32003E0472

Azione comune 2003/472/PESC del Consiglio, del 24 giugno 2003, sul proseguimento del programma di cooperazione dell'Unione europea per la non proliferazione e il disarmo nella Federazione russa

Gazzetta ufficiale n. L 157 del 26/06/2003 pag. 0069 - 0071


Azione comune 2003/472/PESC del Consiglio

del 24 giugno 2003

sul proseguimento del programma di cooperazione dell'Unione europea per la non proliferazione e il disarmo nella Federazione russa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 2,

vista la strategia comune 1999/414/PESC dell'Unione europea sulla Russia(1), adottata dal Consiglio europeo il 4 giugno 1999, modificata dalla strategia comune 2003/471/PESC dell'Unione europea sulla Russia per prorogarne il periodo di applicazione, adottata dal Consiglio europeo il 20 giugno 2003(2), che tra l'altro ha espresso l'impegno dell'Unione europea per la promozione del disarmo e la riduzione della proliferazione delle armi di distruzione di massa, il sostegno al controllo degli armamenti, l'attuazione degli accordi esistenti e il rafforzamento dei controlli sulle esportazioni,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo di partenariato e cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra(3), promuove tra l'altro una maggiore convergenza delle rispettive posizioni su questioni internazionali di comune interesse al fine di aumentare la stabilità e la sicurezza.

(2) Il 25 e 26 giugno 2002 a Kananaskis, Canada, i leader delle nazioni del G8 hanno avviato l'iniziativa relativa al partenariato globale contro la diffusione delle armi e materiali di distruzione di massa, nell'ambito della quale sosterranno progetti di cooperazione specifici, inizialmente nella Federazione russa, al fine di affrontare i problemi concernenti la non proliferazione, il disarmo, la lotta al terrorismo e la sicurezza nucleare.

(3) L'Unione europea sostiene la finalità e i principi dell'iniziativa del G8 relativa al partenariato globale e continua a promuovere nella Federazione russa attività cooperative di riduzione della minaccia e lo smantellamento sicuro delle risorse collegate alle armi di distruzione di massa.

(4) Le attività dell'Unione europea sarebbero svolte in parallelo con quelle svolte dalla Comunità europea nonché, a livello bilaterale e multilaterale, dagli Stati membri.

(5) Tutte queste attività dovrebbero essere coordinate quanto più possibile, in modo da evitare inutili doppioni.

(6) Le attività dell'Unione europea possono essere intraprese anche in cooperazione con altri paesi.

(7) La Commissione ha accettato l'incarico di svolgere taluni compiti necessari per l'attuazione della presente azione comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

1. Il programma di cooperazione dell'Unione europea per la non proliferazione e il disarmo nella Federazione russa (in seguito denominato "il programma"), istituito dall'azione comune 1999/878/PESC del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che istituisce il programma di cooperazione dell'Unione europea per la non proliferazione e il disarmo sulla federazione russa(4), è proseguito.

2. Il programma mira a sostenere la Federazione russa nei suoi sforzi volti al controllo degli armamenti, al disarmo e alla non proliferazione e, a tal fine:

- a cooperare con la Federazione russa nel suo perseguimento di uno smantellamento e/o riconversione, sicuri e rispettosi dell'ambiente, delle infrastrutture e delle apparecchiature connesse con le armi di distruzione di massa,

- a fornire un quadro giuridico e operativo per il potenziamento del ruolo dell'Unione europea nelle attività cooperative di riduzione della minaccia nella Federazione russa, attraverso una cooperazione orientata ai progetti,

- a promuovere l'opportuno coordinamento di programmi e progetti in questo settore a livello di Comunità, di Stati membri e internazionale.

Articolo 2

1. Il Consiglio decide, in base a una raccomandazione di uno Stato membro e/o della Commissione, quali nuovi progetti di disarmo e non proliferazione debbano essere finanziati dal programma.

2. I nuovi progetti da adottare a titolo del programma devono riguardare i settori chimico, nucleare o biologico o controlli delle esportazioni.

Articolo 3

1. Il Consiglio incarica la Commissione, per la durata del programma e fatto salvo l'articolo 5, della preparazione dei progetti da approvare e della sorveglianza della loro corretta realizzazione. La Commissione riferisce periodicamente e in funzione delle necessità al Consiglio, sotto l'autorità della presidenza e assistita dal segretario generale del Consiglio, Alto rappresentante per la PESC.

2. La Commissione è assistita da un'unità di esperti, compreso un gruppo di assistenza ai progetti a Mosca. Il numero dei membri di questa unità e la definizione dei loro compiti sono stabiliti nel mandato figurante nell'allegato.

3. La Commissione continua a disporre di un gruppo di assistenza ai progetti a Mosca, al fine di:

- agire in stretto coordinamento con il personale addetto ai progetti finanziati dalla Comunità,

- realizzare, ove occorra, studi di fattibilità,

- mantenere i collegamenti con le autorità locali e con i rappresentanti degli altri paesi partecipanti,

- negoziare con le autorità locali gli accordi necessari per l'attuazione del programma,

- controllare la spesa dei fondi impegnati per l'attuazione del programma.

Articolo 4

1. L'importo di riferimento finanziario volto a coprire i costi amministrativi dell'unità di esperti di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, è pari a 680000 EUR.

2. La gestione della spesa finanziata dall'importo di cui al paragrafo 1 è soggetta alle procedure e alle regole della Comunità che si applicano alle questioni di bilancio.

