2003/884/CE: Decisione della Commissione, del 15 ottobre 2003, relativa agli aiuti che la Regione Sicilia intende erogare al settore agrumicolo [notificata con il numero C(2003) 3550]
Gazzetta ufficiale n. L 330 del 18/12/2003 pag. 0030 - 0033
Decisione della Commissione del 15 ottobre 2003 relativa agli aiuti che la Regione Sicilia intende erogare al settore agrumicolo [notificata con il numero C(2003) 3550] (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (2003/884/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma, dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni ai sensi di detto articolo, considerando quando segue: I. PROCEDIMENTO (1) Con lettera del 15 dicembre 1999, protocollata il 20 dicembre 1999, la rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea notificò alla Commissione, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, la legge regionale siciliana n. 22/1999 (nel seguito "l. r. n. 22/1999"), che prevede interventi urgenti per il settore agricolo. La notifica è stata registrata con il numero N 795/99. (2) Con lettera del 6 ottobre 2000, protocollata il 9 ottobre dello stesso anno, e del 1o febbraio 2001, protocollata il 5 febbraio 2001, nonché con lettera del 30 luglio 2001, protocollata il 1o agosto 2001, la rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha comunicato alla Commissione le informazioni complementari relative alla l. r. n. 22/1999, che erano state richieste alle autorità italiane con lettere del 23 febbraio 2000, del 20 novembre 2000 e del 27 marzo 2001. (3) Con lettera del 25 settembre 2001(1), la Commissione ha informato l'Italia di aver deciso di iniziare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato nei confronti degli aiuti previsti dagli articoli da 1 a 6 della l. r. n. 22/1999. Il procedimento è stato registrato con il numero C 65/2001. (4) La decisione con la quale la Commissione ha iniziato il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(2). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito agli aiuti in questione. (5) La Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione al riguardo da parte degli interessati. (6) Con lettera del 28 maggio 2003, protocollata il 4 giugno 2003, la rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha trasmesso una nota delle autorità italiane nella quale queste ultime chiedono che gli aiuti previsti dall'articolo 5 della l. r. n. 22/1999 fossero oggetto di una decisione distinta a motivo della loro stretta connessione con gli aiuti previsti da un regime nazionale già autorizzato dalla Commissione(3). (7) In risposta a tale richiesta, la Commissione ha deciso di scindere il fascicolo C 65/2001 in due parti: una parte A relativa agli aiuti previsti dall'articolo 5 della l. r. n. 22/1999 ed una parte B relativa agli aiuti previsti dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 della stessa legge. (8) La presente decisione concerne esclusivamente la parte A del fascicolo C 65/2001, ossia i soli aiuti previsti dall'articolo 5 della l. r. n. 22/1999. Essa non pregiudica la decisione che sarà assunta successivamente in relazione alla parte B del fascicolo. II. DESCRIZIONE DEGLI AIUTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 5 DALLA LEGGE REGIONALE N. 22/1999 (9) L'articolo 5 della l. r. n. 22/1999 autorizza l'Assessore regionale all'agricoltura e alle foreste a contribuire, a concorrenza di 10 miliardi di ITL (5164569 EUR) alle azioni e agli interventi previsti dal piano agrumicolo nazionale. Tale finanziamento integra quello già previsto per la Regione Sicilia dal piano agricumicolo nazionale. III. APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 88, PARAGRAFO 2, DEL TRATTATO (10) La Commissione ha aperto il procedimento di esame di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato per le ragioni qui di seguito indicate: a) nella lettera trasmessa dalla rappresentanza permanente d'Italia il 30 luglio 2001, le autorità italiane, in risposta alla domanda di informazioni ad esse rivolta dalla Commissione il 27 marzo 2001, hanno affermato di aver già fornito tutte le informazioni necessarie per l'esame degli aiuti di cui alla l. r. n. 22/1999 e di non avere altre informazioni da fornire. Hanno pertanto chiesto alla Commissione di adottare una decisione sugli aiuti predetti entro due mesi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 (ora articolo 88) del trattato CE(4); b) allorché ricevette la lettera suddetta, la Commissione non aveva ancora ultimato l'esame delle misure previste dal piano agrumicolo