32003L0090

Direttiva 2003/90/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 254 del 08/10/2003 pag. 0007 - 0010


Direttiva 2003/90/CE della Commissione

del 6 ottobre 2003

che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole(1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 72/180/CEE della Commissione, del 14 aprile 1972, concernente la fissazione dei caratteri e delle condizioni minime per l'esame delle varietà delle specie delle piante agricole(2), modificata dalla direttiva 2002/8/CE(3), ha stabilito i caratteri minimi che devono essere esaminati per l'ammissione delle varie specie nei cataloghi degli Stati membri nonché le condizioni minime per l'esecuzione di tali esami.

(2) Alcune linee direttrici relative alle condizioni dell'esame delle varietà sono state emanate dal consiglio di amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV), istituito dal regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1650/2003(5), per quanto attiene a talune specie.

(3) A livello internazionale esistono linee direttrici che fissano le condizioni per l'esame delle varietà. L'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV) ha formulato linee direttrici per l'esecuzione di tali esami.

(4) La direttiva 72/180/CEE è stata modificata dalla direttiva 2002/8/CE per garantire coerenza tra le linee direttrici dell'UCVV e le condizioni per l'esame delle varietà ai fini dell'ammissione nei cataloghi nazionali degli Stati membri nella misura in cui sono state fissate linee direttrici dell'UCVV. L'UCVV ha nel frattempo formulato linee direttrici per diverse altre specie.

(5) Occorre garantire coerenza tra le linee direttrici dell'UCVV e le condizioni fissate per le varietà ai fini dell'ammissione nei cataloghi nazionali degli Stati membri.

(6) È necessario che il sistema comunitario si fondi sulle linee direttrici dell'UPOV ove l'UCVV non abbia ancora formulato linee direttrici specifiche. La legislazione nazionale si applica alle specie non coperte dalla presente direttiva.

(7) Occorre pertanto abrogare la direttiva 72/180/CEE.

(8) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Gli Stati membri provvedono ad inserire in un catalogo nazionale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2002/53/CE le varietà delle specie di piante agricole che soddisfano le condizioni fissate ai paragrafi 2 e 3.

2. Per quanto riguarda la differenziabilità, la stabilità e l'omogeneità:

a) le specie elencate nell'allegato I sono conformi alle condizioni fissate nei "Protocolli per l'esecuzione dell'esame della differenziabilità, dell'omogeneità e della stabilità", formulati dal consiglio di amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) e figuranti nel suddetto allegato;

b) le specie elencate nell'allegato II sono conformi alle linee direttrici per l'esecuzione dell'esame della differenziabilità, dell'omogeneità e della stabilità dell'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV) figuranti in detto allegato.

3. Per quanto riguarda il valore colturale o di utilizzazione, le varietà sono conformi alle condizioni fissate nell'allegato III, fatto salvo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva citata.

Articolo 2

Tutti i caratteri varietali ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e i caratteri contrassegnati da un asterisco (*) nelle linee direttrici di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), devono essere utilizzati, purché l'osservazione di un carattere non sia resa impossibile dalla manifestazione di un qualsiasi altro carattere e purché la manifestazione di un carattere non sia ostacolata dalle condizioni ambientali in cui viene realizzato il test.

Articolo 3

Gli Stati membri provvedono affinché, per le specie elencate negli allegati I e II, siano rispettate al momento degli esami le condizioni minime per l'esecuzione degli stessi attinenti alla progettazione della prova e alle condizioni di coltivazione stabilite nelle linee direttrici menzionate negli allegati.

Articolo 4

La direttiva 72/180/CEE è abrogata.

Articolo 5

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 marzo 2004. Essi ne informano la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredati di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6

1. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente direttiva, alcune varietà non siano state ammesse nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e gli esami ufficiali siano iniziati anteriormente a tale data in conformità delle disposizioni:

a) della direttiva 72/180/CEE oppure

b) delle linee direttrici dell'UCVV elencate nell'allegato I o delle linee direttrici dell'UPOV elencate nell'allegato II, a seconda delle specie,

le varietà di cui trattasi sono ritenute conformi ai requisiti della presente direttiva.

2. Il paragrafo 1 si applica unicamente qualora l'esito delle prove permetta di concludere che le varietà sono conformi alle disposizioni fissate:

a) nella direttiva 72/180/CEE oppure

b) nelle linee direttrici dell'UCVV elencate nell'allegato I o nelle linee direttrici dell'UPOV elencate nell'allegato II, a seconda delle specie.

Articolo 7

La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2003.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1.

(2) GU L 108 dell'8.5.1972, pag. 8.

