32003L0104

Direttiva 2003/104/CE della Commissione, del 12 novembre 2003, che autorizza l'estere isopropilico dell'analogo idrossilato della metionina

Gazzetta ufficiale n. L 295 del 13/11/2003 pag. 0083 - 0084


Direttiva 2003/104/CE della Commissione

del 12 novembre 2003

che autorizza l'estere isopropilico dell'analogo idrossilato della metionina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali(1), modificata da ultimo dalla direttiva 1999/20/CE(2), in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 82/471/CEE stabilisce che le modifiche dell'allegato rese necessarie dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche o tecniche sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 13.

(2) È stata presentata una richiesta di autorizzazione per l'estere isopropilico dell'analogo idrossilato della metionina che appartiene al gruppo "analoghi degli aminoacidi" di cui all'allegato della direttiva 82/471/CEE.

(3) Il 25 aprile 2003, il comitato scientifico dell'alimentazione animale (SCAN) ha emesso un parere sull'uso di tale prodotto nei mangimi, concludendo che l'estere isopropilico dell'analogo idrossilato della metionina non presenta rischi per la salute umana o animale, né per l'ambiente.

(4) La valutazione della richiesta di autorizzazione presentata in merito all'estere isopropilico dell'analogo idrossilato della metionina mostra che il prodotto soddisfa i requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 82/471/CEE, alle condizioni stabilite dall'allegato della presente direttiva. Il prodotto dovrebbe pertanto essere autorizzato.

(5) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato della direttiva 82/471/CEE è modificato come stabilito all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 20 maggio 2004. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tabella delle corrispondenze tra le proprie disposizioni e la presente direttiva.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni del diritto nazionale adottate nel settore di applicazione della presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2003.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8.

(2) GU L 80 del 23.3.1999, pag. 20.

ALLEGATO

Nell'allegato della direttiva 82/471/CEE, all'elenco degli analoghi degli aminoacidi, punto "4.1 Analoghi della metionina", è aggiunto quanto segue:

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