32003L0003

Direttiva 2003/3/CE della Commissione, del 6 gennaio 2003, relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso del "colorante blu" (dodicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 76/769/CEE del Consiglio) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 004 del 09/01/2003 pag. 0012 - 0015


Direttiva 2003/3/CE della Commissione

del 6 gennaio 2003

relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso del "colorante blu" (dodicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 76/769/CEE del Consiglio)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/2/CE della Commissione, del 6 gennaio 2003, relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e uso dell'arsenico (decimo adattamento al progresso tecnico della direttiva 76/769/CEE del Consiglio)(2), in particolare l'articolo 2, lettera a), inserito dalla direttiva 89/678/CEE del Consiglio(3),

considerando quanto segue:

(1) A norma della direttiva 76/769/CEE, modificata dalla direttiva 2002/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(4), determinati coloranti azoici non devono essere utilizzati in alcuni articoli tessili e in cuoio. Inoltre, tali articoli tessili e in cuoio possono essere commercializzati solo se conformi alle prescrizioni di detta direttiva.

(2) I rischi per la salute e per l'ambiente del "colorante blu", numero indice 611-070-00-2, sono stati valutati a norma della direttiva 93/67/CEE della Commissione, del 20 luglio 1993, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze notificate ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio(5). La valutazione dei rischi ha evidenziato la necessità di ridurre i rischi per l'ambiente che comporta l'uso del colorante blu, dato che quest'ultimo presenta un'elevata tossicità acquatica, non è facilmente degradabile e contamina l'ambiente attraverso le acque di scarico.

(3) Allo scopo di proteggere l'ambiente, è opportuno proibire l'immissione sul mercato e l'uso del colorante blu per la colorazione di articoli tessili e in cuoio. Il colorante blu va aggiunto pertanto alle sostanze elencate nell'allegato I della direttiva 76/769/CEE.

(4) Le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso del colorante blu stabilite dalla presente direttiva tengono conto dello stato attuale delle conoscenze e delle tecniche riguardanti le alternative idonee.

(5) L'applicazione della presente direttiva lascia impregiudicate le norme comunitarie che stabiliscono i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori, in particolare la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro(6) e la direttiva 90/394/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)(7), modificata da ultimo dalla direttiva 1999/38/CE(8).

(6) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi di sostanze e preparati pericolosi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 76/769/CEE è adattato al progresso tecnico come indicato nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 30 giugno 2004.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2003.

Per la Commissione

Erkki Liikanen

Membro della Commissione

(1) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201.

(2) Vedi pagina 9 della presente Gazzetta ufficiale.

(3) GU L 398 del 30.12.1989, pag. 24.

(4) GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 15.

(5) GU L 227 dell'8.9.1993, pag. 9.

(6) GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

(7) GU L 196 del 26.7.1990, pag. 1.

(8) GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 66.

ALLEGATO

- Nell'allegato I della direttiva 76/769/CEE il punto 43 è sostituito dal seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

- All'appendice 4 è aggiunto il seguente punto:

Punto 43 Coloranti azoici

Elenco delle ammine aromatiche

>SPAZIO PER TABELLA>

Elenco dei coloranti azoici

>SPAZIO PER TABELLA>