2003/834/CE: Decisione del Consiglio, del 17 novembre 2003, che istituisce una squadra incaricata di preparare la creazione dell'agenzia nel settore dello sviluppo delle capacità di difesa, della ricerca, dell'acquisizione e degli armamenti
Gazzetta ufficiale n. L 318 del 03/12/2003 pag. 0019 - 0021
Decisione del Consiglio del 17 novembre 2003 che istituisce una squadra incaricata di preparare la creazione dell'agenzia nel settore dello sviluppo delle capacità di difesa, della ricerca, dell'acquisizione e degli armamenti (2003/834/CE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2, considerando quando segue: (1) Il Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003 ha incaricato "gli appropriati organi del Consiglio di avviare le necessarie azioni per creare, nel corso del 2004, un'agenzia intergovernativa nel settore dello sviluppo delle capacità di difesa, della ricerca, dell'acquisizione e degli armamenti", soggetta all'autorità del Consiglio e aperta alla partecipazione di tutti gli Stati membri. (2) Il progetto di trattato che istituisce una costituzione per l'Europa elaborato dalla convenzione europea, presentato durante il Consiglio europeo di Salonicco, prevede la creazione di un'agenzia europea per gli armamenti, la ricerca e le capacità militari, incaricata di individuare le esigenze operative, promuovere misure per rispondere a queste, contribuire a individuare e, se del caso, mettere in atto qualsiasi misura utile a rafforzare la base industriale e tecnologica del settore della difesa, partecipare alla definizione di una politica europea delle capacità e degli armamenti, e di assistere il Consiglio nella valutazione del miglioramento delle capacità militari. (3) Con decisione 2003/664/CE(1), il comitato dei rappresentanti permanenti ha istituito un gruppo di preparazione ad hoc incaricato di svolgere i lavori per la creazione dell'agenzia. (4) Dovrebbe essere istituita una squadra preparatoria composta di esperti, incaricata di portare avanti i lavori preparatori per la creazione dell'agenzia, conformemente alle conclusioni del Consiglio del 17 e 18 novembre 2003 e alla relazione ad esse allegata. Tale squadra sosterrà il Consiglio e i relativi organi competenti nei lavori finalizzati alla creazione dell'agenzia, DECIDE: Articolo 1 È istituita una squadra per la creazione dell'agenzia (AET), incaricata di predisporre le condizioni per l'insediamento operativo e il funzionamento dell'agenzia nel settore dello sviluppo delle capacità di difesa, della ricerca, dell'acquisizione e degli armamenti. Il mandato della squadra per la creazione dell'agenzia, comprese la sua missione e la sua composizione, è definito nell'allegato della presente decisione. Articolo 2 L'AET fa parte del segretariato generale del Consiglio. Essa è istituita dal segretario generale/alto rappresentante (SG/AR) ed è sottoposta alla sua autorità. Articolo 3 Gli Stati membri e gli Stati aderenti distaccano presso il segretariato del Consiglio esperti nazionali destinati alla squadra per la creazione dell'agenzia. La procedura e i criteri di selezione sono definiti nell'allegato. Articolo 4 1. Gli Stati membri e gli Stati aderenti si fanno carico degli stipendi e delle indennità spettanti ai rispettivi esperti nazionali distaccati presso il Consiglio e partecipanti all'AET. 2. I funzionari distaccati dell'Unione europea continuano ad essere retribuiti dalla rispettiva istituzione. 3. I costi operativi e amministrativi dell'AET sono a carico del segretariato generale del Consiglio sotto forma di contributo in natura. Articolo 5 Gli esperti nazionali distaccati dagli Stati membri e dagli Stati aderenti sono soggetti alla decisione 2003/479/CEE del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativa al regime applicabile agli esperti e ai militari nazionali distaccati presso il segretariato generale del Consiglio(2), fatte salve le disposizioni finanziarie di cui all'articolo 4 della presente decisione. Articolo 6 Il mandato dell'AET scade alla data di entrata in funzione dell'agenzia o il 31 dicembre 2004, a seconda della data più prossima. Articolo 7 La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 2003. Per il Consiglio Il Presidente F. Frattini (1) GU L 235 del 23.9.2003, pag. 22. (2) GU L 160 del 28.6.2003, pag. 72. ALLEGATO MANDATO DELLA SQUADRA PER LA CREAZIONE DELL'AGENZIA (AET) 1. La squadra per la creazione dell'agenzia (AET) predispone le condizioni per l'insediamento operativo e il funzionamento della futura agenzia, sulla base della relazione allegata alle conclusioni del Consiglio. Essa sostiene il Consiglio e i relativi organi competenti nei lavori finalizzati alla creazione dell'agenzia. L'AET porta avanti i lavori riguardanti: - gli aspetti finanziari, giuridici e amministrativi (compresi il bilancio e il personale) inerenti alla creazione dell'agenzia e alla sua organizzazione interna, - la creazione dell'agenzia, in particolare per quanto concerne i suoi compiti nel settore dello sviluppo delle capacità di difesa, della ricerca, dell'acquisizione e degli armamenti. 