dell'ufficio di presidenza e dei presidenti dei gruppi politici in qualità di membri dell'ufficio di presidenza

1. Per l'elezione dei 14 vicepresidenti e degli altri 20 membri dell'ufficio di presidenza, le delegazioni nazionali, che propongono solo un candidato per i seggi disponibili, possono presentare una lista comune di candidati. Tale lista può essere adottata in un unico scrutinio con una maggioranza superiore al 50 % dei voti espressi.

2. Qualora detta lista venga respinta o laddove le delegazioni nazionali presentino un numero di candidati superiore a quello dei seggi loro disponibili all'interno dell'ufficio di presidenza, ognuno di questi seggi forma oggetto di uno scrutinio separato; in questo caso sono applicabili le regole valide per l'elezione del presidente e del primo vicepresidente (articoli 30 e 31, paragrafi 2, 3 e 4).

3. Per l'elezione dei presidenti dei gruppi politici in qualità di membri dell'ufficio di presidenza, il presidente decano presenta all'assemblea l'elenco dei nominativi per approvazione. L'assemblea decide sull'elenco nel suo complesso.

Articolo 33

Elezione dei rappresentanti

L'elezione di un candidato ad un seggio di membro dell'ufficio di presidenza comporta anche l'elezione del suo rappresentante.

Articolo 34

Copertura di seggi vacanti presso l'ufficio di presidenza

Un membro dell'ufficio di presidenza o il suo rappresentante che cessi di far parte del Comitato o si dimetta dall'ufficio di presidenza viene sostituito per la rimanente durata del mandato conformemente agli articoli da 28 a 33.

Articolo 35

Attribuzioni dell'ufficio di presidenza

L'ufficio di presidenza svolge i seguenti compiti:

a) definisce il progetto di programma politico all'inizio di ciascun mandato e ne controlla l'applicazione. Ogni anno e al termine di ogni mandato il presidente presenta all'assemblea una valutazione dell'impatto dei lavori del Comitato, su incarico dell'ufficio di presidenza;

b) prepara, organizza e coordina i lavori dell'assemblea e delle commissioni. A tal fine l'ufficio di presidenza:

- può istituire gruppi di lavoro, composti di suoi membri o di altri membri del Comitato, che possano consigliarlo per determinate questioni,

- può invitare ad assistere alle sue riunioni altri membri del Comitato, in considerazione della loro competenza o del loro mandato, nonché personalità esterne;

c) è responsabile di tutte le questioni finanziarie, organizzative e amministrative riguardanti i membri titolari e supplenti, dell'organizzazione interna del Comitato, del suo segretariato generale, ivi compreso l'organigramma, e dei suoi organi;

d) assume il segretario generale nonché i funzionari e gli altri agenti di cui all'articolo 63, paragrafi 1 e 2;

e) presenta all'assemblea, conformemente all'articolo 64, il progetto dello stato di previsione delle entrate e delle spese;

f) autorizza lo svolgimento di riunioni in sedi diverse da quella abituale;

g) stabilisce le disposizioni d'applicazione relative alle spese di viaggio e di soggiorno dei membri titolari, dei supplenti debitamente designati e degli esperti, nel rispetto delle norme adottate nell'ambito della procedura di bilancio.

Articolo 36

Convocazione dell'ufficio di presidenza e presa di decisioni

1. L'ufficio di presidenza viene convocato dal presidente, il quale stabilisce la data della riunione e l'ordine del giorno d'intesa con il primo vicepresidente. L'ufficio di presidenza si riunisce almeno una volta per trimestre oppure entro 14 giorni dalla presentazione di una richiesta scritta da parte di almeno dieci dei suoi membri.

2. Il numero legale è raggiunto quando è presente almeno la metà dei membri. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei voti espressi, salvo qualora altrimenti disposto dal presente regolamento interno. Per il resto valgono le disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 2.

3. Per preparare le decisioni dell'ufficio di presidenza, il presidente incarica il segretario generale di elaborare i documenti di discussione e le proposte di decisione sui singoli temi da trattare, che vengono allegati al progetto di ordine del giorno.

4. I documenti devono pervenire ai membri almeno 10 giorni prima dell'inizio della riunione. Gli emendamenti relativi alle proposte di decisione devono essere presentati per iscritto al segretario generale almeno tre giorni lavorativi prima dell'inizio della riunione dell'ufficio di presidenza e, non appena tradotti, devono essere disponibili per via elettronica.

