Azione comune 2003/188/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2003, che modifica l'azione comune 2002/210/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione europea
Gazzetta ufficiale n. L 073 del 19/03/2003 pag. 0009 - 0009
Azione comune 2003/188/PESC del Consiglio del 17 marzo 2003 che modifica l'azione comune 2002/210/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione europea IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14, considerando quanto segue: (1) L'11 marzo 2002 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2002/210/PESC(1) relativa alla missione di polizia dell'Unione europea, che prevede l'associazione a quest'ultima degli Stati europei membri della NATO non appartenenti all'Unione europea e di altri paesi candidati all'adesione all'Unione europea, nonché di altri Stati membri dell'OSCE. (2) Risulta necessario, per motivi operativi, poter scambiare, nel rispetto delle norme di sicurezza del Consiglio, informazioni classificate con i paesi terzi che contribuiscono alla missione, con la NATO/SFOR, con lo Stato ospitante a seconda delle necessità e con l'Ufficio dell'Alto rappresentante, le Nazioni Unite e l'OSCE. (3) Gli Stati terzi associati all'azione comune 2002/210/PESC si sono impegnati a proteggere le informazioni classificate dell'Unione europea. (4) Il Comitato di sicurezza ha espresso un parere tecnico positivo il 4 marzo 2003. (5) L'azione comune deve essere modificata in conseguenza, HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE: Articolo 1 Nel testo dell'azione comune 2002/210/PESC è inserito l'articolo seguente: "Articolo 8 bis Comunicazione di informazioni classificate 1. Il segretario generale/Alto rappresentante è autorizzato a comunicare alla NATO/SFOR e alle terze parti associate alla presente azione comune dell'Unione europea, informazioni e documenti classificati fino al livello 'CONFIDENTIEL UE' prodotti ai fini dell'operazione in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio. 2. Il segretario generale/Alto rappresentante è inoltre autorizzato a comunicare, in funzione dei bisogni operativi della missione, all'Ufficio dell'Alto rappresentante, alle Nazioni Unite e all'OSCE informazioni e documenti classificati fino al livello 'RESTREINT UE' prodotti ai fini dell'operazione in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio. Degli accordi locali sono adottati a tale effetto. 3. In caso di necessità operativa precisa ed immediata, il segretario generale/Alto rappresentante è inoltre autorizzato a comunicare allo Stato ospitante informazioni e documenti classificati fino al livello 'CONFIDENTIEL UE' prodotti ai fini dell'operazione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio. In tutti gli altri casi tali informazioni e documenti saranno comunicati allo Stato ospitante seguendo le procedure appropriate a livello di cooperazione dello Stato ospitante con l'Unione europea." Articolo 2 La presente azione comune entra in vigore il giorno della sua adozione. Articolo 3 La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 2003. Per il Consiglio Il Presidente G. Drys (1) GU L 70 del 13.3.2002, pag. 1.