2003/833/CE: Decisione della Commissione, del 28 novembre 2003, che approva a nome della Comunità europea alcune modifiche agli allegati dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 316 del 29/11/2003 pag. 0020 - 0020
Decisione della Commissione del 28 novembre 2003 che approva a nome della Comunità europea alcune modifiche agli allegati dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (Testo rilevante ai fini del SEE) (2003/833/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la decisione 98/258/CE del Consiglio, del 16 marzo 1998, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale(1), in particolare l'articolo 4, terzo comma, considerando quanto segue: (1) Nella riunione del 2 ottobre 2003, il comitato di gestione misto dell'accordo ("in prosieguo il comitato") ha formulato una raccomandazione relativa alla determinazione dell'equivalenza per la gelatina ed il collagene destinati al consumo umano. A seguito di tale raccomandazione è opportuno modificare l'allegato V dell'accordo. (2) Le suddette modifiche devono essere approvate a nome della Comunità. (3) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, DECIDE: Articolo 1 Conformemente alle raccomandazioni formulate dal comitato di gestione misto istituito ai sensi dell'articolo 14 dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, sono approvate a nome della Comunità europea le modifiche all'allegato V del suddetto accordo. Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere, comprese le modifiche all'allegato V dell'accordo, è accluso alla presente decisione. Articolo 2 Il direttore generale per la Salute e tutela dei consumatori è abilitato a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità. Articolo 3 La presente decisione si applica il primo giorno del mese successivo a quello in cui gli Stati Uniti d'America notificano per iscritto alla Commissione che le proprie procedure interne per l'approvazione delle modifiche di cui all'articolo 1 sono state completate. Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2003. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 118 del 21.4.1998, pag. 1.