5. Se necessario l'ufficio di presidenza, dopo un dibattito orientativo, affida al segretario generale o ad un gruppo di lavoro ulteriori incarichi, precisandone il contenuto e le scadenze. Il gruppo di lavoro incaricato o il segretario generale presentano in seguito i relativi documenti di discussione insieme ad una proposta di decisione, secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 4, prima frase. Gli emendamenti relativi alle proposte di decisione devono essere presentati per iscritto al segretario generale almeno tre giorni lavorativi prima dell'inizio della riunione dell'ufficio di presidenza e, non appena tradotti, devono essere disponibili per via elettronica.

Articolo 37

Il presidente

1. Il presidente dirige i lavori del Comitato.

2. Il Comitato è rappresentato dal presidente. Quest'ultimo può delegare i propri poteri.

3. In caso di assenza o di impedimento, il presidente viene rappresentato dal primo vicepresidente; se anche questi è assente o impedito, il presidente è rappresentato da uno dei vicepresidenti.

PARERI, RAPPORTI E RISOLUZIONI - PROCEDURA ALL'INTERNO DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Articolo 38

Pareri - Base giuridica

In base al disposto dell'articolo 265 del trattato CE, il Comitato adotta i pareri:

a) su consultazione da parte della Commissione o del Consiglio nei casi previsti dal trattato CE e su consultazione di queste due istituzioni o del Parlamento europeo in tutti gli altri casi;

b) di propria iniziativa;

c) qualora, in applicazione dell'articolo 262 del trattato CE, venga consultato il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni ritenga che siano in causa interessi regionali specifici.

Articolo 39

Pareri e rapporti - Designazione della commissione competente

1. L'ufficio di presidenza definisce il programma di lavoro annuale delle commissioni, previa consultazione di queste ultime.

2. Il presidente assegna alla commissione competente uno o più documenti del Consiglio, della Commissione o del Parlamento europeo oggetto di consultazione e fissa un termine per la presentazione del progetto di parere o di rapporto. L'ufficio di presidenza ne viene informato nel corso della riunione successiva.

3. Se l'argomento di un parere o di un rapporto interessa più di una commissione, il presidente designa la commissione incaricata a titolo principale dell'elaborazione del parere o del rapporto e, all'occorrenza, una o più commissioni a titolo complementare. In tal caso il presidente può:

a) proporre all'ufficio di presidenza di creare un gruppo di lavoro costituito da rappresentanti delle commissioni interessate, oppure,

b) in casi eccezionali, incaricare una o più commissioni, oltre a quella incaricata a titolo principale, di formulare progetti di parere o di rapporto complementare. La commissione incaricata a titolo principale mette ai voti le proposte contenute nei progetti di parere o di rapporto delle altre commissioni e inserisce quelle adottate nel proprio progetto. Tuttavia, la commissione incaricata a titolo principale è l'unica competente a riferire dinanzi all'assemblea.

4. Se una commissione non condivide una decisione adottata dal presidente ai sensi dei paragrafi 2 e 3 può chiedere, tramite il proprio presidente, una decisione dell'ufficio di presidenza.

Articolo 40

Nomina del relatore generale

1. Qualora una commissione non possa elaborare il progetto di parere o di rapporto entro i termini fissati dal Consiglio, dalla Commissione o dal Parlamento europeo, l'ufficio di presidenza può proporre all'assemblea di nominare un relatore generale, il quale presenterà il proprio progetto di parere o di rapporto direttamente in sessione plenaria.

2. Qualora il termine fissato dal Consiglio, dalla Commissione o dal Parlamento europeo non lasci il tempo necessario per far nominare il relatore generale dall'assemblea, questi può essere nominato dal presidente che ne darà comunicazione all'assemblea nel corso della successiva sessione plenaria.

3. In entrambi i casi la commissione interessata si riunisce, nella misura del possibile, per tenere un dibattito generale orientativo sull'argomento.

Articolo 41

Pareri d'iniziativa

1. Le richieste di elaborazione di pareri o rapporti di iniziativa possono essere presentate all'ufficio di presidenza da tre dei suoi membri, da una commissione tramite il suo presidente o da 32 membri del Comitato. Tali richieste, corredate della relativa argomentazione e di tutti gli altri documenti di discussione, vanno trasmesse all'ufficio di presidenza conformemente al disposto dell'articolo 36, paragrafo 4, e, per quanto possibile, prima dell'adozione del programma di lavoro annuale.

