32003L0046

Direttiva 2003/46/CE della Commissione, del 4 giugno 2003, che modifica la direttiva 2001/32/CE per quanto riguarda alcune zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 138 del 05/06/2003 pag. 0045 - 0046


Direttiva 2003/46/CE della Commissione

del 4 giugno 2003

che modifica la direttiva 2001/32/CE per quanto riguarda alcune zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/22/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), primo comma,

vista la richiesta presentata dalla Grecia,

considerando quanto segue:

(1) Sin dal 1993, grazie alla direttiva 92/76/CEE della Commissione(3) e alla direttiva 2001/32/CE della Commissione, dell'8 maggio 2001, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità e che abroga la direttiva 92/76/CEE(4), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/21/CE(5), la Grecia è riconosciuta zona protetta nei confronti del Gonipterus scutellatus Gyll.

(2) A causa di un errore materiale nella preparazione della direttiva 2003/21/CE, che modifica la direttiva 2001/32/CE, il testo modificato non menzionava la Grecia in relazione al Gonipterus scutellatus Gyll. I motivi per cui la Grecia è stata riconosciuta zona protetta nei confronti del suddetto organismo nocivo restano tuttavia ancora validi.

(3) La direttiva 2001/32/CE deve essere pertanto modificata di conseguenza.

(4) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato della direttiva 2001/32/CE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 15 giugno 2003 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Tali disposizioni si applicano a decorrere dal 16 giugno 2003.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di detto riferimento sono determinate dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2003.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2) GU L 78 del 25.3.2003, pag. 10.

(3) GU L 305 del 21.10.1992, pag. 12.

(4) GU L 127 del 9.5.2001, pag. 38.

(5) GU L 78 del 25.3.2003, pag. 8.

ALLEGATO

Nell'allegato della direttiva 2001/32/CE, alla lettera a), punto 7, il testo della colonna di destra è sostituito dal testo seguente:

">SPAZIO PER TABELLA>"