Decisione quadro 2003/80/GAI del Consiglio, del 27 gennaio 2003, relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale
Gazzetta ufficiale n. L 029 del 05/02/2003 pag. 0055 - 0058
Decisione quadro 2003/80/GAI del Consiglio del 27 gennaio 2003 relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29, l'articolo 31, lettera e) e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b), vista l'iniziativa del Regno di Danimarca(1), visti i pareri del Parlamento europeo(2), considerando quanto segue: (1) L'Unione è preoccupata per l'aumento dei reati contro l'ambiente e per le loro conseguenze, che sempre più frequentemente si estendono al di là delle frontiere degli Stati ove tali reati vengono commessi. (2) Questi reati rappresentano una minaccia per l'ambiente e, di conseguenza, dovrebbero ricevere una risposta severa. (3) I reati contro l'ambiente costituiscono un problema cui sono confrontati tutti gli Stati membri, che dovrebbero pertanto agire di concerto per proteggere l'ambiente in base al diritto penale(3). (4) Nel marzo 2001 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale(4), basata sull'articolo 175, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea. (5) Il Consiglio ha ritenuto opportuno incorporare nella presente decisione quadro varie norme sostanziali contenute nella proposta di direttiva, in particolare quelle che definiscono gli atti che gli Stati membri devono qualificare come reati in virtù del proprio diritto interno. (6) Il 9 aprile 2002 il Parlamento europeo ha espresso il parere sulla direttiva proposta. Nell'ottobre 2002 la Commissione ha presentato una proposta modificata di direttiva a norma dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea. Il Consiglio non ha considerato opportuno modificare su tale base la presente decisione quadro. (7) Il Consiglio ha esaminato la proposta ma è giunto alla conclusione che la maggioranza necessaria per l'adozione in sede di Consiglio non può essere raggiunta. La suddetta maggioranza ha ritenuto che la proposta vada oltre le competenze attribuite alla Comunità dal trattato che istituisce la Comunità europea e che gli obiettivi da essa perseguiti possano essere raggiunti mediante l'adozione di una decisione quadro in base al titolo VI del trattato sull'Unione europea. Il Consiglio ha ritenuto inoltre che la presente decisione quadro, basata sull'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, costituisca uno strumento adeguato per imporre agli Stati membri l'obbligo di prevedere sanzioni penali. La proposta modificata presentata dalla Commissione non era di natura tale da consentire al Consiglio di modificare la sua posizione al riguardo. (8) I reati contro l'ambiente possono impegnare la responsabilità non solo delle persone fisiche, ma anche delle persone giuridiche. (9) Gli Stati membri dovrebbero stabilire una competenza giurisdizionale allargata riguardo ai suddetti reati, in modo da evitare che persone fisiche o giuridiche possano sottrarsi al procedimento penale per il semplice fatto che il reato non è stato commesso nel loro territorio. (10) Il 4 novembre 1998 il Consiglio d'Europa ha adottato una convenzione sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale di cui si è tenuto conto nelle disposizioni del presente strumento, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO: Articolo 1 Definizioni Ai fini della presente decisione quadro valgono le seguenti definizioni: a) "illecito", violazione di una legge, di un regolamento amministrativo o di una decisione adottata da un'autorità competente, intesi alla protezione dell'ambiente, in particolare ove essi attuino disposizioni vincolanti del diritto comunitario; b) "acque", le acque sotterranee e superficiali di tutti i tipi, comprese le acque lacustri, fluviali, oceaniche e marine; c) "persona giuridica", qualsiasi entità che sia tale in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche. Articolo 2 Reati intenzionali Ciascuno Stato membro adotta i provvedimenti necessari per rendere perseguibili penalmente, in virtù del proprio diritto interno: a) lo scarico, l'emissione o l'immissione nell'aria, nel suolo o nelle acque, di un quantitativo di sostanze o di radiazioni ionizzanti che provochino il decesso o lesioni gravi alle persone; b) lo scarico, l'emissione o l'immissione illeciti di un quantitativo di sostanze o di radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che ne provochino o possano provocarne il deterioramento durevole o sostanziale o che causino il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti a monumenti protetti, ad altri beni protetti, al patrimonio, alla flora o alla fauna; c) l'eliminazione, il trattamento, il deposito, il trasporto, l'esportazione o l'importazione illeciti di rifiuti, compresi i rifiuti pericolosi che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora; d) il funzionamento illecito di un impianto in cui sono svolte attività pericolose che provochi o possa provocare, all'esterno dell'impianto, il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora; e) la fabbricazione, il trattamento, il deposito, l'impiego, il trasporto, l'esportazione o l'importazione illeciti di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora; f) il possesso, la cattura, il danneggiamento, l'uccisione o il commercio illeciti di esemplari di specie protette animali o vegetali o di parti di esse, quantomeno ove siano definite dalla legislazione nazionale come minacciate di estinzione; g) il commercio illecito di sostanze che riducono lo strato di ozono, quando sono commessi intenzionalmente. Articolo 3 Reati di negligenza Ciascuno Stato membro adotta i provvedimenti necessari per rendere perseguibili penalmente in virtù del proprio diritto interno, quando sono commessi per negligenza o quanto meno per negligenza grave, i reati di cui all'articolo 2. Articolo 4 Partecipazione e istigazione ad un reato Ciascuno Stato membro adotta i provvedimenti necessari affinché sia punibile la partecipazione o l'istigazione ai reati di cui all'articolo 2. Articolo 5 Sanzioni 1. Ciascuno Stato membro adotta i provvedimenti necessari per garantire che le condotte di cui agli articoli 2 e 3 siano soggette a sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, comprendenti, per lo meno nei casi più gravi, pene privative della libertà che possono comportare l'estradizione. 