2. L'ufficio di presidenza decide su eventuali richieste di elaborazione di pareri o rapporti di iniziativa a maggioranza dei suoi membri. I lavori vengono affidati alla commissione competente conformemente all'articolo 39. Il presidente informa l'assemblea di tutte le decisioni dell'ufficio di presidenza relative all'autorizzazione e all'assegnazione dei pareri o dei rapporti d'iniziativa.

3. Il presente articolo viene applicato per analogia ai pareri di cui all'articolo 38, lettera c).

Articolo 42

Presentazione delle risoluzioni

1. Una risoluzione può essere iscritta all'ordine del giorno nella misura in cui riguardi temi connessi alla sfera di attività dell'Unione europea, verta su questioni di rilevante interesse per gli enti locali e regionali e rivesta carattere di attualità.

2. I progetti di risoluzione o le richieste di elaborazione di una risoluzione devono essere presentati al Comitato da almeno 32 membri o da un gruppo politico. Tutti i progetti o le richieste devono essere trasmessi per iscritto all'ufficio di presidenza e indicare il nome dei membri o del gruppo politico che li appoggiano. Essi devono pervenire al segretario generale almeno tre giorni lavorativi prima della riunione dell'ufficio di presidenza.

3. Qualora decida che il Comitato debba dar seguito a un progetto o a una richiesta di risoluzione, l'ufficio di presidenza può:

a) iscrivere il progetto di risoluzione nel progetto preliminare di ordine del giorno della sessione plenaria, conformemente all'articolo 15, paragrafo 1;

b) designare una commissione competente e assegnarle un termine per l'elaborazione di un progetto di risoluzione. La commissione competente elabora il progetto in base alla procedura prevista per l'elaborazione dei progetti di parere o di rapporto. In questo caso non si applicano gli articoli 51 e 52;

c) nei casi urgenti, conformemente all'articolo 15, paragrafo 6, seconda frase, iscrivere il progetto di risoluzione nell'ordine del giorno della prossima sessione plenaria. Il progetto sarà esaminato nel corso della seconda giornata di sessione.

4. Progetti di risoluzione che si riferiscano ad avvenimenti imprevisti posteriori alla scadenza dei termini fissati nel paragrafo 2 (risoluzioni particolarmente urgenti) e siano conformi al disposto del paragrafo 1 possono essere presentati fino a tre ore prima dell'inizio della riunione dell'ufficio di presidenza. Se l'ufficio di presidenza constata che la proposta riguarda i compiti essenziali del Comitato, procede ad un suo esame secondo quanto previsto al precedente paragrafo 3, lettera c).

Un membro può presentare in sessione plenaria emendamenti ai progetti di risoluzione particolarmente urgenti.

Articolo 43

Promozione di pareri e risoluzioni

L'ufficio di presidenza è incaricato della promozione dei pareri, dei rapporti e delle risoluzioni del Comitato.

CAPITOLO 4 Commissioni

Articolo 44

Composizione e mandato

1. All'inizio di ogni mandato quadriennale, l'assemblea costituisce delle commissioni incaricate di preparare i suoi lavori. Essa decide in merito alla loro composizione e al loro mandato su proposta dell'ufficio di presidenza.

2. La composizione delle commissioni deve riflettere la composizione nazionale del Comitato.

3. I membri del Comitato devono far parte di almeno una commissione ed al massimo di due. L'ufficio di presidenza può prevedere deroghe per i membri che appartengono alle delegazioni nazionali meno numerose.

Articolo 45

Presidente e vicepresidenti

1. Nel corso della prima riunione, ogni commissione designa, tra i suoi membri, un presidente, un primo vicepresidente e un massimo di due vicepresidenti (presidenza).

2. Qualora il numero dei candidati corrisponda a quello dei seggi disponibili, l'elezione può avvenire per acclamazione. In caso contrario, o su richiesta di un sesto dei membri della commissione, l'elezione avviene in conformità della procedura relativa all'elezione del presidente e del primo vicepresidente, stabilita dall'articolo 31, paragrafi 2, 3 e 4.

3. Qualora un membro cessi di far parte del Comitato o rinunci a far parte della presidenza di una commissione, il posto vacante viene nuovamente occupato conformemente alla procedura stabilita al presente articolo.

Articolo 46

Attribuzioni delle commissioni

Le commissioni elaborano in particolare progetti di parere, di rapporto e di risoluzione, che vengono presentati all'assemblea per adozione.

Articolo 47

Convocazione delle commissioni e ordine del giorno

1. La data della riunione e l'ordine del giorno vengono fissati dal presidente della commissione di concerto con il primo vicepresidente.

