32003D0845

2003/845/CE: Decisione della Commissione, del 5 dicembre 2003, recante misure di protezione contro la febbre catarrale degli ovini per le importazioni di alcuni animali, del loro sperma, dei loro ovuli e dei loro embrioni provenienti dall'Albania, dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e dalla Serbia e Montenegro (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 4526]

Gazzetta ufficiale n. L 321 del 06/12/2003 pag. 0061 - 0061


Decisione della Commissione

del 5 dicembre 2003

recante misure di protezione contro la febbre catarrale degli ovini per le importazioni di alcuni animali, del loro sperma, dei loro ovuli e dei loro embrioni provenienti dall'Albania, dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e dalla Serbia e Montenegro

[notificata con il numero C(2003) 4526]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/845/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE(1), in particolare l'articolo 18,

considerando quanto segue:

(1) Con la decisione 2001/706/CE della Commissione, del 27 settembre 2001, recante misure di protezione contro la febbre catarrale degli ovini per le importazioni di alcuni animali e loro prodotti provenienti dall'Albania, dalla Bulgaria, dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e dalla Serbia e Montenegro(2), sono state vietate le importazioni di animali vivi delle specie sensibili (tutti i ruminanti) alla febbre catarrale degli ovini provenienti da paesi terzi in cui siano stati denunciati focolai di tale malattia.

(2) Secondo le informazioni pervenute, la Bulgaria può ora considerarsi indenne dalla febbre catarrale degli ovini. La situazione rimane invece immutata in Albania, nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e nella Serbia e Montenegro (l'ex Iugoslavia).

(3) Per motivi di chiarezza della legislazione comunitaria, occorre abrogare la decisione 2001/706/CE e sostituirla con la presente decisione.

(4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri non autorizzano le importazioni di animali vivi delle specie sensibili alla febbre catarrale degli ovini originari o provenienti dall'Albania, dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e dalla Serbia e Montenegro.

2. Gli Stati membri non autorizzano le importazioni di sperma, di ovuli e di embrioni animali vivi delle specie sensibili alla febbre catarrale degli ovini originari dell'Albania, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Serbia e Montenegro.

Articolo 2

1. In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare le importazioni di animali vivi delle specie sensibili alla febbre catarrale degli ovini in provenienza dall'Albania, dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e dalla Serbia e Montenegro, a condizione che non sia messo in pericolo lo status sanitario dello Stato membro interessato per quanto riguarda la febbre catarrale degli ovini.

2. Gli Stati membri informano la Commissione sui criteri applicati per la concessione della deroga di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

La decisione 2001/706/CE è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata devono intendersi come riferimenti alla presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione si applica a decorrere dal 9 dicembre 2003.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2003.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE (GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1).

(2) GU L 260 del 28.9.2001, pag. 37.