32003G0724(01)

Risoluzione del Consiglio del 15 luglio 2003 relativo alla promozione dell'occupazione e dell'integrazione sociale delle persone con disabilità

Gazzetta ufficiale n. C 175 del 24/07/2003 pag. 0001 - 0002


Risoluzione del Consiglio

del 15 luglio 2003

relativo alla promozione dell'occupazione e dell'integrazione sociale delle persone con disabilità

(2003/C 175/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

(1) SOTTOLINEANDO che nell'Unione europea un considerevole numero di persone con disabilità deve affrontare difficoltà di vario tipo nella vita di tutti i giorni e non può sempre esercitare i propri diritti;

(2) PRENDENDO ATTO che ai sensi del trattato che istituisce la Comunità europea quest'ultima può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali;

(3) RAMMENTANDO in particolare che sulla base dell'articolo 13 del trattato che istituisce la Comunità europea, che permette al Consiglio di prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali, il Consiglio ha adottato la direttiva 2000/78/CE, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro(1);

(4) RAMMENTANDO che l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali riconosce l'importanza di combattere qualsiasi forma di discriminazione e che l'articolo 26 di detta Carta stabilisce che l'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della Comunità;

(5) CONSIDERANDO che la strategia europea per l'occupazione è uno strumento chiave per consolidare l'integrazione di persone con disabilità nel mercato del lavoro generale;

(6) TENENDO CONTO delle conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000;

(7) RAMMENTANDO la decisione 2001/903/CE del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa all'anno europeo delle persone con disabilità 2003(2);

(8) RICORDANDO la dichiarazione politica dei ministri responsabili delle politiche di integrazione per persone con disabilità (Malaga, 8 maggio 2003) in cui si afferma che uno dei principali obiettivi del prossimo decennio è il miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie;

(9) RAMMENTANDO altresì

a) la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 20 dicembre 1996, sulla parità di opportunità per i disabili(3);

b) la comunicazione della Commissione: "Verso un'Europa senza ostacoli per i disabili" del 2000;

c) la risoluzione del Parlamento europeo, del 4 aprile 2001, su tale comunicazione della Commissione: "Verso un'Europa senza ostacoli per i disabili";

d) la risoluzione del Consiglio del 6 febbraio 2003 sull'"'eAccessability' - Migliorare l'accesso delle persone con disabilità alla società dei saperi"(4);

e) la risoluzione del Consiglio, del 5 maggio 2003, sulle pari opportunità per gli alunni e gli studenti disabili nel settore dell'istruzione e della formazione(5);

f) la risoluzione del Consiglio, del 6 maggio 2003, relativa all'accessibilità alle infrastrutture e attività culturali per le persone con disabilità(6);

(10) TENENDO CONTO del fatto che le persone con disabilità incontrano ancora una serie di ostacoli per partecipare pienamente alla vita sociale e che questo spesso comporta l'esclusione sociale e la povertà;

(11) TENENDO CONTO delle discussioni del Consiglio informale di Nafplion, del 23 e 24 gennaio 2003, dove è stata posta in rilievo la necessità di rafforzare l'integrazione delle questioni concernenti le persone con disabilità nelle politiche dell'occupazione e della protezione sociale;

(12) RILEVANDO il processo relativo alla preparazione di uno strumento delle Nazioni Unite giuridicamente vincolante per promuovere e proteggere i diritti e la dignità delle persone con disabilità e il contributo UE a questo riguardo (maggio 2003) e tenendo conto della comunicazione della Commissione intitolata: "Uno strumento delle Nazioni Unite giuridicamente vincolante per la promozione e la tutela dei diritti e della dignità delle persone con disabilità" (gennaio 2003),

INVITA GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE, NELL'AMBITO DELLE LORO RISPETTIVE COMPETENZE, A:

i) promuovere il rafforzamento della collaborazione con tutti gli organismi che si occupano di persone con disabilità a livello europeo e nazionale, compresa la società civile;

ii) promuovere ulteriormente la piena integrazione e partecipazione a tutti gli aspetti della società delle persone con disabilità riconoscendo che essi hanno gli stessi diritti degli altri cittadini;

iii) continuare gli sforzi diretti a rimuovere gli ostacoli che si frappongono all'integrazione e alla partecipazione delle persone con disabilità nell'ambito del mercato del lavoro, applicando misure che garantiscano la parità di trattamento e migliorando l'integrazione e la partecipazione a tutti i livelli del sistema d'istruzione e di formazione;

iv) proseguire gli sforzi intesi a rendere l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita più accessibile alle persone con disabilità e quindi a prestare particolare attenzione all'uso senza ostacoli delle nuove tecnologie dell'informazione e comunicazione e di Internet per migliorare la qualità dell'apprendimento della formazione professionale e dell'accesso all'occupazione;

v) rimuovere gli ostacoli che impediscono la partecipazione delle persone con disabilità alla vita sociale e, in particolare, alla vita lavorativa, e impedire la creazione di nuovi ostacoli attraverso la promozione di adeguata progettazione per tutti;

vi) assicurare la trasparenza e l'attuazione della direttiva relativa alla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro entro le scadenze convenute;

vii) riflettere sulla necessità di ulteriori misure per promuovere l'occupazione e l'integrazione sociale delle persone con disabilità nella società;

viii) considerare la possibilità di adottare misure a livello sia nazionale che europeo che siano coerenti con gli obiettivi della strategia europea per l'occupazione per promuovere l'occupazione delle persone con disabilità;

ix) sostenere le questioni concernenti le persone con disabilità nell'elaborazione dei futuri piani d'azione nazionali concernenti l'esclusione sociale e la povertà;

x) continuare lo scambio di informazioni ed esperienze a livello europeo per quanto riguarda i temi in questione, con la partecipazione, a seconda dei casi, delle organizzazioni e delle reti europee che dispongono di un'esperienza specifica in questo settore;

xi) raccogliere dati statistici sulla situazione delle persone con disabilità, riservando particolare attenzione ai dati specifici relativi al genere e tenendo conto anche dello sviluppo di servizi e facilitazioni per questo gruppo;

xii) sostenere i lavori del gruppo dei funzionari UE ad alto livello su questioni relative alla disabilità;

xiii) sostenere la prospettiva delle persone con disabilità in tutte le pertinenti politiche al livello della loro formulazione, attuazione, controllo e valutazione;

xiv) riservare la dovuta attenzione a questioni concernenti le donne con disabilità al momento dell'adozione, progettazione e valutazione delle politiche per persone con disabilità così da assicurare un pari trattamento per le donne;

INCORAGGIA LE PARTI SOCIALI:

xv) nello spirito della dichiarazione del 20 gennaio 2003 sulla promozione di pari opportunità e accesso all'occupazione per le persone con disabilità, a promuovere l'integrazione delle persone con disabilità, in particolare nel mercato del lavoro generale, mediante le loro azioni e i loro accordi collettivi a tutti i pertinenti livelli di dialogo sociale.

(1) GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.

(2) GU L 335 del 19.12.2001, pag. 15.

(3) GU C 12 del 13.1.1997, pag. 1.

(4) GU C 39 del 18.2.2003, pag. 5.

(5) GU C 134 del 7.6.2003, pag. 6.

(6) GU C 134 del 7.6.2003, pag. 7.