3. L'Unione europea finanzia le infrastrutture e la spesa corrente del programma.

4. Il Consiglio e la Commissione garantiscono un appropriato coordinamento tra il programma, l'assistenza comunitaria, nonché l'assistenza bilaterale e multilaterale fornita dagli Stati membri. In tale contesto il Consiglio rileva che la Commissione intende indirizzare la sua azione alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della presente azione comune, se del caso attraverso misure comunitarie appropriate.

5. L'attuazione della presente azione comune è oggetto di consultazioni bilaterali con la Federazione russa e altri partner nel quadro delle attuali riunioni di dialogo politico.

Articolo 5

1. Il Consiglio riesamina periodicamente le iniziative intraprese a titolo del programma. Detto riesame valuta anche le capacità russe di assorbire e sfruttare una maggiore assistenza.

2. Verifiche e valutazioni indipendenti sono effettuate periodicamente, in base ai progressi conseguiti dal programma.

3. Il Consiglio può sospendere il programma se la Federazione russa:

- non collabora pienamente all'attuazione del programma,

- non consente all'Unione europea controlli e/o verifiche e valutazioni periodiche esterne al riguardo.

Articolo 6

La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione.

Essa scade alla data di scadenza della strategia comune 1999/414/PESC dell'Unione europea sulla Russia.

Articolo 7

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 24 giugno 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. Papandreou

(1) GU L 157 del 24.6.1999, pag. 1.

(2) Vedi pagina 68 della presente Gazzetta ufficiale.

(3) GU L 327 del 28.11.1997, pag. 3.

(4) GU L 331 del 23.12.1999, pag. 11.

ALLEGATO

Mandato dell'unità di esperti ai sensi del programma di cooperazione dell'UE per la non proliferazione e il disarmo nella Federazione russa

Nel quadro dell'azione comune 1999/878/PESC la Commissione è stata incaricata di istituire un'unità di esperti a titolo del programma di cooperazione per la non proliferazione e il disarmo nella Federazione russa. Detta azione comune è stata integrata da due decisioni di attuazione (2001/493/PESC, del 25 giugno 2001, che definisce i progetti addizionali e 2002/381/PESC, del 21 maggio 2002, che fornisce un bilancio addizionale per l'unità di esperti).

Alcune attività dei progetti decise nel 1999 e nel 2001 non hanno potuto essere portate a termine entro la data di scadenza dell'azione comune 1999/878/PESC e si prevede che le decisioni sui nuovi progetti siano adottate in virtù della presente azione comune. Ciò richiede la proroga del mandato dell'unità di esperti.

L'unità di esperti comprende una sezione di coordinamento delle politiche e dei progetti presso la Commissione a Bruxelles e un gruppo di assistenza ai progetti di stanza a Mosca, il quale riferirà alla sezione di coordinamento delle politiche e dei progetti di Bruxelles. Quest'ultima è composta di due esperti dell'UE e di un caposezione distaccato dalla Commissione. La sezione, a livello amministrativo, è gestita da un segretario e da un assistente amministrativo. Il gruppo di assistenza ai progetti di stanza a Mosca comprende un esperto dell'UE e una segretaria locale.

Il caposezione assume la responsabilità globale dell'applicazione dell'azione comune e mantiene relazioni strette con la presidenza del Consiglio dell'UE, gli Stati membri e il segretario generale del Consiglio, Alto rappresentante per la PESC.

Le mansioni connesse con il coordinamento e lo sviluppo delle politiche e dei progetti comprendono tra l'altro i seguenti elementi:

- sostenere il coordinamento dei programmi relativi alla non proliferazione e al disarmo nella Federazione russa a livello comunitario, degli Stati membri e a livello più ampio,

- creare una banca dati dei progetti finanziati dall'UE, dalla Comunità e dagli Stati membri,

- creare e tenere aggiornata una banca dati relativa agli esperti dell'UE suddivisi per settori tematici,

- istituire una rete dei punti di contatto degli Stati membri, a complemento dei competenti gruppi del Consiglio, per l'attuazione dell'azione comune e delle attività ad essa connesse,

- preparare e presentare periodicamente relazioni,

- fungere da punto di contatto per le iniziative internazionali,

- mantenere i collegamenti con le autorità del paese destinatario e i rappresentanti ufficiali di altri paesi partecipanti non aderenti all'UE,

- organizzare, individualmente o congiuntamente, conferenze nell'ambito dell'iniziativa di cooperazione per la non proliferazione e il disarmo (NDCI).

Le mansioni settoriali comprendono tra l'altro i seguenti punti:

- elaborare relazioni settoriali globali,

- fornire un'analisi approfondita sui problemi settoriali fondamentali,

- se del caso, elaborare e attuare studi limitati di fattibilità,

- individuare i progetti per rispondere ai problemi fondamentali,

- elaborare i progetti da presentare al Consiglio per un eventuale futuro finanziamento nell'ambito di misure di attuazione della presente azione comune,

- mettere a punto e coordinare l'attuazione dei progetti finanziati a titolo della presente azione comune e dell'azione comune 1999/878/PESC, anche mediante decisioni di attuazione delle azioni comuni, in stretta collaborazione, ove opportuno, con gli Stati membri che ospitano i progetti,

- garantire una stretta collaborazione con il personale addetto ai progetti finanziati dall'UE.