2. La squadra per la creazione dell'agenzia entra in funzione nel gennaio 2004. Essa assolve la sua missione sotto la supervisione politica del Consiglio, da cui riceve direttive. In tale contesto, il capo della squadra riferisce regolarmente al Coreper e al CPS, tramite il gruppo di preparazione ad hoc, sui progressi nei lavori della squadra. L'AET si avvale della competenza del comitato militare dell'Unione europea tramite il CPS e, secondo modalità da definire, dei direttori nazionali degli armamenti dell'Unione europea. 3. Entro la fine di aprile 2004, la squadra presenta al Consiglio, tramite il gruppo di preparazione ad hoc, proposte per l'adozione delle necessarie decisioni da parte del Consiglio entro giugno 2004, riguardanti, tra l'altro, gli aspetti amministrativi e logistici della futura agenzia, il relativo quadro finanziario e una bozza del suo primo programma operativo. Il mandato dell'AET scade alla data di entrata in funzione dell'agenzia o il 31 dicembre 2004, a seconda della data più prossima. 4. La squadra non è un organo preparatorio del Consiglio. MISSIONE DELLA SQUADRA PER LA CREAZIONE DELL'AGENZIA 5. L'AET è incaricata di elaborare, entro la fine di aprile 2004 e sulla base della relazione allegata alle conclusioni del Consiglio del 17 e 18 novembre 2003: a) un piano globale per la creazione dell'agenzia, riguardante: - la struttura e l'organizzazione dell'agenzia, - le procedure e i metodi di lavoro interni che devono essere adottati dall'agenzia per l'assolvimento delle sue funzioni e dei suoi compiti, - proposte concernenti le relazioni di lavoro dell'agenzia con gli organi del Consiglio e con la Commissione, - proposte per l'instaurazione di relazioni appropriate con l'OCCAR, il GAEO/OAEO e nel quadro della "Lettera di intenti" (LOI), nonché piani per il loro sviluppo, - le disposizioni di bilancio, amministrative e relative al personale (compresi, se del caso, progetti di mandato dei principali organi e nomine), - una bozza del primo programma operativo nei seguenti settori: sviluppo delle capacità di difesa, cooperazione in materia di armamenti, rafforzamento della base industriale e tecnologica di difesa, creazione di un mercato europeo competitivo degli equipaggiamenti per la difesa e promozione della ricerca, - un calendario dettagliato e una tabella di marcia per l'attuazione; b) elementi per un progetto di azione comune relativa alla creazione dell'agenzia. CAPO E COMPOSIZIONE DELLA SQUADRA PER LA CREAZIONE DELL'AGENZIA La composizione della squadra dovrebbe rispecchiare i quattro settori di attività dell'agenzia menzionati nelle conclusioni del Consiglio europeo di Salonicco. La squadra sarà guidata da un capo nominato dal SG/AR, previa consultazione del Consiglio e della Commissione, tra i candidati proposti dagli Stati membri, dagli Stati aderenti e dalle istituzioni dell'Unione europea. Tali candidati dovrebbero avere una solida esperienza e competenza nel settore dello sviluppo delle capacità di difesa, della ricerca, dell'acquisizione e degli armamenti, nonché una buona conoscenza del funzionamento dell'Unione europea, in particolare della PESC e della PESD. La squadra è composta di: - esperti nazionali distaccati dagli Stati membri e dagli Stati aderenti presso il segretariato del Consiglio in funzione delle esigenze specifiche della missione, - funzionari delle istituzioni europee. La Commissione distacca uno o più funzionari presso la squadra. Il membri della squadra sono scelti dall'SG/AR, in consultazione con il capo della squadra, su una base geografica più ampia possibile ed esercitano funzioni di carattere internazionale. In ogni caso, il reclutamento è diretto ad assicurare alla squadra i servizi di un personale rispondente ai più elevati standard di competenza ed efficienza.