32003L0001

Direttiva 2003/1/CE della Commissione, del 6 gennaio 2003, che adegua al progresso tecnico l'allegato II della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 005 del 10/01/2003 pag. 0014 - 0015


Direttiva 2003/1/CE della Commissione

del 6 gennaio 2003

che adegua al progresso tecnico l'allegato II della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/34/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

dopo aver consultato il comitato scientifico per i prodotti cosmetici ed i prodotti non alimentari destinati ai consumatori,

considerando quanto segue:

(1) Il numero d'ordine 419 dell'allegato II della direttiva 76/768/CEE in cui figura l'elenco delle sostanze che non devono essere contenute nei prodotti cosmetici è attualmente conforme alla decisione 97/534/CE della Commissione, del 30 luglio 1997, sul divieto di utilizzare materiale a rischio per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili(3). Questa decisione è stata abrogata dalla decisione 2000/418/CE della Commissione, del 29 giugno 2000, che disciplina l'impiego di materiale a rischio per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili e modifica la decisione 94/474/CE(4). Tenuto conto del parere del comitato scientifico per i prodotti cosmetici ed i prodotti non alimentari destinati ai consumatori (SCCNFP), è opportuno conformare il numero d'ordine 419 dell'allegato II della direttiva 76/768/CEE al regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 270/2002 della Commissione(6).

(2) È opportuno inserire un riferimento ai materiali a rischio definito di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 al numero d'ordine 419 dell'allegato II della direttiva 76/768/CEE.

(3) Tuttavia, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 le disposizioni dell'allegato XI, capitolo A, di tale regolamento si applicano fino alla data di adozione di una decisione, a partire dalla quale si applicherà l'articolo 8 di tale regolamento e il suo allegato V. Il numero 419 dell'allegato II della direttiva 76/768/CEE deve pertanto far riferimento anche all'allegato XI, capitolo A, del regolamento (CE) n. 999/2001.

(4) È quindi necessario conformare la direttiva 76/768/CEE.

(5) Tenuto conto della natura particolare dei materiali a rischio di cui sopra è opportuno che gli Stati membri possano adottare le misure previste dalla presente direttiva senza dover attendere il termine ultimo stabilito nel presente atto.

(6) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato II della direttiva 76/768/CEE è modificato come indicato nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per evitare che al più tardi 15 aprile 2003 un prodotto cosmetico non conforme a questa direttiva possa essere immesso sul mercato da produttori o importatori stabiliti nella Comunità.

2. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per assicurare che i prodotti di cui al paragrafo 1 non siano venduti o ceduti al consumatore finale al più tardi 15 aprile 2003.

Articolo 3

Gli Stati membri pongono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per uniformarsi alla presente direttiva entro il 15 aprile 2003. Essi ne informano la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, essi dovranno inserire un riferimento alla presente direttiva o corredarla di un simile riferimento in occasione della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri stabiliscono le modalità di tale riferimento.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2003.

Per la Commissione

Erkki Liikanen

Membro della Commissione

(1) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169.

(2) GU L 102 del 18.4.2002, pag. 19.

(3) GU L 216 dell'8.8.1997, pag. 95.

(4) GU L 158 del 30.6.2000, pag. 76.

(5) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

(6) GU L 45 del 15.2.2002, pag. 4.

ALLEGATO

Al numero d'ordine 419 dell'allegato II della direttiva 76/768/CEE del Consiglio le frasi:

a) il cranio, inclusi il cervello e gli occhi, le tonsille e il midollo spinale di:

- bovini di età superiore ai 12 mesi,

- ovini e caprini di età superiore ai 12 mesi o con un dente incisivo permanente spuntato dalla gengiva;

b) le milze di ovini e caprini e gli ingredienti derivati.,

sono sostituite dalle seguenti frasi:

Dalla data di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio(1), i materiali a rischio specifico che figurano nell'allegato V di tale regolamento, e gli ingredienti derivati.

Fino a tale data, i materiali a rischio specifico di cui all'allegato XI capitolo A del regolamento (CE) 999/2001, e gli ingredienti derivati.

(1) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.