32003E0495

Posizione comune 2003/495/PESC del Consiglio, del 7 luglio 2003, sull'Iraq e recante abrogazione delle posizioni comuni 96/741/PESC e 2002/599/PESC

Gazzetta ufficiale n. L 169 del 08/07/2003 pag. 0072 - 0073


Posizione comune 2003/495/PESC del Consiglio

del 7 luglio 2003

sull'Iraq e recante abrogazione delle posizioni comuni 96/741/PESC e 2002/599/PESC

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1) La risoluzione 1483 (2003), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 22 maggio 2003, abolisce tutti i divieti concernenti il commercio con l'Iraq e le risorse economiche e finanziarie messe a disposizione di questo paese che erano stati imposti dalla risoluzione 661 (1990) dello stesso Consiglio di sicurezza e dalle successive risoluzioni tra cui la risoluzione 778 (1992), fatta eccezione dei divieti concernenti la vendita o la fornitura all'Iraq di armi e materiale connesso diverso dalle armi e dal materiale connesso richiesti dagli Stati Uniti d'America e dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord quali forze occupanti con comando unificato (in seguito denominata "l'Autorità"). La risoluzione 1483 (2003) impone inoltre nuove misure.

(2) Il Consiglio si compiace della decisione del Consiglio di sicurezza di abolire le sanzioni nei confronti dell'Iraq.

(3) Il Consiglio accoglie con favore l'impegno assunto nella risoluzione 1483 (2003) dal Consiglio di sicurezza e dall'Autorità inteso a contribuire alla ricostruzione dell'Iraq e ad aiutare il popolo iracheno ad avviare la costituzione di un governo rappresentativo, riconosciuto a livello internazionale.

(4) Occorrerebbe pertanto abrogare le posizioni comuni del Consiglio 96/741/PESC(1) e 2002/599/PESC(2).

(5) Occorre un'azione da parte della Comunità per attuare determinate misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

La vendita e la fornitura all'Iraq di armi e materiale connesso, diversi dalle armi e dal materiale connesso richiesti dall'Autorità per gli scopi previsti dalla risoluzione 1483 (2003) del Consiglio di sicurezza e dalle altre pertinenti risoluzioni dello stesso Consiglio di sicurezza, restano oggetto di divieto.

Articolo 2

Tutti i fondi o altri mezzi finanziari o risorse economiche:

a) appartenenti al precedente governo iracheno, nonché ai relativi organi, società o agenzie statali, situati al di fuori dell'Iraq al 22 maggio 2003, come stabilito dal comitato istituito ai sensi della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza, o

b) che sono stati trasferiti dall'Iraq o acquisiti da Saddam Hussein o da altri alti funzionari dell'ex regime iracheno nonché dai loro stretti familiari, compresi enti posseduti o controllati direttamente o indirettamente dagli stessi ovvero da persone che agiscano per conto o su incarico di questi, come stabilito dal comitato istituito ai sensi della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza,

sono congelati senza indugio e, salvo che detti fondi o altri mezzi finanziari o risorse economiche siano essi stessi oggetto di un precedente vincolo o decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, sono immediatamente trasferiti dagli Stati membri al Fondo di sviluppo per l'Iraq alle condizioni previste dalla risoluzione 1483 (2003) del Consiglio di sicurezza.

Articolo 3

Saranno adottate tutte le misure adeguate per agevolare la restituzione alle istituzioni irachene in condizioni di sicurezza dei beni culturali dell'Iraq e di altri oggetti che abbiano rilevanza archeologica, storica, culturale e religiosa o costituiscano una rarità scientifica rimossi illegalmente dal Museo Nazionale dell'Iraq, dalla biblioteca nazionale e da altri siti nel paese a decorrere dall'adozione della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza, anche vietando il commercio o il trasferimento di detti oggetti e di oggetti per i quali sussiste il ragionevole sospetto che siano stati rimossi illegalmente.

Articolo 4

Tutti i proventi di tutte le esportazioni di petrolio, prodotti petroliferi e gas naturale originari dell'Iraq a decorrere dal 22 maggio 2003 sono depositati nel Fondo di sviluppo per l'Iraq alle condizioni previste nella risoluzione 1483 (2003), fino alla costituzione di un governo rappresentativo dell'Iraq, riconosciuto a livello internazionale.

Articolo 5

1. Il petrolio, i prodotti petroliferi e il gas naturale originari dell'Iraq non saranno soggetti a procedimenti giudiziari fino al passaggio di proprietà all'acquirente iniziale né ad alcuna forma di sequestro, sequestro conservativo presso terzi o esecuzione.

2. Si applicheranno privilegi e immunità analoghi a quelli fruiti dalle Nazioni Unite a:

a) proventi e obbligazioni derivanti dalla vendita dei prodotti di cui al paragrafo 1;

b) Fondo di sviluppo per l'Iraq, e

c) fondi o altri mezzi finanziari o risorse economiche da trasferire al Fondo di sviluppo per l'Iraq a norma dell'articolo 2.

3. I privilegi e le immunità di cui al paragrafo 2, lettera a), non si applicano in caso di azioni giudiziarie per le quali è necessario ricorrere a detti proventi e obbligazioni al fine di onorare la responsabilità per danni accertati in relazione a disastri ecologici, tra cui gli spandimenti di idrocarburi, verificatisi dopo il 22 maggio 2003.

Articolo 6

Le posizioni comuni 96/471/PESC e 2002/599/PESC del Consiglio sono abrogate.

Articolo 7

La presente posizione comune entra in vigore alla data di adozione. Essa si applica dal 22 maggio 2003.

L'articolo 4 si applica fino al 31 dicembre 2007 a meno che il Consiglio decida altrimenti conformemente a future pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Articolo 8

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 7 luglio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. Frattini

(1) Posizione comune 96/741/PESC, del 17 dicembre 1996, definita dal Consiglio in base all'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, relativa alle deroghe all'embargo nei confronti dell'Iraq (GU L 337 del 27.12.1996, pag. 5).

(2) Posizione comune 2002/599/PESC, del 22 luglio 2002, che integra la posizione comune 96/741/PESC relativa alle deroghe all'embargo nei confronti dell'Iraq (GU L 194 del 23.7.2002, pag. 47).