2. Una commissione è convocata dal proprio presidente. La convocazione di una riunione ordinaria deve pervenire ai membri almeno quattro settimane prima della riunione unitamente all'ordine del giorno.

3. Su richiesta scritta di almeno un quarto dei suoi membri, il presidente è tenuto a convocare una riunione straordinaria della commissione, che si svolgerà al più tardi quattro settimane dopo la presentazione della richiesta. L'ordine del giorno di una riunione straordinaria è fissato dai membri che ne fanno richiesta ed è trasmesso ai membri insieme alla convocazione.

4. Tutti i progetti di parere e gli altri documenti di discussione, che devono essere tradotti e distribuiti prima di una riunione, vanno trasmessi alla segreteria della commissione almeno cinque settimane prima della data fissata per la riunione. Essi devono essere inviati ai membri almeno due settimane prima della riunione. In casi eccezionali, il presidente può modificare questi termini.

Articolo 48

Pubblicità

1. Le riunioni delle commissioni sono pubbliche, a meno che una commissione non disponga diversamente per l'intera durata della riunione o per un punto specifico dell'ordine del giorno.

2. Rappresentanti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione possono assistere alle deliberazioni delle commissioni e rispondere alle domande dei loro membri.

Articolo 49

Audizioni pubbliche

In casi particolari e con il consenso dell'ufficio di presidenza, una commissione può organizzare un'audizione pubblica o invitare delle personalità in considerazione delle loro competenze su uno o più punti particolari dell'ordine del giorno.

Articolo 50

Termini per l'elaborazione dei pareri

1. Una commissione presenta il proprio progetto di parere o di rapporto entro il termine stabilito dal presidente del Comitato. Il numero massimo di riunioni per l'elaborazione di un progetto di parere o di rapporto è fissato a due, esclusa la prima riunione dedicata all'organizzazione dei lavori.

2. In casi eccezionali, l'ufficio di presidenza può autorizzare lo svolgimento di riunioni supplementari per la discussione di un progetto di parere o di rapporto oppure prolungare il termine previsto per la sua presentazione.

Articolo 51

Struttura dei pareri

1. Un parere del Comitato si compone di:

- un preambolo, che indica la base giuridica e la procedura seguita nell'elaborazione e presenta eventuali osservazioni preliminari,

- un corpo principale, che riporta le osservazioni e le raccomandazioni del Comitato sull'argomento oggetto della consultazione, eventualmente corredate di emendamenti concreti al documento discusso.

2. Nei limiti del possibile il corpo principale, nella valutazione del documento discusso, si sofferma sul rispetto del principio di sussidiarietà nonché sulle probabili ripercussioni a livello di attuazione amministrativa e di finanze regionali e locali.

3. Per ogni parere sarà elaborata, in un documento a parte, una motivazione che spiega nelle grandi linee la posizione del Comitato e riporta considerazioni specifiche su singoli punti. Il documento contenente la motivazione è di responsabilità del relatore e non viene messo ai voti. Il suo contenuto deve tuttavia corrispondere al testo del parere. In caso contrario, il presidente della commissione può decidere di sopprimerlo.

Articolo 52

Struttura dei rapporti

Un rapporto del Comitato si compone di:

- un preambolo, che illustra la procedura seguita nell'elaborazione del rapporto e comprende un sommario,

- un'introduzione, che spiega il contesto generale delle questioni in esame,

- un corpo principale, che contiene osservazioni specifiche e un'analisi delle questioni in esame,

- una conclusione, che riassume le osservazioni e le raccomandazioni del Comitato in materia.

All'occorrenza si possono allegare al rapporto la relativa documentazione, documenti di riferimento e informazioni aggiuntive.

Articolo 53

Relatore

1. Per l'elaborazione di un progetto di parere o di rapporto ogni commissione nomina, su proposta del rispettivo presidente, un relatore o, in casi giustificati, due relatori. La proposta del presidente viene trasmessa ai membri unitamente all'ordine del giorno. Qualora la consultazione pervenga successivamente, la proposta del presidente viene trasmessa ai membri almeno una settimana prima dell'inizio della riunione.

2. Nella nomina dei relatori ogni commissione si adopera affinché i pareri e i rapporti vengano assegnati in modo equilibrato.

