32003D0886

2003/886/CE: Decisione della Commissione, del 10 dicembre 2003, che definisce i criteri relativi alle informazioni da comunicare conformemente alla direttiva 64/432/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 4606]

Gazzetta ufficiale n. L 332 del 19/12/2003 pag. 0053 - 0061


Decisione della Commissione

del 10 dicembre 2003

che definisce i criteri relativi alle informazioni da comunicare conformemente alla direttiva 64/432/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2003) 4606]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/886/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina(1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1226/2002 della Commissione(2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) A norma della direttiva 64/432/CEE, gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni dettagliate relative alla presenza sul loro territorio delle malattie di cui all'allegato E (I) o di qualsiasi malattia per la quale la normativa comunitaria prevede garanzie supplementari.

(2) La decisione 2002/677/CE della Commissione(3), del 22 agosto 2002, modificata da ultimo dalla decisione 2003/394/CE(4), stabilisce requisiti uniformi per la notifica dei programmi di eradicazione e di controllo delle malattie animali cofinanziati dalla Comunità.

(3) Sulla base delle informazioni comunicate dagli Stati membri, la Commissione può dichiarare gli Stati membri e le regioni degli Stati membri ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica per quanto riguarda gli allevamenti bovini oppure sospendere o revocare tale qualifica, conformemente alle disposizioni della decisione 2003/467/CE(5).

(4) Per quanto riguarda la rinotracheite bovina infettiva, sulla base delle informazioni comunicate dagli Stati membri la Commissione può concedere o revocare le garanzie supplementari per gli Stati membri o le regioni degli Stati membri che sono indenni dalla malattia, conformemente alle disposizioni della decisione 93/42/CEE della Commissione(6), o che applicano un programma obbligatorio conformemente alla direttiva 64/432/CEE.

(5) Per quanto riguarda l'infezione da brucella suis e la gastroenterite trasmissibile, sulla base delle informazioni comunicate dagli Stati membri la Commissione può concedere o revocare le garanzie supplementari per gli Stati membri o le regioni degli Stati membri che applicano un programma obbligatorio o che sono indenni da tali malattie, in conformità rispettivamente degli articoli 9 e 10 della direttiva 64/432/CEE.

(6) La decisione 2001/618/CE della Commissione(7), in particolare all'allegato IV, ha stabilito le norme relative alle informazioni che gli Stati membri devono fornire sulla malattia di Aujeszky.

(7) Per consentire alla Commissione di effettuare una corretta valutazione della situazione zoosanitaria è altresì opportuno, pur prevedendo alcune deroghe, armonizzare la presentazione delle informazioni comunicate dagli Stati membri per le altre malattie di cui alla direttiva 64/432/CEE, ossia la rabbia, l'afta epizootica, la pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini, l'esantema vescicolare dei suini, la peste suina classica, la peste suina africana, l'infezione da brucella suis, la gastroenterite trasmissibile e il carbonchio ematico, qualora tali malattie colpiscano animali della specie bovina o suina.

(8) È quindi opportuno stabilire criteri uniformi per le informazioni che gli Stati membri devono comunicare su tali malattie.

(9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Se non diversamente prescritto in conformità degli articoli 4 e 5 della decisione 2002/677/CE, le informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 8 della direttiva 64/432/CEE relative alla presenza sul loro territorio delle malattie di cui all'allegato E della suddetta direttiva, ad esclusione della malattia di Aujeszky, devono conformarsi ai criteri uniformi stabiliti negli allegati da I a VII della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica per la prima volta alle informazioni relative al 2003 che devono pervenire alla Commissione entro il 31 maggio 2004.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2003.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

(2) GU L 179 del 9.7.2002, pag. 13.

(3) GU L 229 del 27.8.2002, pag. 24.

(4) GU L 136 del 4.6.2003, pag. 8.

(5) GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74.

(6) GU L 16 del 25.1.1993, pag. 50.

(7) GU L 215 del 9.8.2001, pag. 48.

ALLEGATO I

Criteri relativi alle informazioni da fornire ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 64/432/CEE in merito alla presenza della tubercolosi dei bovini e al programma di sorveglianza o di eradicazione (non disciplinati dalla decisione 2002/677/CE)

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ALLEGATO II

Criteri relativi alle informazioni da fornire ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 64/432/CEE in merito alla presenza della brucellosi dei bovini e al programma di sorveglianza o di eradicazione (non disciplinati dalla decisione 2002/677/CE)

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ALLEGATO III

Criteri relativi alle informazioni da fornire ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 64/432/CEE in merito alla presenza della leucosi bovina enzootica e al programma di sorveglianza o di eradicazione (non disciplinati dalla decisione 2002/677/CE)

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ALLEGATO IV

Criteri relativi alle informazioni da fornire ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 64/432/CEE in merito alla presenza della rinotracheite bovina infettiva e al programma di sorveglianza o di eradicazione (non disciplinati dalla decisione 2002/677/CE)

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ALLEGATO V

Criteri relativi alle informazioni da fornire ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 64/432/CEE in merito alla presenza di casi di rabbia

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ALLEGATO VI

Criteri relativi alle informazioni da fornire ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 64/432/CEE in merito alla presenza di afta epizootica, pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini, esantema vescicolare dei suini, peste suina classica e peste suina africana

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ALLEGATO VII

Criteri relativi alle informazioni da fornire ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 64/432/CEE in merito alla presenza di carbonchio ematico (bovini e suini), infezione da brucella suis e gastroenterite trasmissibile (suini)

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