32003E0872

Azione comune 2003/872/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2003, che proroga e modifica il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale

Gazzetta ufficiale n. L 326 del 13/12/2003 pag. 0044 - 0045


Azione comune 2003/872/PESC del Consiglio

dell'8 dicembre 2003

che proroga e modifica il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14, l'articolo 18, paragrafo 5, e l'articolo 23, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) L'azione comune 2003/496/PESC del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativa alla nomina di un rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale(1), scade il 31 dicembre 2003.

(2) In base al riesame di tale azione comune, è opportuno prorogare il mandato del rappresentante speciale.

(3) Il 17 novembre 2003 il Consiglio ha adottato istruzioni per la nomina, il mandato e il finanziamento dei rappresentanti speciali dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Il mandato del sig. Heikki TALVITIE quale rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il Caucaso meridionale è prorogato.

Articolo 2

1. Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici dell'Unione europea nel Caucaso meridionale. Tali obiettivi includono:

a) assistere l'Armenia, l'Azerbaigian e la Georgia nell'attuazione delle riforme politiche ed economiche, in particolare nei settori dello stato di diritto, della democratizzazione, dei diritti umani, del buon governo, dello sviluppo e della riduzione della povertà;

b) conformemente agli strumenti in vigore, prevenire i conflitti nella regione, assistere nella risoluzione dei conflitti e preparare il ritorno alla pace, anche tramite il sostegno al ritorno dei rifugiati e degli sfollati interni;

c) impegnarsi in maniera costruttiva con i principali attori interessati sulle questioni che riguardano la regione;

d) incoraggiare e sviluppare ulteriormente la cooperazione tra gli Stati della regione, in particolare tra gli Stati del Caucaso meridionale, anche per quanto riguarda questioni economiche, energetiche e dei trasporti;

e) accrescere l'efficacia e la visibilità dell'Unione europea nella regione.

2. L'RSUE sostiene le attività dell'alto rappresentante nella regione.

Articolo 3

Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l'RSUE ha mandato di:

a) sviluppare contatti con governi, parlamenti, organi giudiziari e società civile nella regione;

b) incoraggiare l'Armenia, l'Azerbaigian e la Georgia a cooperare su temi regionali di interesse comune, quali le minacce alla sicurezza comune, la lotta contro il terrorismo, i traffici illegali e la criminalità organizzata;

c) contribuire alla prevenzione dei conflitti e preparare il ritorno alla pace nella regione, anche attraverso raccomandazioni inerenti ad azioni connesse con la società civile e la riabilitazione dei territori, fatte salve le competenze della Commissione sulla base del trattato CE;

d) assistere nella risoluzione dei conflitti, in particolare al fine di consentire all'Unione europea di sostenere più proficuamente il segretario generale delle Nazioni Unite e il suo rappresentante speciale per la Georgia, il gruppo Amici del segretario generale delle Nazioni Unite per la Georgia, il gruppo di Minsk dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa ("OSCE") e il meccanismo per la risoluzione dei conflitti nell'Ossezia meridionale;

e) intensificare il dialogo tra l'Unione europea e i principali attori interessati sulle questioni che riguardano la regione;

f) assistere il Consiglio nell'ulteriore sviluppo di una politica globale nei confronti del Caucaso meridionale.

Articolo 4

1. L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del suo mandato, sotto l'autorità e la direzione operativa dell'alto rappresentante. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

2. Il Comitato politico e di sicurezza ("CPS") è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce un orientamento strategico e un apporto politico all'RSUE nell'ambito del mandato.

Articolo 5

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE è pari a 299000 EUR.

2. Le spese finanziate tramite l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili in materia di bilancio generale dell'Unione europea, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restino di proprietà della Comunità.

3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione.

4. La presidenza, la Commissione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 6

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del suo personale sono definiti con le parti. Gli Stati membri e la Commissione concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 7

Di norma l'RSUE riferisce personalmente all'alto rappresentante e al CPS e può riferire anche al pertinente gruppo di lavoro. Relazioni scritte vengono trasmesse periodicamente all'alto rappresentante, al Consiglio e alla Commissione. L'RSUE può riferire al Consiglio "Affari generali e relazioni esterne" su raccomandazione dell'alto rappresentante e del CPS.

Articolo 8

Al fine di assicurare la coerenza dell'azione esterna dell'Unione europea, le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle dell'alto rappresentante, della presidenza e della Commissione. Gli RSUE informano regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni della Commissione. Vengono mantenuti stretti contatti sul campo con la presidenza, la Commissione e i capi missione che si adoperano per assistere l'RSUE nell'esecuzione del suo mandato. L'RSUE mantiene stretti contatti anche con altri attori internazionali e regionali sul campo.

Articolo 9

L'attuazione della presente azione comune e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione europea nella regione sono esaminati regolarmente. Due mesi prima della scadenza del mandato, l'RSUE presenta all'alto rappresentante, al Consiglio e alla Commissione una relazione scritta esauriente sull'esecuzione del suo mandato, la quale funge da base per la valutazione dell'azione comune nell'ambito dei pertinenti gruppi di lavoro e da parte del CPS. Nel quadro delle priorità generali in materia di spiegamento, l'alto rappresentante formula raccomandazioni al CPS in merito alla decisione del Consiglio relativa al rinnovo, alla modifica o alla revoca del mandato.

Articolo 10

La presente azione comune entra in vigore il 1o gennaio 2004.

Essa si applica fino al 30 giugno 2004.

Articolo 11

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. Frattini

(1) GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 74.