32003D2066

Decisione n. 2066/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, relativa al proseguimento dell'applicazione di tecniche d'indagine per area e di telerilevamento nelle statistiche agrarie per il periodo 2004-2007 e che modifica la decisione n. 1445/2000/CE

Gazzetta ufficiale n. L 309 del 26/11/2003 pag. 0009 - 0009


Decisione n. 2066/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 10 novembre 2003

relativa al proseguimento dell'applicazione di tecniche d'indagine per area e di telerilevamento nelle statistiche agrarie per il periodo 2004-2007 e che modifica la decisione n. 1445/2000/CE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(1),

considerando quanto segue:

(1) Il 31 dicembre 2003 giunge a scadenza la decisione n. 1445/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2000, concernente l'applicazione di tecniche d'indagine per area e di telerilevamento nelle statistiche agrarie per il periodo 1999-2003(2).

(2) Nell'ambito della nuova politica agricola comune e nella prospettiva dell'allargamento, è particolarmente sentita l'esigenza di disporre di informazioni sull'utilizzazione del terreno e sulla situazione delle colture, soprattutto ai fini dell'analisi delle interazioni tra agricoltura, ambiente e spazio rurale.

(3) La relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione di tali azioni nel periodo 1999-2003 dimostra che sarebbe opportuno il proseguimento di tali azioni per un ulteriore periodo di quattro anni.

(4) Occorre prolungare e approfondire le modalità di realizzazione delle azioni avviate nell'ambito della decisione n. 1445/2000/CE, tenendo conto dell'esperienza acquisita e dei risultati ottenuti.

(5) Le attività di telerilevamento per le quali è necessario un ulteriore impegno di ricerca e sviluppo nel periodo 2004-2007 rientrano nel sesto programma quadro di ricerca e di sviluppo(3).

(6) La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio(4),

DECIDONO:

Articolo 1

La decisione n. 1445/2000/CE è modificata come segue:

1) all'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunto il testo seguente:"Tali azioni proseguono per un periodo di quattro anni, a partire dal 1o gennaio 2004";

2) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente programma per il periodo 2004-2007 è pari a 7,85 milioni di EUR.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.";

3) all'articolo 6, la data del "31 luglio 2003" è sostituita da quella del "31 luglio 2007";

4) all'articolo 7, la data del "31 dicembre 2003" è sostituita da quella del "31 dicembre 2007".

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 10 novembre 2003.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. Cox

Per il Consiglio

Il Presidente

A. Marzano

(1) Parere del Parlamento europeo del 1o luglio 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 29 settembre 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU L 163 del 4.7.2000, pag. 1.

(3) GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1.

(4) GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.