nazionale e non poteva quindi ancora decidere se le misure di cui trattasi fossero compatibili con il mercato comune; c) in considerazione della perdurante incertezza circa la compatibilità con il mercato comune di dette misure, la Commissione non poteva non esprimere dubbi in merito alla compatibilità degli aiuti potenzialmente finanziabili tramite la dotazione assegnata dall'articolo 5 della l. r. n. 22/1999, che era finalizzata ad integrare i fondi statali previsti dal piano agrumicolo nazionale. IV. OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ ITALIANE (11) Nella lettera trasmessa dalla Rappresentanza permanente d'Italia il 29 aprile 2002, le autorità italiane - in risposta all'avviso di apertura del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato - hanno ripetuto di non poter fornire alcuna informazione supplementare circa le modalità di utilizzo della dotazione assegnata al settore agrumicolo dall'articolo 5 della l. r. n. 22/1999 poiché tali modalità dovevano essere stabilite tenendo conto dell'esito dell'esame del piano agrumicolo nazionale effettuato dai servizi della Commissione. Le autorità italiane si sono tuttavia impegnate a non utilizzare la dotazione in questione prima che la Commissione avesse approvato il piano agrumicolo nazionale. (12) Nella lettera della rappresentanza permanente d'Italia il 28 maggio 2003, le autorità italiane, nel chiedere che gli aiuti previsti dall'articolo 5 della l. r. n. 22/1999 fossero oggetto di una decisione specifica, hanno ribadito che i fondi previsti da tale articolo sarebbero stati utilizzati nell'osservanza delle modalità di concessione degli aiuti autorizzati con decisione C(2003) 369 def. della Commissione del 5 febbraio 2003 [nel prosieguo "la decisione C(2003) 369 def."]. (13) Con lettera del 10 luglio 2003, protocollata l'11 luglio 2003, la rappresentanza permanente d'Italia ha trasmesso alla Commissione una lettera delle autorità italiane nella quale si precisa che le somme stanziate dall'articolo 5 della l. r. n. 22/1999 non erano state in alcun modo utilizzate e che lo sarebbero state soltanto una volta che le loro modalità di utilizzazione fossero state autorizzate dalla Commissione. (14) Con lettera del 13 agosto 2003, protocollata il successivo 18 agosto, la Rappresentanza permanente d'Italia ha trasmesso una nuova lettera delle autorità italiane che assicura che il cumulo degli aiuti concessi dal piano agrumicolo nazionale con fondi statali e quelli concessi con i fondi regionali di cui all'articolo 5 della l. r. n. 22/1999 sarebbe stato possibile solo ai fini del raggiungimento del limite massimo di spesa ammissibile fissato nei documenti di programmazione della Regione Sicilia, il quale corrisponde a quello autorizzato con la decisione C(2003) 369 def. Nella stessa lettera le autorità regionali siciliane assicurano che il controllo dei vari aiuti concessi nel settore agrumicolo è affidato ad un gestore unico incaricato di verificare l'osservanza dei tassi di aiuti ammissibili in caso di cumulo degli aiuti. V. VALUTAZIONE (15) A norma dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Le misure in questione corrispondono a tale definizione, in quanto favoriscono la produzione di determinate frutta (agrumi) e sono idonee ad incidere sugli scambi in considerazione della posizione che occupa l'Italia nella produzione comunitaria dei frutti di cui trattasi (nel 2000 il 31 % di tutta la produzione agrumicola comunitaria proveniva dall'Italia). (16) Tuttavia, nei casi previsti dall'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato, talune misure possono, in via di deroga, essere considerate compatibili con il mercato comune. (17) Nel caso in esame, tenuto conto della natura delle misure di cui trattasi, la sola deroga che potrebbe essere fatta valere è quella dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, in base alla quale possono considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. (18) La dotazione finanziaria dell'articolo 5 della l. r. n. 22/1999 serve ad integrare gli aiuti istituiti dallo Stato per la realizzazione del piano agrumicolo nazionale, che interessa sei regioni del Mezzogiorno: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. (19) Il piano agrumicolo nazionale contemplava sette misure. Sei di esse (denominate rispettivamente "sorveglianza dei mercati", "catasto agrumicolo", "ricerca e sviluppo", "comunicazione e promozione", "aiuti alla costituzione di consorzi e di associazioni di produttori di prodotti di qualità" e "assistenza tecnica