32003G0218(03)

Conclusioni del Consiglio del 6 febbraio 2003 "eAccessibility" — Migliorare l'accesso delle persone con disabilità alla società dei saperi

Gazzetta ufficiale n. C 039 del 18/02/2003 pag. 0005 - 0007


Conclusioni del Consiglio

del 6 febbraio 2003

"eAccessibility" - Migliorare l'accesso delle persone con disabilità alla società dei saperi

(2003/C 39/03)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

1) RICORDANDO che la Comunità annovera tra i suoi compiti quello di promuovere nell'insieme della Comunità un livello elevato di occupazione e di protezione sociale nonché di migliorare il tenore e la qualità di vita e la coesione economica e sociale,

2) RICORDANDO la risoluzione del Consiglio e dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 17 dicembre 1999, sull'occupazione e la dimensione sociale della società dell'informazione(1),

3) RICORDANDO che il Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 ha auspicato una società dell'informazione accessibile a tutti,

4) RICORDANDO che la Commissione ha adottato, il 12 maggio 2000, una comunicazione intitolata "Verso un'Europa senza ostacoli per le persone con disabilità",

5) RICORDANDO che uno degli obiettivi chiave del "piano d'azione eEurope 2002" approvato dal Consiglio europeo di Feira del 19 e 20 giugno 2000 è conseguire la partecipazione di tutti all'economia basata sulla conoscenza,

6) RICORDANDO che il 27 novembre 2000 il Consiglio ha adottato una direttiva volta a lottare contro la discriminazione basata su vari fattori, tra cui la disabilità, nel settore dell'occupazione e dell'impiego(2),

7) RICORDANDO che uno degli obiettivi nella lotta contro la povertà e l'esclusione sociale, approvati dal Consiglio europeo di Nizza del 7-9 dicembre 2000, è sfruttare pienamente il potenziale della società dei saperi e delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, facendo in modo che nessuno ne sia escluso, prestando fra l'altro un'attenzione particolare alle esigenze delle persone con disabilità,

8) RICORDANDO che il 3 dicembre 2001 il Consiglio ha adottato una decisione che proclama il 2003 anno europeo delle persone con disabilità(3),

9) RICORDANDO che, nei considerando iniziali della decisione n. 50/2002/CE, del 7 dicembre 2001, che istituisce un programma d'azione comunitaria inteso ad incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri al fine di combattere l'emarginazione sociale, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno sottolineato l'importanza dell'aspetto della parità di genere sulle cause e gli effetti dell'emarginazione e hanno attirato l'attenzione sugli articoli 2 e 3 del trattato, rilevando che l'eliminazione delle disparità e la promozione della parità fra uomini e donne figurano tra i compiti della Comunità e dovrebbero costituire l'obiettivo di tutte le sue attività,

10) RICORDANDO che il Consiglio ha adottato la risoluzione "ePartecipazione" - Sfruttare le possibilità offerte dalla società dell'informazione ai fini dell'inclusione sociale(4), che invita gli Stati membri e la Commissione europea, tra l'altro, ad approvare azioni allo scopo di affrontare "gli ostacoli tecnici per le persone con disabilità di vario tipo, in termini di attrezzature TIC e contenuti web, attuando segnatamente le relative azioni eEurope, con il monitoraggio del gruppo di esperti sulla eAccessibility",

11) RICORDANDO che il Consiglio ha adottato, il 20 marzo 2002, una risoluzione sull'"accessibilità del pubblico ai siti web e al loro contenuto"(5), che, tra l'altro, "INVITA il gruppo ad alto livello sull'occupazione e la dimensione sociale della società dell'informazione (ESDIS) a seguire l'andamento dell'adozione e dell'attuazione delle Linee guida" dell'iniziativa per l'accessibilità del web "e a definire metodologie comuni e dati comparabili per agevolare la valutazione dei progressi compiuti",

12) RICONOSCENDO l'esistenza di una relazione, presentata sotto forma di documento di lavoro della Commissione, intitolata: "eAccessibility" - Migliorare l'accesso dei disabili alla società dei saperi,

13) TENENDO CONTO delle raccomandazioni formulate dal gruppo ad alto livello ESDIS sulla base di tale analisi,

INVITA GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE:

I. A sfruttare il potenziale della società dell'informazione a favore delle persone con disabilità e, in particolare, a eliminare le barriere tecniche, giuridiche e di altro tipo alla loro effettiva partecipazione all'economia e alla società basata sulla conoscenza, avvalendosi, nella misura del possibile, dei meccanismi di finanziamento esistenti e facilitando le relazioni con i soggetti appropriati, quali le ONG che si occupano di disabilità e gli organismi europei di normalizzazione. A tal fine è opportuno in particolare:

1) Promuovere un approccio più coordinato e mirato da parte dei soggetti chiave che intervengono nelle attività di eAccessibility e nell'applicazione e sviluppo degli strumenti esistenti e di nuovi strumenti nei settori della tecnologia e delle norme, della legislazione e della sensibilizzazione, nonché dell'istruzione e dell'informazione,

2) Favorire un approccio più coordinato mediante un portale web dedicato alle questioni dell'eAccessibility, che deve essere creato e mantenuto dalla Commissione europea,

3) Aumentare la consapevolezza affinché lo sviluppo di ogni attrezzatura, metodologia o attività tecnologica nel quadro della società dell'informazione eviti l'esclusione sociale,

4) Incoraggiare e dare la possibilità alle persone con disabilità di esercitare un maggiore controllo sullo sviluppo dei meccanismi atti a consentire l'eAccessibility, favorendo la loro maggiore partecipazione a:

a) programmi e progetti nel campo della tecnologia;

b) organismi di normalizzazione e comitati tecnici;

c) comitati incaricati di studiare misure legislative e/o di sensibilizzazione nonché iniziative nel settore dell'istruzione e della formazione e iniziative volte ad aumentare la partecipazione.