(3) GU L 37 del 7.2.2002, pag. 7.

(4) GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1.

(5) GU L 245 del 29.9.2003, pag. 28.

ALLEGATO I

ELENCO DELLE SPECIE CHE SONO CONFORMI ALLE LINEE DIRETTRICI DELL'UCVV

Girasole, protocollo TP-8 del 31.10.2002

Orzo, protocollo TP-19 del 27.3.2002

Segale, protocollo TP-58 del 31.10.2002

Frumento, protocollo TP-03/2 del 27.3.2002

Frumento duro, protocollo TP-120 del 27.3.2002

Granturco, protocollo TP-02 del 15.11.2001

Patata, protocollo TP-23 del 27.3.2002

Il testo dei protocolli può essere consultato sul sito web dell'UCVV (www.cpvo.eu.int).

ALLEGATO II

ELENCO DELLE SPECIE CHE SONO CONFORMI ALLE LINEE DIRETTRICI DELL'UPOV

Barbabietola da foraggio, linea direttrice TG/150/3 del 4.11.1994

Agrostide canina, linea direttrice TG/30/6 del 12.10.1990

Agrostide gigantea, linea direttrice TG/30/6 del 12.10.1990

Agrostide stolonifera, linea direttrice TG/30/6 del 12.10.1990

Agrostide tenue, linea direttrice TG/30/6 del 12.10.1990

Bromo, linea direttrice TG/180/3 del 4.4.2001

Bromo dell'Alasca, linea direttrice TG/180/3 del 4.4.2001

Dactilis o pannocchina, linea direttrice TG/31/8 del 17.4.2002

Festuca arundinacea, linea direttrice TG/39/8 del 17.4.2002

Festuca ovina, linea direttrice TG/67/4 del 12.11.1980

Festuca dei prati, linea direttrice TG/39/8 del 17.4.2002

Festuca rossa, linea direttrice TG/67/4 del 12.11.1980

Loglio d'Italia, linea direttrice TG/4/7 del 12.10.1990

Loglio inglese, linea direttrice TG/4/7 del 12.10.1990

Loglio ibrido, linea direttrice TG/4/7 del 12.10.1990

Fleolo, linea direttrice TG/34/6 del 7.11.1984

Fienarola/Gramigna dei prati del Kentucky, linea direttrice TG/33/6 del 12.10.1990

Lupino bianco, linea direttrice TG/66/3 del 14.11.1979

Lupino azzurro, linea direttrice TG/66/3 del 14.11.1979

Lupino giallo, linea direttrice TG/66/3 del 14.11.1979

Erba medica, linea direttrice TG/6/4 del 21.10.1988

Pisello da foraggio, linea direttrice TG/7/9 del 4.11.1994 (rettifica 18.10.1996)

Trifoglio violetto, linea direttrice TG/5/7 del 4.4.2001

Trifoglio bianco, linea direttrice TG/38/7 del 9.4.2003

Favino, linea direttrice TG/8/6 del 17.4.2002

Veccia comune, linea direttrice TG/32/6 del 21.10.1988

Navone, linea direttrice TG/89/6 del 4.4.2001

Rafano oleifero, linea direttrice TG/178/3 del 4.4.2001

Arachide, linea direttrice TG/93/3 del 13.11.1985

Ravizzone, linea direttrice TG/185/3 del 17.4.2002

Colza, linea direttrice TG/36/6 del 18.10.1996 (+ rettifica 17.4.2002)

Cartamo, linea direttrice TG/134/3 del 12.10.1990

Cotone, linea direttrice TG/88/6 del 4.4.2001

Lino, linea direttrice TG/57/6 del 20.10.1995

Papavero, linea direttrice TG/166/3 del 24.3.1999

Senape bianca, linea direttrice TG/179/3 del 4.4.2001

Soia, linea direttrice TG/80/6 dell'1.4.1998

Avena, linea direttrice TG/20/10 dell'1.10.1994

Riso, linea direttrice TG/16/4 del 13.11.1985

Sorgo, linea direttrice TG/122/3 del 6.10.1989

Triticale, linea direttrice TG/121/3 del 6.10.1989

Il testo delle linee direttrici può essere consultato sul sito web dell'UPOV (www.upov.int).

ALLEGATO III

CARATTERI CONCERNENTI L'ESAME DEL VALORE COLTURALE E DI UTILIZZAZIONE

1. Rese.

2. Resistenza ad organismi nocivi.

3. Comportamento nei confronti di fattori dell'ambiente fisico.

4. Caratteri di qualità.

I metodi utilizzati sono indicati al momento della comunicazione dei risultati.