32003D0811

2003/811/CE: Decisione della Commissione, del 17 novembre 2003, su un progetto riguardante i sieri standard per la diagnosi dell'afta epizootica e sul contributo finanziario della Comunità per l'anno 2003 [notificata con il numero C(2003) 4180]

Gazzetta ufficiale n. L 305 del 22/11/2003 pag. 0016 - 0016


Decisione della Commissione

del 17 novembre 2003

su un progetto riguardante i sieri standard per la diagnosi dell'afta epizootica e sul contributo finanziario della Comunità per l'anno 2003

[notificata con il numero C(2003) 4180]

(2003/811/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario(1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003(2), in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 19 della decisione 90/424/CEE, la Comunità intraprende le azioni tecniche e scientifiche necessarie per lo sviluppo della normativa comunitaria nel settore veterinario.

(2) Dal 1992 la Comunità pratica una politica rigorosa improntata al divieto di vaccinazione profilattica contro l'afta epizootica. Gli animali allevati nella Comunità presentano pertanto un'alta recettività al virus di questa malattia. Le condizioni epidemiologiche in alcuni paesi terzi confinanti con la Comunità, o con i quali la Comunità intrattiene scambi commerciali, sono tali da rendere necessaria l'adozione di provvedimenti atti a consentire una diagnosi rapida della malattia, l'avvio di campagne di vaccinazione d'urgenza e l'esecuzione di analisi sui capi vaccinati per l'identificazione degli animali infetti.

(3) Al fine di eseguire esami seriologici, occorre rendere disponibili sieri standard di riferimento da utilizzare in prove di laboratorio per l'identificazione di anticorpi delle proteine strutturali e non strutturali del virus dell'afta epizootica.

(4) Conformemente alla direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica(3), recante abrogazione della direttiva 85/511/CEE e delle decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e che modifica la direttiva 92/46/CEE, la sorveglianza sierologica posta in essere in seguito ad all'insorgenza di un focolaio è una condizione preliminare per il ritiro delle misure restrittive imposte agli scambi di animali vivi appartenenti a specie sensibili e di prodotti da essi derivati. Rendere disponibili i sieri standard può pertanto contribuire allo sviluppo della normativa comunitaria in materia di afta epizootica.

(5) Occorre quindi impegnare le risorse finanziare tali da consentire alla Comunità di contribuire alla produzione, alla conservazione e alla distribuzione del primo lotto di sieri standard per la diagnosi dell'afta epizootica nel 2003.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Comunità finanzia un progetto per la produzione, la conservazione e la distribuzione di un primo lotto di sieri standard destinati alle prove per l'individuazione di anticorpi delle proteine strutturali e non strutturali di differenti ceppi virali dell'afta epizootica in diverse specie di animali di allevamento sensibili alla malattia.

Articolo 2

Le misure di cui all'articolo 1 sono eseguite dall'ente o dall'istituzione preposti dalla Commissione a coordinare la collaborazione tecnico-scientifica tra laboratori ed istituzioni.

Articolo 3

Il massimale del finanziamento comunitario al progetto di cui all'articolo 1 ammonta a 800000 EUR.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2003.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

(2) GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

(3) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.