32003L0080

Direttiva 2003/80/CE della Commissione, del 5 settembre 2003, che stabilisce all'allegato VIII bis della direttiva 76/768/CEE del Consiglio il simbolo indicante la durata d'idoneità all'impiego dei prodotti cosmetici (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 224 del 06/09/2003 pag. 0027 - 0028


Direttiva 2003/80/CE della Commissione

del 5 settembre 2003

che stabilisce all'allegato VIII bis della direttiva 76/768/CEE del Consiglio il simbolo indicante la durata d'idoneità all'impiego dei prodotti cosmetici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(2),

vista la direttiva 2003/15/CE, segnatamente l'articolo 1, paragrafo 11,

considerando quanto segue:

(1) Allo scopo di migliorare le informazioni fornite ai consumatori è opportuno che i prodotti cosmetici rechino un'indicazione più precisa sulla loro durata di utilizzo.

(2) Per i prodotti cosmetici per i quali la durata minima supera i trenta mesi va fornita un'indicazione relativa al periodo di tempo in cui il prodotto una volta aperto può essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore.

(3) A tale scopo l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 76/768/CEE del Consiglio prescrive l'impiego di un simbolo seguito dall'indicazione del periodo d'idoneità all'impiego (espresso in mesi e/o anni).

(4) I provvedimenti di cui alla presente direttiva risultano conformi al parere del Comitato permanente per i prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato VIII bis della direttiva 76/768/CEE è completato con il simbolo ed il testo che figurano nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri pongono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per uniformarsi alla presente direttiva entro l'11 settembre 2004. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra quest'ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2003.

Per la Commissione

Erkki Liikanen

Membro della Commissione

(1) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169.

(2) GU L 66 dell'11.3.2003, pag. 26.

ALLEGATO

Simbolo rappresentante un barattolo di crema aperto secondo quanto disposto dall'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 76/768/CEE del Consiglio(1).

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(1) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169. Direttiva modificata da ultimo dall'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2003/15/CE.