e monitoraggio") sono state autorizzate nell'ambito del fascicolo N 560/99. La settima misura, denominata "sostegno e cofinanziamento dei piani integrati di intervento a favore della valorizzazione commerciale e del rafforzamento delle organizzazioni di produttori", è stata autorizzata dalla Commissione nell'ambito del fascicolo N 313/01. (20) Gli aiuti previsti per la Sicilia nell'ambito del fascicolo N 313/01, e le relative modalità di concessione, erano i seguenti: a) per gli investimenti legati alla riconversione varietale: aiuto pari al 40 % delle spese ammissibili per gli investimenti nelle aziende agricole effettuati in zone non svantaggiate, e al 50 % per gli investimenti realizzati in zone svantaggiate, con possibilità di maggiorare questi tassi di 5 punti percentuali per i giovani agricoltori che effettuano gli investimenti nei cinque anni successivi al loro insediamento [le spese ammissibili sono quelle contemplate dal programma operativo regionale (POR) 2000-2006 della Sicilia - autorizzato dalla Commissione - nonché dal suo complemento di programmazione]; b) per il "Piano di servizi in materia di commercializzazione e comunicazione": i) un aiuto all'assistenza tecnica ed organizzativa non superiore a 100000 EUR per beneficiario e per triennio, ovvero al 50 % delle spese ammissibili per le PMI; ii) un aiuto all'acquisto di tecnologie informatiche (hardware e software), pari al 50 % delle spese ammissibili, ai sensi del punto 4.2 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo(5), per le imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e, per le aziende agricole, pari al 50 % nelle zone svantaggiate/40 % nelle zone non svantaggiate; iii) per quanto concerne la valorizzazione qualitativa dei prodotti: - aiuto agli investimenti in sistemi di assicurazione della qualità (tasso del 40 % per le aziende situate in zone non svantaggiate e del 50 % per quelle situate in zone svantaggiate, con possibilità di maggiorazione di questi tassi di 5 punti percentuali per i giovani agricoltori che effettuano gli investimenti nei cinque anni successivi al loro insediamento). Nel caso di investimenti collettivi effettuati al di fuori delle aziende, il tasso previsto era del 50 % (la Sicilia rientra nell'obiettivo 1) e la maggiorazione di 5 punti percentuali per i giovani agricoltori prevista nei piani non era applicabile, - un aiuto pari al 100 % delle spese ammissibili, nei limiti di un massimale di 100000 EUR per beneficiario e per triennio, oppure pari al 50 % delle spese ammissibili per le PMI, per le prestazioni di assistenza legate all'introduzione di norme di assicurazione della qualità, alla preparazione di domande di DOP (denominazione di origine protetta), IGP (indicazione geografica protetta e AS (attestazione di specificità), l'introduzione di norme volontarie di qualità e di sistemi HACCP (analisi dei rischi e controllo dei punti critici), nonché per la formazione del personale per l'applicazione delle norme di assicurazione della qualità, - aiuti temporanei e decrescenti durante i sei anni successivi all'istituzione di un sistema di controllo mirante a garantire l'autenticità di DOP, IGP ed AS (tassi applicabili in tali anni: 100 %, 85 %, 70 %, 55 %, 40 %, 25 %, 0 %), - aiuti temporanei e decrescenti durante un periodo di sei anni e in tutti i casi fino al 2006 (tassi applicabili in tali anni: 100 %, 85 %, 70 %, 55 %, 40 %, 25 %, 0 %), per la sorveglianza dell'utilizzo di marchi di qualità nell'ambito dei regimi di garanzia della qualità, iv) per quanto riguarda la realizzazione di attività di comunicazione e promozione: - un aiuto pari al 100 % delle spese ammissibili, nei limiti di un massimale di 100000 EUR per beneficiario e per triennio, ovvero al 50 % delle spese ammissibili per le PMI, per attività di promozione quali l'organizzazione di concorsi, fiere ed esposizioni, nonché per la realizzazione di studi, - un aiuto pari al 50 % delle spese ammissibili per le attività di carattere pubblicitario; le imprese agricole devono farsi carico della parte restante delle spese tramite un contributo diretto, tributi parafiscali o altri contributi obbligatori, c) per il "Piano di riorganizzazione e di modernizzazione delle strutture produttive": i) per quanto attiene la riorganizzazione delle strutture di prima trasformazione, confezionamento e trasformazione dei prodotti e l'adeguamento tecnologico degli impianti di trasformazione e commercializzazione nelle aziende agricole, nei limiti del massimale di investimento fissato