2. Le sanzioni penali di cui al paragrafo 1 possono essere corredate di altre sanzioni o misure: in particolare, per una persona fisica, il divieto di esercitare un'attività che richiede un'autorizzazione o approvazione ufficiale o di fondare, gestire o dirigere una società o una fondazione allorché i fatti che hanno condotto alla sua condanna inducano a temere che possa essere nuovamente intrapresa un'iniziativa criminale analoga. Articolo 6 Responsabilità delle persone giuridiche 1. Ciascuno Stato membro adotta i provvedimenti necessari affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili degli atti di cui agli articoli 2 e 3 commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona che agisca individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica, la quale detenga una posizione dominante in seno alla persona giuridica, basata a) sul potere di rappresentanza di detta persona giuridica, o b) sull'autorità di prendere decisioni per conto della persona giuridica, o c) sull'esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica, nonché essere dichiarate complici o istigatori della condotta di cui all'articolo 2. 2. Oltre ai casi già previsti al paragrafo 1, ciascuno Stato membro adotta i provvedimenti necessari affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte di uno dei soggetti di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la perpetrazione degli atti di cui agli articoli 2 e 3 a vantaggio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità. La responsabilità della persona giuridica ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l'azione penale nei confronti delle persone fisiche che siano autori, istigatori o complici degli atti di cui agli articoli 2 e 3. Articolo 7 Sanzioni per le persone giuridiche Ciascuno Stato membro adotta i provvedimenti necessari affinché la persona giuridica dichiarata responsabile ai sensi dell'articolo 6 sia passibile di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, comprendenti sanzioni pecuniarie di natura penale o amministrativa ed eventualmente altre sanzioni, tra cui: a) l'esclusione dal godimento di un vantaggio o aiuto pubblico; b) il divieto temporaneo o permanente di esercitare un'attività industriale o commerciale; c) l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria; d) provvedimenti giudiziari di scioglimento; e) l'obbligo di adottare misure specifiche al fine di evitare le conseguenze di condotte analoghe a quelle che hanno condotto alla responsabilità penale. Articolo 8 Competenza giurisdizionale 1. Ciascuno Stato membro adotta i provvedimenti necessari per definire la sua competenza giurisdizionale per quanto riguarda i reati di cui agli articoli 2 e 3 commessi: a) interamente o in parte nel suo territorio, anche se gli effetti del reato si verificano interamente altrove; b) a bordo di una nave o aeromobile battente la sua bandiera; c) a vantaggio di una persona giuridica con sede nel suo territorio; d) da un suo cittadino, se il reato è punibile a norma del diritto penale nel luogo in cui è stato commesso o se tale luogo non rientra in nessuna competenza giurisdizionale. 2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, uno Stato membro può decidere di non applicare o di applicare solo in particolari casi o circostanze la norma di competenza di cui al: a) paragrafo 1, lettera c); b) paragrafo 1, lettera d). Articolo 9 Estradizione e azione penale 1. a) Ciascuno Stato membro che, in virtù della propria legislazione, non estrada ancora i propri cittadini adotta i provvedimenti necessari a stabilire la propria competenza giurisdizionale per i reati di cui agli articoli 2 e 3 commessi da un suo cittadino al di fuori del proprio territorio. b) Ciascuno Stato membro che, ove uno dei propri cittadini sia sospettato di aver commesso in un altro Stato membro un reato implicante una condotta di cui all'articolo 2 e 3, non procede ancora all'estradizione di questa persona verso l'altro Stato membro unicamente a motivo della cittadinanza, sottopone il caso al giudizio delle autorità nazionali competenti ai fini di un'eventuale azione penale. Per consentire l'esercizio dell'azione penale, i fascicoli, gli atti istruttori e gli oggetti riguardanti il reato sono inoltrati secondo le procedure di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione europea di estradizione. Lo Stato membro richiedente è informato in merito alle azioni penali avviate e ai loro risultati. 2. Ai fini del presente articolo, la nozione di cittadino di uno Stato membro va interpretata conformemente a qualsiasi dichiarazione resa da tale Stato in forza dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c), della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957. Articolo 10 Attuazione 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro anteriormente al 27 gennaio 2005. 2. Gli Stati membri trasmettono al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione, anteriormente al 27 aprile 2005, il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi loro imposti dalla presente decisione quadro. Sulla scorta di tali informazioni e di una relazione scritta della Commissione, il Consiglio esamina entro il 27 gennaio 2006 in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro. Articolo 11 Applicazione territoriale La presente decisione quadro si applica a Gibilterra. Articolo 12 Presa d'effetto La presente decisione quadro prende effetto il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Fatto a Bruxelles, addì 27 gennaio 2003. Per il Consiglio Il Presidente G. Papandreou (1) GU C 39 dell'11.2.2000, pag. 4. (2) Pareri espressi il 7 luglio 2000 (GU C 121 del 24.4.2001, pag. 494) e il 9 aprile 2002 (non ancora pubblicati nella Gazzetta ufficiale). (3) Cfr. anche l'allegato. (4) GU C 180 E del 26.6.2001, pag. 238. ALLEGATO Il Consiglio prende atto del fatto che l'Austria intende conformarsi all'articolo 2, lettere f) e g), per quanto riguarda i casi minori e all'articolo 3 irrogando sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive conformemente al diritto penale amministrativo.