32003E0869

Azione comune 2003/869/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2003, che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per la regione dei Grandi laghi in Africa

Gazzetta ufficiale n. L 326 del 13/12/2003 pag. 0037 - 0038


Azione comune 2003/869/PESC del Consiglio

dell'8 dicembre 2003

che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per la regione dei Grandi laghi in Africa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14, l'articolo 18, paragrafo 5 e l'articolo 23, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il 10 dicembre 2002 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2002/962/PESC(1) che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per la regione dei Grandi laghi in Africa.

(2) Con l'azione comune 2003/447/PESC del Consiglio(2), del 16 giugno 2003, il mandato del rappresentante speciale è stato prorogato sino al 31 dicembre 2003.

(3) In base al riesame dell'azione comune 2002/962/PESC, è opportuno modificare e prorogare il mandato del rappresentante speciale.

(4) Il 17 novembre 2003 il Consiglio ha adottato istruzioni per la nomina, il mandato e il finanziamento dei rappresentanti speciali dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Il mandato del sig. Aldo AJELLO quale rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per la regione dei Grandi laghi in Africa è prorogato.

Articolo 2

Il mandato dell'RSUE è basato sugli obiettivi politici dell'Unione europea con riguardo al processo di pacificazione e di transizione nella regione dei Grandi laghi in Africa.

Tali obiettivi includono:

a) il contributo attivo ed efficace dell'Unione europea ad una soluzione definitiva delle crisi nella Repubblica democratica del Congo e nel Burundi;

b) una particolare attenzione alla dimensione regionale delle crisi nei due paesi;

c) la continuità della presenza dell'Unione europea in loco e nelle pertinenti sedi internazionali, il mantenimento dei contatti con i principali attori e il contributo alla gestione delle crisi;

d) il contributo ad una politica coerente, sostenibile e responsabile dell'Unione europea nella regione dei Grandi laghi in Africa.

L'RSUE sostiene le attività dell'alto rappresentante nella regione.

Articolo 3

Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l'RSUE ha mandato di:

a) istituire e mantenere stretti contatti con tutte le parti coinvolte nel processo di pacificazione e di transizione nella regione dei Grandi laghi in Africa, con gli altri paesi della regione, gli Stati Uniti d'America e altri paesi interessati, come pure con l'Organizzazione delle Nazioni Unite ed altre pertinenti organizzazioni internazionali, l'Unione africana (VA) e le organizzazioni subregionali e i loro rappresentanti, nonché con altri leader regionali di spicco, al fine di cooperare con essi al rafforzamento dei processi di pace di Lusaka e di Arusha e degli accordi di pace conclusi a Pretoria e a Luanda;

b) seguire i negoziati di pace e il processo di pacificazione e di transizione tra le parti e, se del caso, offrire la consulenza e i buoni uffici dell'Unione europea;

c) contribuire, ove richiesto, all'attuazione degli accordi di pace e di cessate il fuoco conclusi tra le parti e trattare con esse a livello diplomatico in caso di inosservanza dei termini di tali accordi;

d) impegnarsi costruttivamente con i firmatari di accordi nel contesto dei processi di pace per promuovere l'osservanza delle norme fondamentali della democrazia e del buon governo, incluso il rispetto dei diritti dell'uomo e dello stato di diritto;

e) contribuire e cooperare con il rappresentante speciale del segretario generale dell'ONU per la regione dei Grandi laghi e con il rappresentante speciale della presidenza dell'Unione africana alla preparazione di una conferenza sulla pace, la sicurezza, la democrazia e lo sviluppo nella regione dei Grandi laghi;

f) riferire sulle possibilità di intervento dell'Unione europea nel processo di pacificazione e di transizione e sul modo migliore di condurre le iniziative dell'Unione europea;

g) monitorare le azioni delle parti coinvolte nei conflitti che potrebbero compromettere l'esito dei processi di pace in corso;

h) contribuire a far sì che le personalità influenti della regione acquisiscano una maggiore comprensione del ruolo dell'Unione europea.

Articolo 4

1. L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del suo mandato, sotto l'autorità e la direzione operativa dell'alto rappresentante. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

2. Il Comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce un orientamento strategico e un apporto politico all'RSUE nell'ambito del mandato.

Articolo 5

1. L'importo finanziario di riferimento destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE ammonta a 510000 EUR.

2. Le spese finanziate tramite l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite nel rispetto delle procedure e norme applicabili in materia di bilancio generale dell'Unione europea, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restano di proprietà della Comunità.

3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione.

4. La presidenza, la Commissione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 6

1. Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione della squadra in consultazione con la presidenza, assistita dal segretario generale/alto rappresentante e con la piena partecipazione della Commissione. L'RSUE informa la presidenza e la Commissione della composizione definitiva della squadra.

2. Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea possono proporre il comando di personale che operi con l'RSUE. La retribuzione del personale eventualmente distaccato da uno Stato membro o da un'istituzione dell'Unione europea presso l'RSUE è a carico rispettivamente dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione europea interessata.

3. Tutti gli impieghi della categoria A non interessati dal comando sono, se del caso, oggetto di pubblicità da parte del segretariato generale del Consiglio e sono inoltre notificati agli Stati membri e alle istituzioni al fine di reclutare i candidati meglio qualificati.

4. I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del suo personale sono definiti con le parti. Gli Stati membri e la Commissione concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 7

Di norma l'RSUE riferisce personalmente all'alto rappresentante e al CPS e può riferire anche al pertinente gruppo di lavoro. Relazioni scritte vengono trasmesse periodicamente all'Alto rappresentante, al Consiglio e alla Commissione. L'RSUE può riferire al Consiglio "Affari generali e relazioni esterne" su raccomandazione dell'alto rappresentante e del CPS.

Articolo 8

Al fine di assicurare la coerenza dell'azione esterna dell'Unione europea, le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle dell'alto rappresentante, della presidenza e della Commissione. Gli RSUE informano regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni della Commissione. Vengono mantenuti stretti contatti sul campo con la presidenza, la Commissione e i capi missione che si adoperano per assistere l'RSUE nell'esecuzione del suo mandato. L'RSUE mantiene stretti contatti anche con altri attori internazionali e regionali sul campo.

Articolo 9

L'attuazione della presente azione comune e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione europea nella regione sono esaminati regolarmente. Due mesi prima della scadenza del mandato, l'RSUE presenta all'alto rappresentante, al Consiglio e alla Commissione una relazione scritta esauriente sull'esecuzione del suo mandato, la quale funge da base per la valutazione dell'azione comune nell'ambito dei pertinenti gruppi di lavoro e da parte del CPS. Nel quadro delle priorità generali in materia di spiegamento, l'alto rappresentante formula raccomandazioni al CPS in merito alla decisione del Consiglio relativa al rinnovo, alla modifica o alla revoca del mandato.

Articolo 10

La presente azione comune entra in vigore il 1o gennaio 2004.

Essa si applica fino al 30 giugno 2004.

Articolo 11

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. Frattini

(1) GU L 334 dell'11.12.2002, pag. 5.

(2) GU L 150 del 18.6.2003, pag. 72.