a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio(6): un aiuto massimo del 50 % delle spese ammissibili nelle zone svantaggiate e del 40 % nelle zone non svantaggiate, con possibilità di innalzare tali percentuali al 55 % ed al 45 % rispettivamente per i giovani agricoltori nei cinque anni successivi il loro insediamento e maggiorato rispettivamente di 25 e 20 punti percentuali, qualora vengano effettuati investimenti che consentano un superamento delle prescrizioni comunitarie minime in materia ambientale ovvero un adeguamento a norme di recente emanazione [nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 445/2002 della Commissione](7), senza aumento della capacità di produzione; ii) per quanto attiene la riorganizzazione di strutture di prima trasformazione, confezionamento e trasformazione di prodotti, nonché l'adeguamento tecnologico degli impianti di trasformazione e commercializzazione di beneficiari diversi dagli imprenditori agricoli (ad esempio, associazioni di produttori): un aiuto massimo del 50 % delle spese ammissibili; iii) per quanto riguarda l'adeguamento della sicurezza degli impianti e l'introduzione dell'HACCP nelle aziende agricole, un aiuto massimo del 50 % delle spese ammissibili nelle zone svantaggiate e del 40 % nelle zone non svantaggiate, che possono essere portati al 55 % ed al 45 % rispettivamente per i giovani agricoltori nel corso dei cinque anni successivi al loro insediamento. iv) per quanto riguarda l'adeguamento degli impianti e l'introduzione dell'HACCP presso beneficiari diversi dagli imprenditori agricoli (ad esempio, associazioni di produttori): un aiuto massimo pari al 50 % delle spese ammissibili; v) per quanto riguarda l'informatizzazione dei processi di trasformazione nelle aziende agricole, entro i limiti del massimale d'investimento fissato a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1257/1999: un aiuto massimo pari al 50 % delle spese ammissibili nelle zone svantaggiate e del 40 % nelle zone non svantaggiate, che possono essere portati rispettivamente al 55 % ed al 45 % per i giovani agricoltori nei cinque anni successivi al loro insediamento; vi) per quanto riguarda l'informatizzazione dei processi di trasformazione presso beneficiari diversi dagli imprenditori agricoli (ad esempio, associazioni di produttori): un aiuto massimo pari al 50 % delle spese ammissibili. (21) Con la decisione C(2003) 369 def., la Commissione ha deciso di non sollevare obbiezioni nei confronti degli aiuti illustrati al considerando 20, poiché gli impegni assunti dalle autorità italiane hanno dimostrato che gli aiuti stessi sarebbero stati erogati nel rispetto di condizioni che permettono di considerarli compatibili con il mercato comune. VI. CONCLUSIONI (22) Gli stanziamenti previsti dalla l. r. n. 22/1999 servono ad integrare gli aiuti istituiti dallo Stato per la realizzazione del piano agrumicolo nazionale e saranno utilizzati nel rispetto delle stesse condizioni autorizzate dalla Commissione nella decisione C(2003) 369 def.. Il cumulo degli aiuti sarà oggetto di un controllo centralizzato che consentirà di prevenire il superamento dei tassi di aiuto ammissibili. Pertanto la Commissione non ha più ragione di dubitare della compatibilità delle modalità di utilizzazione di tali aiuti con il mercato comune e conclude che gli aiuti finanziati mediante detta dotazione finanziaria possono beneficiare della deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato in quanto aiuti destinati a facilitare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'aiuto pari a 10 miliardi di ITL (5164569 EUR), cui la Regione Sicilia intende dare esecuzione a favore del settore agrumicolo in forza dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/1999, è compatibile con il mercato comune. L'esecuzione di detto aiuto è di conseguenza autorizzata. Articolo 2 La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2003. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) Lettera SG(2001) D/260216. (2) GU C 315 del 9.11.2001, pag. 12. (3) Si tratta del piano agrumicolo nazionale autorizzato dalla Commissione nell'ambito dei fascicoli di aiuto N 560/99 [lettera SG(2000] D/103679 del 16.5.2000) e N 313/2001 [decisione C(2003) 369 def. del 5.2.2003, trasmessa alle autorità italiane con lettera SG(2003) D/228423 del 7.2.2003]. (4) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. (5) GU C 28 dell'1.2.2000, pag. 2. Versione rettificata in GU C 232 del 12.8.2000, pag. 17. (6) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. (7) GU L 74 del 15.3.2002, pag. 1.