32003D0820

2003/820/CE: Decisione della Commissione, del 20 novembre 2003, che adegua i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° febbraio, 1° marzo, 1° aprile, 1° maggio e 1° giugno 2003 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi

Gazzetta ufficiale n. L 308 del 25/11/2003 pag. 0025 - 0026


Decisione della Commissione

del 20 novembre 2003

che adegua i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1o febbraio, 1o marzo, 1o aprile, 1o maggio e 1o giugno 2003 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi

(2003/820/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio(1), e modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2265/2002(2), in particolare l'articolo 13, secondo comma, dell'allegato X,

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 1338/2003 del Consiglio(3), sono stati fissati, in applicazione dell'articolo 13, primo comma, dell'allegato X dello statuto, i coefficienti correttori applicabili con effetto dal 1o gennaio 2003 alle retribuzioni pagate ai funzionari in servizio nei paesi terzi nella moneta del paese in cui prestano servizio.

(2) Nel corso degli ultimi mesi la Commissione ha proceduto a diversi adeguamenti di detti coefficienti correttori(4), conformemente all'articolo 13, secondo comma, dell'allegato X dello statuto.

(3) È opportuno adeguare, con effetto dal 1o febbraio, 1o marzo, 1o aprile, 1o maggio e 1o giugno 2003, taluni di detti coefficienti correttori, in quanto dai dati statistici in possesso della Commissione la variazione del costo della vita, misurata sulla base del coefficiente correttore e del tasso di cambio corrispondente, è risultata in taluni paesi terzi superiore al 5 % rispetto alla data in cui detti coefficienti sono stati da ultimo fissati o adeguati,

DECIDE:

Articolo unico

Con efficacia dal 1o febbraio, 1o marzo, 1o aprile, 1o maggio e 1o giugno 2003, i coefficienti correttori, applicabili alle retribuzioni dei funzionari con sede di servizio nei paesi terzi corrisposte nella moneta del paese in cui prestano servizio, sono adeguati come indicato in allegato.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee per il mese che precede le date di cui al primo comma.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2003.

Per la Commissione

Christopher Patten

Membro della Commissione

(1) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

(2) GU L 347 del 20.12.2002, pag. 1.

(3) GU L 189 del 29.7.2003, pag. 1.

(4) GU L 152 del 20.6.2003, pag. 84.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>

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