3. Nei casi urgenti il presidente, dopo averne informato il segretario generale, può ricorrere alla procedura scritta per la nomina del relatore. Il presidente invia ai membri della commissione una comunicazione nella quale li invita a presentare per iscritto, entro il termine di tre giorni lavorativi, eventuali obiezioni alla nomina del relatore proposto. In siffatta ipotesi, il presidente e il primo vicepresidente decidono di comune accordo.

Articolo 54

Gruppi di lavoro

1. In casi debitamente motivati le commissioni possono istituire, previa approvazione dell'ufficio di presidenza, dei gruppi di lavoro. Possono far parte di un gruppo di lavoro anche membri di altre commissioni.

2. Ogni gruppo di lavoro può designare tra i suoi membri un presidente ed un vicepresidente.

Articolo 55

Esperti

1. I membri delle commissioni possono farsi assistere da un esperto.

2. Una commissione può designare degli esperti nell'ambito dei suoi lavori ovvero per assistere i gruppi di lavoro da essa costituiti. Su invito del presidente, gli esperti possono partecipare alle riunioni della commissione o di uno dei suoi gruppi di lavoro. Sono autorizzati a prendere la parola gli esperti delle commissioni e gli esperti che accompagnano i relatori.

3. Sono rimborsate soltanto le spese di viaggio e di soggiorno degli esperti dei relatori e di quelli invitati dalla commissione.

Articolo 56

Numero legale

1. All'interno di una commissione, il numero legale è raggiunto quando la maggioranza dei membri è presente.

2. La verifica del numero legale avviene solo nel corso della riunione e dev'essere richiesta da almeno sei membri. Se la richiesta di verifica del numero legale non viene presentata, ogni votazione è valida a prescindere dal numero dei votanti. Qualora si constati che il numero legale non è stato raggiunto, la commissione può proseguire le discussioni, rinviando le votazioni alla riunione successiva.

3. Tutti i membri titolari e supplenti che prendono parte alla riunione e le altre persone presenti devono iscriversi nell'elenco delle presenze.

Articolo 57

Votazione

Le decisioni vengono prese a maggioranza dei voti espressi. Per il resto valgono le disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 2.

Articolo 58

Emendamenti

1. Gli emendamenti devono pervenire alla segreteria della commissione al più tardi il quinto giorno lavorativo prima della data della riunione. In casi eccezionali, il presidente può modificare questo termine.

2. La votazione sugli emendamenti segue l'ordine dei punti del progetto di parere o di rapporto in discussione e si conclude con la votazione sull'intero testo. Se due o più emendamenti che si escludono reciprocamente riguardano la stessa parte di un testo, l'emendamento che più si allontana dal testo originario ha la precedenza e viene messo ai voti per primo.

3. Una volta adottato in sede di commissione, il progetto di parere o di rapporto è trasmesso dal presidente della commissione al presidente del Comitato.

Articolo 59

Rinuncia ad elaborare un parere o un rapporto

Qualora ritenga che un documento oggetto di consultazione che le è stato attribuito dall'ufficio di presidenza non riguardi gli interessi regionali o locali o non rivesta alcuna importanza politica, la commissione incaricata (eventualmente a titolo principale) può decidere di non elaborare un parere o un rapporto.

CAPITOLO 5 Amministrazione del Comitato

Articolo 60

Segretariato generale

1. Il Comitato è assistito da un segretariato generale.

2. Il segretariato generale è posto sotto la direzione di un segretario generale.

3. L'ufficio di presidenza, su proposta del segretario generale, predispone l'organizzazione del segretariato generale in modo tale che quest'ultimo possa garantire il funzionamento del Comitato e dei suoi organi e assistere i membri del Comitato nell'espletamento del loro mandato. Allo stesso modo vengono stabiliti i servizi che il segretariato generale fornisce ai membri, alle delegazioni nazionali, ai gruppi politici e ai membri non iscritti.

4. Il segretariato generale redige i verbali delle deliberazioni degli organi del Comitato.

Articolo 61

Segretario generale

1. Il segretario generale assicura l'esecuzione delle decisioni prese dall'ufficio di presidenza o dal presidente, a norma del presente regolamento interno e dell'ordinamento giuridico in vigore. Partecipa con funzioni consultive alle riunioni dell'ufficio di presidenza e ne tiene il verbale.

2. Il segretario generale espleta le proprie funzioni sotto l'autorità del presidente, il quale rappresenta l'ufficio di presidenza.

Articolo 62

Assunzione del segretario generale

1. L'ufficio di presidenza assume il segretario generale sulla base di una decisione presa dai suoi membri a maggioranza dei due terzi, nonché in applicazione del disposto degli articoli 2 e 8 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

2. Il segretario generale è assunto per un periodo di cinque anni. L'ufficio di presidenza fissa le condizioni particolari del suo contratto di assunzione.

