Direttiva 2003/3/CE della Commissione, del 6 gennaio 2003, relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso del "colorante blu" (dodicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 76/769/CEE del Consiglio) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 004 del 09/01/2003 pag. 0012 - 0015
Direttiva 2003/3/CE della Commissione del 6 gennaio 2003 relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso del "colorante blu" (dodicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 76/769/CEE del Consiglio) (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/2/CE della Commissione, del 6 gennaio 2003, relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e uso dell'arsenico (decimo adattamento al progresso tecnico della direttiva 76/769/CEE del Consiglio)(2), in particolare l'articolo 2, lettera a), inserito dalla direttiva 89/678/CEE del Consiglio(3), considerando quanto segue: (1) A norma della direttiva 76/769/CEE, modificata dalla direttiva 2002/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(4), determinati coloranti azoici non devono essere utilizzati in alcuni articoli tessili e in cuoio. Inoltre, tali articoli tessili e in cuoio possono essere commercializzati solo se conformi alle prescrizioni di detta direttiva. (2) I rischi per la salute e per l'ambiente del "colorante blu", numero indice 611-070-00-2, sono stati valutati a norma della direttiva 93/67/CEE della Commissione, del 20 luglio 1993, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze notificate ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio(5). La valutazione dei rischi ha evidenziato la necessità di ridurre i rischi per l'ambiente che comporta l'uso del colorante blu, dato che quest'ultimo presenta un'elevata tossicità acquatica, non è facilmente degradabile e contamina l'ambiente attraverso le acque di scarico. (3) Allo scopo di proteggere l'ambiente, è opportuno proibire l'immissione sul mercato e l'uso del colorante blu per la colorazione di articoli tessili e in cuoio. Il colorante blu va aggiunto pertanto alle sostanze elencate nell'allegato I della direttiva 76/769/CEE. (4) Le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso del colorante blu stabilite dalla presente direttiva tengono conto dello stato attuale delle conoscenze e delle tecniche riguardanti le alternative idonee. (5) L'applicazione della presente direttiva lascia impregiudicate le norme comunitarie che stabiliscono i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori, in particolare la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro(6) e la direttiva 90/394/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)(7), modificata da ultimo dalla direttiva 1999/38/CE(8). (6) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi di sostanze e preparati pericolosi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 L'allegato I della direttiva 76/769/CEE è adattato al progresso tecnico come indicato nell'allegato della presente direttiva. Articolo 2 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 30 giugno 2004. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2003. Per la Commissione Erkki Liikanen Membro della Commissione (1) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201. (2) Vedi pagina 9 della presente Gazzetta ufficiale. (3) GU L 398 del 30.12.1989, pag. 24. (4) GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 15. (5) GU L 227 dell'8.9.1993, pag. 9. (6) GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. (7) GU L 196 del 26.7.1990, pag. 1. (8) GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 66. ALLEGATO - Nell'allegato I della direttiva 76/769/CEE il punto 43 è sostituito dal seguente: >SPAZIO PER TABELLA> - All'appendice 4 è aggiunto il seguente punto: Punto 43 Coloranti azoici Elenco delle ammine aromatiche >SPAZIO PER TABELLA> Elenco dei coloranti azoici >SPAZIO PER TABELLA>