32003E0141

Azione comune 2003/141/PESC del Consiglio, del 27 febbraio 2003, che modifica l'azione comune 2002/210/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione europea

Gazzetta ufficiale n. L 053 del 28/02/2003 pag. 0063 - 0063


Azione comune 2003/141/PESC del Consiglio

del 27 febbraio 2003

che modifica l'azione comune 2002/210/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

(1) L'11 marzo 2002 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2002/210/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione europea(1), che prevede uno scadenzario pluriennale per il suo finanziamento.

(2) Per motivi tecnici, non è stato possibile perfezionare entro i termini prescritti una gara relativa a taluni equipaggiamenti necessari all'avvio della missione. In seguito alla restrizione dell'ammissibilità delle spese al 2002 sulla convenzione di finanziamento di cui all'articolo 166, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE, Euratom) 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(2) tali crediti non possono più essere utilizzati nel 2003.

(3) È quindi necessario imputare le spese relative a tale gara sul bilancio del 2003.

(4) L'azione comune 2002/210/PESC dovrebbe essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

All'articolo 9 dell'azione comune 2002/210/PESC i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. I costi relativi all'attuazione della presente azione comune sono i seguenti:

a) 14 milioni di EUR per le spese iniziali (compreso l'equipaggiamento e il gruppo di pianificazione) per il 2002, da finanziare attingendo al bilancio comunitario;

b) 1,7 milioni di EUR per le spese iniziali (compreso l'equipaggiamento) per il 2003, che saranno finanziati attingendo al bilancio comunitario;

c) fino a 38 milioni di EUR all'anno per i costi operativi nel periodo 2003- 2005, ripartiti nel modo seguente:

i) fino a 17 milioni di EUR per indennità giornaliere, a seconda del tasso di cambio giornaliero, e 1 milione di EUR per spese di viaggio, che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, sono finanziate su base 'ciascuno si fa carico delle spese del proprio personale';

ii) i rimanenti 20 milioni di EUR (11 milioni di EUR per i costi operativi, 4 milioni per il personale locale, 5 milioni per il personale civile internazionale), dovranno essere finanziati in comune attingendo al bilancio comunitario.

Il Consiglio adotta il bilancio definitivo per il periodo 2003-2005 su base annuale.

2. Se il finanziamento dei costi di cui al paragrafo 1, lettera c), punto ii), sulla base del bilancio comunitario non è sufficiente, il Consiglio decide, conformemente alle disposizioni del trattato sull'Unione europea, in quale modo coprire l'eventuale differenza, che rappresenta costi comuni".

Articolo 2

La presente azione comune entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 3

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 27 febbraio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. Chrisochoïdis

(1) GU L 70 del 13.3.2002, pag. 1.

(2) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.