II. A considerare l'adozione di misure più specifiche nei settori individuati nel documento di lavoro della Commissione "eAccessibility", tra l'altro:

1) Strumenti tecnici/norme:

a) con riguardo all'attuazione delle linee guida dell'iniziativa per l'accessibilità del web (WAI), promuovere metodologie comuni e dati comparabili in relazione ai siti web pubblici negli Stati membri e nelle istituzioni europee e coordinare un processo di monitoraggio che consideri le singole attività degli Stati membri e cooperi con esse;

b) promuovere il feedback delle attività di normalizzazione e del loro impatto concreto sulla situazione delle persone anziane e delle persone con disabilità;

c) garantire che il sesto programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico 2003-2006 incentivi azioni intese a promuovere l'eInclusione, mediante lo sviluppo di tecnologie propizie ad un aumento della partecipazione e senza ostacoli, e prevedere la presa in considerazione dei risultati; tener conto, nell'elaborazione dei progetti, delle conseguenze per le persone con disabilità ed evitare pertanto l'emarginazione sociale.

2) Strumenti di sensibilizzazione e/o misure legislative:

a) prendere in considerazione la possibilità di assegnare un "marchio di eAccessibility" ai beni e ai servizi conformi alle norme in materia di eAccessibility;

b) proseguire gli sforzi già in atto per una maggiore armonizzazione dei criteri degli Stati membri in materia di accessibilità (ad esempio attraverso le norme degli Stati membri sugli appalti pubblici) allo scopo di convincere i fornitori di beni commerciali e servizi ad aumentare l'eAccessibility;

c) promuovere misure intese a incoraggiare le imprese private a rendere accessibili i loro prodotti e servizi basati sulle TIC, richiedendo, tra l'altro, che i prodotti e i servizi partecipanti ad appalti pubblici in materia di TIC siano accessibili. In tal caso, promuovere l'utilizzo delle possibilità esistenti nel quadro della normativa comunitaria in vigore in materia di appalti pubblici per inserirvi riferimenti specifici ai criteri di accessibilità dei pertinenti prodotti e servizi;

d) garantire che, ove possibile, le deroghe al diritto d'autore coerenti con il quadro giuridico stabilito dalla direttiva 2001/29/CE(6) consentano la distribuzione di materiale protetto in formati accessibili ad uso delle persone con disabilità;

e) prendere in considerazione la possibilità di ampliare il campo di applicazione delle misure di non discriminazione delle persone con disabilità.

3) Strumenti didattici e informativi:

a) promuovere l'obiettivo per cui la rete dei centri di eccellenza e il collegamento in rete del Design for All diventino sempre più inclusivi e riguardino tutti gli Stati membri;

b) promuovere l'obiettivo per cui i curricula Design for All siano elaborati e adottati dalle autorità competenti in materia di istruzione in ciascuno Stato membro. Utilizzare in questo caso, ove possibile, i fondi stanziati per tale attività nell'ambito di adeguati progetti per le "reti di eccellenza" finanziati ai sensi del programma quadro europeo RST;

c) sensibilizzare le persone con disabilità e gli anziani nonché i fornitori di servizi alle opportunità delle moderne TIC e alla rete per le persone con disabilità e gli anziani. Utilizzare a tal fine gli opportuni programmi strutturali comunitari esistenti;

d) migliorare l'occupabilità delle persone con disabilità mediante opportuni programmi di formazione professionale mirati verso posti di lavoro della società basata sulla conoscenza (SBC) nonché la formazione in capacità orientate alla SBC nell'ambito di altri programmi di formazione professionale. Utilizzare a tal fine gli opportuni programmi strutturali comunitari esistenti;

e) promuovere l'applicazione dei principi dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e applicare le relative agevolazioni esistenti per aggiornare le capacità delle persone con disabilità;

f) garantire che i materiali multimediali e l'utilizzo delle TIC nell'istruzione non creino nuove barriere per l'integrazione degli studenti con disabilità nelle scuole e in altri luoghi di apprendimento;

g) assicurare che la eAccessibility diventi una parte regolare di tutti i programmi di istruzione delle scuole di formazione professionale di ogni livello, per esempio, Webmaster, autori multimediali e sviluppatori di software. Utilizzare a tal fine l'iniziativa eLearning.

(1) GU C 8 del 12.1.2000, pag. 1.

(2) GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.

(3) GU L 335 del 19.12.2001, pag. 15.

(4) GU C 292 del 18.10.2001, pag. 6.

(5) GU C 86 del 10.4.2002, pag. 2.

(6) GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10.