3. I poteri che il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee devolve all'autorità abilitata a concludere contratti di assunzione sono esercitati, nel caso del segretario generale, dall'ufficio di presidenza.

Articolo 63

Statuto dei funzionari e regime applicabile agli altri agenti

1. I poteri devoluti dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee all'autorità che ha il potere di nomina sono esercitati:

- nei confronti dei funzionari dei gradi 6, 7 e 8 della categoria A e del quadro linguistico e nei confronti delle categorie B, C e D, dal segretario generale,

- nei confronti degli altri funzionari, dall'ufficio di presidenza su proposta del segretario generale.

2. I poteri che il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee devolve all'autorità abilitata a concludere contratti di assunzione sono esercitati:

- nei confronti degli agenti temporanei dei gradi 6, 7 e 8 della categoria A e del quadro linguistico e nei confronti degli agenti temporanei delle categorie B, C e D, dal segretario generale,

- nei confronti degli altri agenti temporanei, dall'ufficio di presidenza su proposta del segretario generale,

- nei confronti degli agenti temporanei del gabinetto del presidente:

- per gli agenti dei gradi 6, 7 e 8 della categoria A e per gli agenti delle categorie B, C e D dal segretario generale su proposta del presidente,

- per gli altri agenti, dall'ufficio di presidenza su proposta del presidente.

Gli agenti temporanei in servizio presso il gabinetto del presidente vengono assunti fino al temine del mandato del presidente,

- nei confronti degli agenti ausiliari e degli agenti locali, dal segretario generale,

- nei confronti dei consiglieri speciali, dal segretario generale, alle condizioni di cui all'articolo 82 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

Articolo 64

Bilancio

1. Il segretario generale sottopone all'ufficio di presidenza il progetto preliminare di stato di previsione delle entrate e delle spese del Comitato per l'esercizio successivo. L'ufficio di presidenza presenta il progetto all'assemblea plenaria per adozione.

2. L'assemblea plenaria adotta lo stato di previsione delle entrate e delle spese del Comitato e lo trasmette alla Commissione, al Consiglio e al Parlamento europeo in tempo utile per garantire il rispetto dei termini imposti dalle disposizioni finanziarie.

3. Il bilancio del Comitato viene eseguito in conformità del regolamento finanziario relativo al bilancio generale delle Comunità europee. Il presidente è l'autorità massima in materia di esecuzione del bilancio, in conformità degli articoli 28, 29, 39, 48 e 52 del regolamento finanziario delle Comunità europee. Il presidente decide su proposta del segretario generale.

TITOLO III DISPOSIZIONI GENERALI

CAPITOLO 1 Cooperazione con le altre istituzioni

Articolo 65

Accordi di cooperazione interistituzionale

Nell'ambito della cooperazione interistituzionale, l'ufficio di presidenza può concludere, su proposta del segretario generale, accordi di cooperazione con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione europea.

Articolo 66

Trasmissione e pubblicazione di pareri, rapporti e risoluzioni

1. I pareri e i rapporti del Comitato, nonché le comunicazioni relative all'applicazione di una procedura semplificata prevista dall'articolo 26 o alla rinuncia ad elaborare un parere o un rapporto prevista dall'articolo 59, sono trasmessi al Consiglio, alla Commissione e al Parlamento europeo. Analogamente alle risoluzioni, vengono trasmessi dal presidente.

2. I pareri, i rapporti e le risoluzioni del Comitato vengono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

CAPITOLO 2 Questioni relative al regolamento interno

Articolo 67

Revisione del regolamento interno

1. L'assemblea decide a maggioranza dei membri in merito alla necessità di rivedere il presente regolamento interno in talune parti o nel suo insieme.

2. Essa incarica una commissione ad hoc di predisporre una relazione ed un progetto di testo sulla base dei quali procede, a maggioranza dei membri, all'adozione delle nuove disposizioni. Le nuove disposizioni entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 68

Istruzioni dell'ufficio di presidenza

L'ufficio di presidenza può stabilire mediante istruzioni le modalità d'applicazione delle disposizioni del presente regolamento interno, nel rispetto di quest'ultimo.

Articolo 69

Entrata in vigore del regolamento interno

Il presente regolamento interno entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 2003.

Per il Comitato delle regioni

Il Presidente

Albert Bore